Cassazione Penale, Sentenza n. 20436/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale di Bergamo aveva dichiarato la nullità dell'avviso di chiusura delle indagini (art. 415-bis c.p.p.) e degli atti conseguenti, compreso il decreto di citazione a giudizio, perché il capo d'imputazione richiamava un verbale di sequestro non allegato all'imputazione stessa: nel verbale era indicata analiticamente la merce contraffatta rinvenuta in possesso dell'imputato. Secondo il Tribunale la mancata allegazione avrebbe violato il diritto di difesa. Il Procuratore ricorse in Cassazione sostenendo che il rinvio al verbale serviva solo a fornire una descrizione più dettagliata della merce (oggetto delle fattispecie di cui agli artt. 474 e 648 c.p.), che l'atto era comunque presente nel fascicolo e conoscibile dall'imputato, e che la mancata allegazione non comprometteva la chiarezza e precisione del fatto contestato né giustificava la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore. La Corte ha ricordato che il capo d'imputazione deve descrivere il fatto in modo da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa, ma non richiede una indicazione estremamente dettagliata. Il rinvio ad atti del fascicolo processuale è legittimo purché gli atti siano intelligibili, non equivoci e conoscibili dall'imputato. Nel caso di specie il capo d'imputazione conteneva indicazioni sufficientemente specifiche (capi d'abbigliamento e accessori recanti marchi notori) per individuare l'oggetto della contraffazione; quindi la mancata allegazione del decreto di sequestro con il dettaglio dei beni non integrava la violazione denunciata e non giustificava la declaratoria di nullità dell'avviso di chiusura delle indagini. La Corte ha però precisato che l'ordinanza del Tribunale, benché errata nel dichiarare la nullità, non era abnorme perché il giudice può trasmettere gli atti al P.M. per gli opportuni provvedimenti (es. rinnovo della notificazione). Il ricorso è stato quindi rigettato.
Norme richiamate
art. 415-bis cod. proc. pen.
L'avviso di conclusione delle indagini deve consentire all'imputato di esercitare pienamente il diritto di difesa; il riferimento ad atti del fascicolo è ammissibile se tali atti sono intelligibili e conoscibili dall'imputato
art. 552, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che la mancata allegazione del decreto di sequestro non integrasse la violazione prevista da questa norma nel caso in esame, perché il capo d'imputazione era sufficientemente specifico
artt. 474 e 648 cod. pen.
Norme sostanziali cui si riferisce l'imputazione (contraffazione/ricettazione di merce contraffatta); la descrizione dell'oggetto della contraffazione è stata ritenuta adeguata per individuare la condotta contestata
Massime di principio
- Il capo d'imputazione è valido se descrive in modo chiaro e sufficientemente specifico gli elementi essenziali del fatto, senza richiedere una descrizione analitica assoluta.
- Il rinvio ad atti già presenti nel fascicolo processuale è legittimo quando quegli atti sono intelligibili, non equivoci e conoscibili dall'imputato; la mancata loro allegazione non determina automaticamente la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini.
- La nullità dell'avviso di conclusione delle indagini va dichiarata solo se la carenza concreta impedisce il pieno esercizio del diritto di difesa; la mera assenza formale di un allegato dettagliato non è sufficiente se il fatto è comunque individuabile.
- Se il giudice del dibattimento dichiara l'invalidità o la nullità di atti procedurali, può trasmettere gli atti al P.M. per i provvedimenti conseguenti (ad es. rinnovo della notificazione); tale scelta non costituisce necessariamente un provvedimento 'abnorme'.
- Il Procuratore deve valutare l'opportunità di rinnovare la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini quando il giudice segnali vizi formali, ma la possibilità di farlo può essere soggetta ai termini delle indagini e ad altri limiti procedurali.
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