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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18459/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento relativa a più cartelle esattoriali. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso della contribuente: aveva dichiarato il difetto di giurisdizione per una cartella e annullato le altre per prescrizione delle pretese tributarie. In appello, però, la Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello dell’agente della riscossione, ritenendo infondata la contestazione sulla notificazione delle cartelle e applicabile il termine decennale di prescrizione per imposte erariali. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) deduzione di giudicato esterno, sostenendo che una precedente sentenza, passata in giudicato, aveva annullato un’intimazione di pagamento notificata a un coobbligato solidale con riferimento alle stesse cartelle, con conseguente estensione del giudicato ex art. 1306, comma 2, c.c.; 2) violazione delle norme sulla notificazione e sulla prova documentale, lamentando che la CTR non avesse disposto verificazione delle firme sugli avvisi di ricevimento né l’esibizione degli originali, nonostante il disconoscimento delle copie; 3) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che per sanzioni e interessi la prescrizione fosse quinquennale e non decennale.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo infondata la doglianza sul giudicato esterno perché non risultava provato che si trattasse della stessa pretesa, e dichiarando inammissibile il motivo sulla notificazione per difetto di autosufficienza; ha inoltre rilevato che, comunque, la contestazione sulle copie fotostatiche era generica e che la notifica a mezzo raccomandata diretta segue le regole postali ordinarie, con contestazioni sulla firma deducibili solo con querela di falso. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che per le sanzioni tributarie e per gli interessi accessori a obbligazioni tributarie si applica la prescrizione quinquennale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2709 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente insieme all’art. 324 c.p.c. per sostenere l’esistenza del giudicato esterno, ma la Corte ha escluso che il giudicato fosse spendibile per mancanza di prova dell’identità della pretesa.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato quale norma sul giudicato formale/sostanziale; la Corte ha ritenuto non provata la sua operatività nel caso concreto.

  • art. 1306, comma 2, c.c.

    La Corte non ne nega in astratto l’applicabilità tra coobbligati solidali, ma esige la prova che la precedente decisione riguardi la medesima obbligazione/cartella.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la notifica delle cartelle; il motivo è stato dichiarato inammissibile e, comunque, la Corte ha ribadito che per la notifica diretta con raccomandata valgono le regole postali ordinarie.

  • art. 4, comma 3, L. n. 890 del 1982

    Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non decisivo nel caso di notifica eseguita mediante invio diretto da parte del concessionario.

  • art. 2712 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per il valore probatorio delle riproduzioni meccaniche; la Corte ha però escluso l’ammissibilità della censura per difetto di specificità.

  • art. 2719 c.c.

    La Corte ha affermato che il disconoscimento della copia fotostatica deve essere chiaro, univoco e specifico; altrimenti la contestazione è inefficace.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione di legge dedotto in cassazione; il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per la disciplina processuale tributaria dell’impugnazione e delle eccezioni, ma non ha condotto all’accoglimento del secondo motivo.

  • art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997

    La Corte ha applicato il termine quinquennale di prescrizione per le sanzioni tributarie non fondate su sentenza passata in giudicato.

  • art. 2948, comma 4, c.c.

    La Corte ha ritenuto che gli interessi su obbligazioni tributarie soggiacciano alla prescrizione quinquennale prevista per gli interessi in generale.

  • art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973

    Per la notifica della cartella mediante invio diretto da parte del concessionario si applicano le norme del servizio postale ordinario; la riferibilità della firma al destinatario può essere contestata solo con querela di falso.

  • art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997

    È la base della prescrizione quinquennale delle sanzioni tributarie richiamata dalla Corte.

Massime di principio

  • Quando si invoca un giudicato esterno, occorre provare con precisione che la decisione precedente riguardi la stessa pretesa sostanziale; la sola analogia tra atti o cartelle non basta.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura sulla notificazione di cartelle o atti esattoriali deve rispettare rigorosi oneri di specificità e autosufficienza: gli atti rilevanti vanno trascritti o comunque riprodotti nel ricorso in modo sufficiente a consentire il controllo immediato della doglianza.
  • La notifica della cartella eseguita mediante raccomandata inviata direttamente dal concessionario segue le regole del servizio postale ordinario; le contestazioni sulla sottoscrizione dell’avviso di ricevimento non sono liberamente spendibili e richiedono, in linea generale, la querela di falso.
  • Il disconoscimento di una copia fotostatica non autenticata deve essere specifico, chiaro e univoco, indicando il documento contestato e le difformità rispetto all’originale; contestazioni generiche o di stile sono inefficaci.
  • Per le sanzioni tributarie non fondate su una sentenza passata in giudicato si applica la prescrizione quinquennale.
  • Anche gli interessi dovuti su obbligazioni tributarie seguono, di regola, il termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 2948 c.c., in quanto obbligazione autonoma rispetto al capitale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della provaPrescrizione

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