Sentenza del 12/11/2018 n. 2640 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - rimborso - istanza atipica - dichiarazione tardiva - effetto interruttivo della decadenza - consegue - applicazione del termine decennale di prescrizione - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’efficacia di una richiesta di rimborso IVA presentata senza utilizzare i formulari prescritti dall’art. 38-bis del d.P.R. n. 633/1972 e, successivamente, tramite dichiarazione tardiva. Si discuteva se tale richiesta fosse idonea a impedire la decadenza dal diritto al rimborso e se fosse indispensabile la compilazione e presentazione del modello VR.
La decisione
La richiesta di rimborso cosiddetta atipica, pur non presentata sui formulari prescritti, è stata ritenuta idonea a manifestare la volontà del contribuente e ad avere effetto interruttivo del termine decadenziale. Anche la dichiarazione ultratardiva produce quindi l’effetto di sostituire al termine decadenziale biennale il termine ordinario di prescrizione decennale. Non è indispensabile la presentazione del modello VR per conservare il diritto al rimborso: tale modello costituisce soltanto un presupposto per rendere esigibile il credito. L’esito è favorevole al contribuente.
Norme richiamate
Art. 38-bis del d.P.R. n. 633/1972
La disposizione disciplina le modalità per ottenere il rimborso IVA. La mancata utilizzazione dei formulari prescritti non impedisce, di per sé, che una richiesta espressa del contribuente produca effetti giuridici, incluso l’effetto interruttivo della decadenza.
Termine decadenziale biennale per il rimborso IVA
La manifestazione di volontà del contribuente volta a ottenere il rimborso impedisce la perdita del diritto per decorso del termine biennale di decadenza, purché sia sufficientemente chiara e riferibile al credito richiesto.
Termine ordinario decennale di prescrizione
Una richiesta di rimborso, anche atipica o contenuta in una dichiarazione tardiva, può impedire la decadenza e assoggettare il diritto al rimborso al termine ordinario decennale di prescrizione.
Massime di principio
- Per conservare un diritto al rimborso fiscale può essere sufficiente una manifestazione di volontà chiara e inequivoca, anche se presentata con modalità non conformi ai modelli amministrativi prescritti.
- La mancata presentazione del modello VR incide sull’esigibilità o sulle modalità operative del rimborso, ma non necessariamente sull’esistenza del diritto sostanziale al rimborso.
- Una dichiarazione tardiva non è automaticamente priva di effetti: se contiene una richiesta di rimborso sufficientemente determinata, può impedire la decadenza e far decorrere il termine ordinario di prescrizione.
- La valutazione dipende comunque dal contenuto concreto dell’istanza: devono essere individuabili il contribuente, il periodo d’imposta, l’importo o il credito richiesto e la volontà di ottenere il rimborso.
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