Sentenza del 13/05/2021 n. 2479 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Notifica a mezzo Pec - Relata di notifica - Non necessita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeil giudice ha ritenuto valida la notifica della cartella effettuata a mezzo PEC: la prova della notifica è stata fornita mediante gli avvisi di accettazione e di consegna del messaggio PEC; la mancata redazione della relata non è rilevante quando la notifica avviene tramite PEC senza intermediazione dell'agente notificatore. Di conseguenza la cartella è stata considerata ritualmente notificata e il ricorso è respinto
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione per presunta inesistenza/irregolarità della notifica della cartella di pagamento; il ricorrente deduceva la mancata redazione della relata di notifica quale motivo di nullità della notifica stessa
Norme richiamate
art. 26, co. 2, d.P.R. 602/1973
la norma è stata interpretata nel senso che le modalità di prova della notifica della cartella possono essere assolte anche mediante documentazione elettronica idonea; il rilievo formale della relata non è indispensabile quando la notificazione si perfeziona con mezzi che forniscono autonome evidenze di ricezione
d.P.R. 11.2.2005, n. 68
la normativa sul processo civile telematico e sulle notificazioni via strumenti elettronici (PEC) è stata considerata applicabile: gli avvisi di accettazione e consegna della PEC costituiscono prova della notifica, rendendo superflua la relata tradizionale
Massime di principio
- La notifica via PEC è provata dagli avvisi di accettazione e di consegna: tali documenti costituiscono prova idonea anche in assenza della relata redatta dall'agente notificatore
- La mancata redazione della relata non determina automaticamente la nullità della notifica se la stessa è avvenuta tramite strumenti elettronici che attestano la ricezione
- Chi riceve una cartella notificata via PEC deve verificare e conservare gli avvisi di accettazione e di consegna: sono essenziali per opporsi con successo
- Eventuali impugnazioni dovranno concentrarsi su vizi della prova elettronica (es. assenza degli avvisi, PEC inviata a indirizzo non valido o diverso da quello risultante dagli elenchi ufficiali, manomissione dei file) per ottenere risultati favorevoli
- Il termine per impugnare decorre dalla data di consegna risultante dall'avviso di consegna PEC, salvo che si provi l'inesistenza o l'irregolarità della stessa notifica
- Negli ordinamenti che recepiscono la validità della PEC, l'uso di questa modalità tende a sostituire la relata tradizionale quando la notificazione non richiede l'intervento dell'agente notificatore
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