Sentenza del 28/01/2019 n. 673 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 5/2019 PROCESSO TRIBUTARIO - IMPUGNAZIONI - Domande nuove - Principio generale - Inammissibilità - Deroga - Condizioni - Individuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato in appello la sentenza di primo grado relativamente alle cartelle TARSU n. 6, 8 e 9, riferite agli anni 2008, 2009 e 2010, sostenendo per la prima volta che le somme non fossero dovute perché la società era fallita nel 2006 e, conseguentemente, aveva cessato l'attività e si era estinta. Nel ricorso introduttivo di primo grado, tuttavia, erano stati dedotti altri motivi, tra cui omessa notifica degli atti presupposti, prescrizione, decadenza, irregolarità della notifica, carenza di motivazione e mancata indicazione del responsabile della notifica, senza specificare il fallimento e l'estinzione della società come causa della non debenza del tributo.
La decisione
La Commissione Tributaria ha dichiarato l'appello inammissibile e lo ha rigettato, rilevando che il motivo fondato sul fallimento e sull'estinzione della società costituiva una domanda nuova, basata su una diversa causa petendi e introduttiva di un nuovo tema di indagine. Tale motivo non poteva essere introdotto per la prima volta in appello né integrava validamente i motivi ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 546/1992, poiché non era stato reso necessario dal deposito di documenti nuovi e sconosciuti. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre eventuali oneri accessori.
Norme richiamate
Art. 57 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel giudizio di appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, devono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.
La norma vieta di ampliare in appello l'oggetto della controversia mediante nuove domande o nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio. Il divieto opera anche se la controparte accetta il contraddittorio e deve essere rilevato d'ufficio dal giudice.
Art. 24 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Consente l'integrazione dei motivi di ricorso soltanto quando essa sia resa necessaria dal deposito, da parte delle altre parti, di documenti fino ad allora non conosciuti. Non consente di introdurre un tema di indagine completamente nuovo.
Art. 345 del codice di procedura civile
Il principio del divieto di domande nuove in appello, applicato anche al processo tributario, tutela il doppio grado di giurisdizione e configura l'appello come revisione della controversia già trattata in primo grado.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'appello non può essere utilizzato per introdurre una nuova causa di annullamento dell'atto impositivo basata su fatti costitutivi o motivi non dedotti nel ricorso originario.
- È domanda nuova, e quindi inammissibile, quella che modifica il petitum o la causa petendi in modo da introdurre un tema di indagine diverso e da spostare i termini della controversia.
- È invece generalmente consentita la mera emendatio libelli, cioè la diversa qualificazione giuridica o il migliore sviluppo argomentativo dei fatti e delle censure già tempestivamente dedotti in primo grado.
- L'integrazione dei motivi in corso di giudizio è ammessa solo nei limiti rigorosi previsti dall'art. 24 del D.lgs. 546/1992, in particolare quando documenti nuovi depositati dalla controparte rendano necessaria tale integrazione.
- Anche le eccezioni nuove sono vietate in appello se non sono rilevabili d'ufficio; tuttavia, i fatti posti a fondamento dell'eccezione devono essere stati allegati dalla parte.
- Per evitare la preclusione, tutti i possibili motivi di illegittimità dell'atto e tutti i fatti rilevanti, come fallimento, estinzione, prescrizione o decadenza, devono essere indicati già nel ricorso introduttivo, anche quando il giudice potrebbe rilevarli d'ufficio.
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