Sentenza del 20/03/2017 n. 467 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Processo tributario - Ricorso -Motivi espressi per relationem ad altro ricorso allegato - Ammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata riconosciuta l’ammissibilità del ricorso dei soci. Il ricorso della società, allegato quale parte integrante, contiene motivi e ragioni di doglianza che possono essere fatti propri anche dai soci, poiché l’accertamento del maggior reddito societario costituisce il presupposto della maggiore IRPEF imputata per trasparenza. Non sussiste quindi violazione dell’art. 18 del d.lgs. n. 546/1992.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I soci hanno impugnato gli avvisi di accertamento relativi al maggior reddito di partecipazione, allegando e richiamando per relationem il ricorso precedentemente proposto dalla società contro l’accertamento societario, riguardante la rideterminazione dell’IRAP e dell’IVA. La questione consisteva nello stabilire se tale modalità di esposizione dei motivi rispettasse l’art. 18 del d.lgs. n. 546/1992.
Norme richiamate
Art. 18 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La norma non impedisce al contribuente di richiamare e allegare un altro ricorso, purché da tale documento risultino in modo sufficientemente chiaro le ragioni della contestazione e i motivi di impugnazione. Nel caso dei soci, i motivi formulati dalla società possono essere utilizzati anche contro gli accertamenti individuali fondati sul medesimo maggior reddito societario.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, i motivi possono essere esposti anche mediante un richiamo per relationem a un ricorso allegato, se il documento richiamato è identificabile, conoscibile e contiene argomentazioni pertinenti all’atto impugnato.
- Nel caso di società di persone soggette a tassazione per trasparenza, i soci possono fare propri i motivi proposti dalla società contro l’accertamento del reddito societario, quando gli accertamenti personali dipendono dallo stesso presupposto.
- Il richiamo a un altro ricorso non deve essere generico o meramente formale: è opportuno allegare il documento e indicare chiaramente che le relative ragioni vengono integralmente recepite e applicate anche alla posizione del singolo contribuente.
- L’ammissibilità formale del ricorso non implica necessariamente l’accoglimento nel merito: i motivi richiamati devono comunque essere fondati e idonei a contestare l’accertamento.
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