Ordinanza n. 328/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. -OMISSIS-del -OMISSIS- del Questore della Provincia di Firenze, n. -OMISSIS-, recante “divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive”, cd. “DASPO”, notificato al ricorrente il -OMISSIS- a mani della Legione Carabinieri Toscana – Compagnia di Borgo San Lorenzo; - di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso e/o collegato, ancorché incognito e, in particolare, per quanto occorrer possa, della “proposta redatta dalla Compagnia Carabinieri di Borgo S. Lorenzo”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Firenze recante divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive (DASPO), unitamente agli atti presupposti e, in particolare, alla proposta della Compagnia Carabinieri di Borgo San Lorenzo
Esito
Favorevole al resistente (autorità emanante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato dal Questore della Provincia di Firenze, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare il TAR ha esaminato il fumus boni iuris, ritenendo che il contenuto del volantino pubblicamente affisso fosse idoneo a veicolare un messaggio obiettivamente istigatorio alla violenza.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo, a un primo sommario esame, insussistenti apprezzabili elementi di fumus boni iuris. La valutazione è stata fondata sull'idoneità obiettiva del contenuto del volantino pubblicamente affisso a veicolare un messaggio istigatorio alla violenza, elemento ritenuto sufficiente per negare la sospensione dell'efficacia del DASPO nella fase cautelare. Non è stata svolta una definizione nel merito della domanda di annullamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata negata per l'assenza, a un primo sommario esame, di apprezzabili elementi di fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base, insieme alla disciplina europea in materia di protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un DASPO può essere negata quando, sulla base di una valutazione sommaria, gli elementi disponibili — quale il contenuto di un volantino pubblicamente affisso — risultino obiettivamente idonei a veicolare un messaggio istigatorio alla violenza, facendo venir meno un apprezzabile fumus boni iuris.
- La valutazione cautelare della legittimità di un DASPO può fondarsi sull'idoneità oggettiva del messaggio diffuso, senza che sia necessario, nella fase sommaria, accertare in via definitiva la responsabilità dell'interessato o definire nel merito tutte le censure dedotte.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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