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Ordinanza

Ordinanza n. 4306/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento del decreto del 10 agosto 2026, prot. n. 5338/2026 con il quale Simico spa ha autorizzato Anas spa ad introdursi nella proprietà dei ricorrenti al fine delle operazioni di indagine ante operam, ai sensi dell’art. 15, comma 3 del T.U. espropri, con riferimento ai mappali 770 e 782; dell’avviso notificato ai ricorrenti, proveniente da Anas spa con nota del 07 agosto 2028, prot. n. 0750648, con inizio delle operazioni per il prossimo 3 settembre alle ore 11.

Giustizia amministrativa202603020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, sulla base dell'art. 61, comma 27, del d.l. 50/2017 e dell'art. 15, comma 4, c.p.a., e ha disposto la trasmissione degli atti al TAR Lazio, sede di Roma. La causa potrà essere riassunta davanti a tale tribunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Non è stata decisa la fondatezza delle censure contro gli atti impugnati.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di Simico che autorizza Anas a introdursi nella proprietà per indagini ante operam e avviso di Anas relativo all'avvio delle operazioni

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I proprietari hanno impugnato il decreto del 10 agosto 2026, con cui Simico ha autorizzato Anas a introdursi nei mappali 770 e 782 per svolgere indagini ante operam ai sensi dell'art. 15, comma 3, del T.U. espropri, nonché l'avviso di Anas del 7 agosto 2028 che indicava l'inizio delle operazioni per il 3 settembre alle ore 11. Simico ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Lombardia in favore del TAR Lazio; la difesa dei ricorrenti ha aderito all'eccezione in camera di consiglio.

Norme richiamate

  • art. 61, comma 27, d.l. 50/2017

    Visto l’art. 61, c. 27, del D.L. 50/2017 e l’art. 15 c. 4 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale fondamento della competenza territoriale del TAR Lazio e della conseguente trasmissione degli atti.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Visto l’art. 61, c. 27, del D.L. 50/2017 e l’art. 15 c. 4 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base per la declaratoria di incompetenza territoriale e la trasmissione degli atti al TAR ritenuto competente.

Come è indicizzato

MaterieDecreto di esproprio e procedimentoCompetenza
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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