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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18019/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna emessa in primo grado per detenzione di cocaina a fini di cessione a terzi, con applicazione della recidiva specifica e infraquinquennale, diniego delle attenuanti generiche, pena detentiva e pecuniaria, nonché confisca di denaro e di un telefono cellulare. Nel ricorso per cassazione ha dedotto tre censure: 1) vizio di motivazione sulla riferibilità della sostanza stupefacente a lui, sostenendo che mancassero elementi certi e univoci e che la Corte territoriale si fosse limitata a escludere la presenza di terzi nell'abitazione, con possibili ipotesi alternative; 2) vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, per non avere la Corte considerato adeguatamente gli elementi favorevoli indicati in appello; 3) violazione di legge in relazione alla confisca del telefono cellulare, ritenuto non pertinente al reato e comunque non oggetto della confisca disposta in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Quanto alla prova della detenzione della droga, ha affermato che il motivo mirava a ottenere una nuova valutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità, e ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello, basata sulla stabile dimora dell'imputato nell'abitazione, sull'assenza di riscontri sulla presenza di terzi, sulla collocazione dello stupefacente e del materiale da confezionamento in cucina, sulla presenza di un bilancino e su elementi sintomatici della dedizione allo spaccio. Quanto alle attenuanti generiche, ha ribadito che il relativo giudizio è di merito e che il giudice può valorizzare gli elementi ritenuti decisivi, essendo sufficiente il richiamo ai precedenti penali, alla non collaborazione e all'assenza di elementi positivi. Quanto alla confisca del cellulare, ha confermato la legittimità del mantenimento della misura, osservando che il bene, per valore e caratteristiche, poteva essere ragionevolmente ricollegato ai proventi dell'attività di spaccio in assenza di giustificazione lecita della provenienza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, D.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per detenzione di sostanza stupefacente a fini di cessione a terzi; la Corte conferma la ricostruzione fattuale della detenzione e la condanna

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    consente di dedurre il vizio di motivazione, ma non di ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti già esaminati dai giudici di merito

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    invocato per la dedotta violazione di legge sulla confisca del telefono cellulare

  • art. 133 c.p.

    parametro per la valutazione discrezionale delle attenuanti generiche; il giudice può valorizzare gli elementi ritenuti preponderanti o decisivi

  • art. 240-bis c.p.

    richiamato dalla difesa in relazione alla confisca, ma la Corte valorizza soprattutto la disciplina speciale della confisca collegata ai reati in materia di stupefacenti

  • art. 85-bis D.P.R. 309/1990

    consente la confisca di denaro, beni e altre utilità dei quali il condannato non possa giustificare la provenienza nei confronti dei condannati per i reati di cui all'art. 73, comma 1

  • art. 616 c.p.p.

    disciplina le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 192 c.p.p.

    non espressamente citato nel testo, quindi non incluso

Massime di principio

  • In sede di legittimità è preclusa la rilettura del compendio probatorio e la sostituzione della propria ricostruzione dei fatti a quella compiuta dai giudici di merito, salvo vizi logici o giuridici effettivi della motivazione.
  • La prova della detenzione di stupefacente con finalità di spaccio può desumersi da un quadro indiziario complessivo, valorizzando la disponibilità dell'abitazione, l'assenza di elementi che indichino la presenza di terzi, la collocazione della droga e degli strumenti di confezionamento, la presenza di strumenti tipici dello spaccio e altri elementi sintomatici della dedizione all'attività illecita.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto, anche sinteticamente, degli elementi ritenuti decisivi ai sensi dell'art. 133 c.p.; non è necessario esaminare analiticamente ogni elemento favorevole allegato dalla difesa.
  • La confisca di beni diversi dal denaro può essere mantenuta quando, in base a elementi oggettivi, il bene appaia sproporzionato rispetto alla capacità economica lecita del condannato e sia ragionevolmente collegabile ai proventi del reato, in assenza di una giustificazione credibile della provenienza.
  • Il ricorso manifestamente infondato comporta la declaratoria di inammissibilità e, salvo assenza di colpa, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniConfisca di prevenzione
RamiReati in materia di lavoroStupefacentiProcesso penaleReati contro la fede pubblicaMisure di prevenzione
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della provaConfiscaInutilizzabilità della prova

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