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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5158/2022 del 16/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

i ricorsi censuravano, in sintesi: 1) la qualificazione giuridica del rapporto (se rapporto alberghiero o locazione) e le conseguenze sulla responsabilità e risarcimento; 2) l'erroneità della liquidazione del danno per mancato accertamento dello stato preesistente dei luoghi (assenza di verbali di consistenza all'ingresso e al rilascio) e per l'impiego di perizie pregresse e datate; 3) vizio di motivazione e nullità della sentenza di appello; 4) richiesta, da parte dei ricorrenti incidentali, del ristoro dell'utile d'impresa per l'inattività forzata. Inoltre si è dedotta la mancata valutazione del nesso di causalità e l'insufficienza probatoria a fondamento della liquidazione del danno.

La decisione

la Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto inammissibili come nuove questioni quelle non oggetto di decisione in primo grado o non dedotte in appello (richiamando art. 329 c.p.c. e principi giurisprudenziali). Ha affermato che l'accertamento del nesso di causalità e la valutazione delle prove sono di merito e non sindacabili in cassazione salvo i limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Ha poi ritenuto non determinante l'assenza del verbale di consistenza: non esiste obbligo normativo di redigerlo e il danno può essere liquidato anche sulla base di altri elementi peritali; le critiche sulla datazione delle perizie attengono alla valutazione di merito. Quanto ai ricorrenti incidentali, la Corte ha escluso il ristoro dell'utile d'impresa perché nel periodo di sospensione era corrisposta la remunerazione prevista per l'ospitalità degli sfollati (questione di merito). Per reciproca soccombenza le spese sono compensate; ai ricorrenti incidentali, ove dovuto, è applicato il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1‑quater d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 329 cod. proc. civ.

    la Corte richiama la preclusione per questioni non dedotte o decise nei gradi precedenti: nuove questioni non possono essere sollevate in cassazione (effetto di giudicato per omessa impugnazione).

  • art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.

    art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.

    limiti del controllo di legittimità in cassazione sulla motivazione: è possibile sindacare la decisione di merito solo per vizi di logicità e insufficienza della motivazione nei casi previsti.

  • art. 1223 cod. civ.

    richiamata in relazione al principio generale del risarcimento del danno: il danno va provato e il nesso di causalità è elemento di fatto del giudizio di merito.

  • art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    regola il contributo unificato: la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo a carico dei ricorrenti incidentali, con esclusione delle Amministrazioni dello Stato.

Massime di principio

  • In Cassazione non si possono proporre questioni nuove rispetto a quelle decise in primo grado o dedotte in appello: questioni non precedentemente dibattute sono generalmente inammissibili.
  • L'accertamento del nesso di causalità e la valutazione dell'attendibilità delle prove (perizie, stato dei luoghi, ecc.) sono indagini di merito spettanti al giudice di merito e difficilmente sindacabili in Cassazione, salvo vizio di motivazione formale o logico ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
  • L'assenza di un verbale di consistenza degli immobili non impedisce automaticamente la liquidazione del danno: non esiste un obbligo legale generale di redigere tale verbale e il danno può essere provato con altri elementi (perizie, documenti, riscontri).
  • La prova del danno, specie dell'utile di impresa (lucro cessante), richiede specificità e elementi probatori forti; se durante il periodo di sospensione l'attore ha ricevuto remunerazioni convenzionali, queste possono compensare o escludere il ristoro dell'utile reclamato.
  • Le doglianze generiche o prive di adeguata specificità e argomentazione sono rilevate come 'non motivi' e possono essere dichiarate inammissibili.
  • In caso di reciproca soccombenza la Corte può compensare integralmente le spese; tuttavia i ricorrenti incidentali possono essere gravati da misure sanzionatorie (es. raddoppio del contributo unificato) se le condizioni previste dalla norma sussistono.

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