Cassazione Civile, Ordinanza n. 06009/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un assicurato volta a ottenere il ricalcolo della pensione di vecchiaia in regime di Gestione separata, mediante computo dei contributi versati nell'AGO, e la liquidazione di un supplemento di pensione per ulteriori contributi accreditati successivamente. Il tribunale aveva accolto la domanda, riconoscendo la decorrenza del ricalcolo dalla maturazione dei requisiti pensionistici e il supplemento da una certa data. La Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che l'esercizio della facoltà di computo ex art. 3 D.M. n. 282/1996 non incidesse sulla decorrenza della pensione, che andava invece regolata dall'art. 6 l. n. 155/1981. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 26, l. n. 335/1995, 3 D.M. n. 282/1996 e 6 l. n. 155/1981, sostenendo che la pensione a carico della Gestione separata, quando sia richiesto il computo dei contributi AGO, non può decorrere prima della domanda amministrativa che attiva tale computo e la conseguente liquidazione dell'unica pensione sul montante così unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito non si sia attenuto al principio secondo cui, in caso di pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata con computo dei contributi AGO, la decorrenza non coincide con il primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti anagrafici/contributivi, ma con la data della domanda amministrativa di computo e liquidazione della pensione unica.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene utilizzato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto
indica il rito camerale e il termine per il deposito dell'ordinanza
richiamato dal ricorrente come base normativa della Gestione separata
consente agli iscritti alla Gestione separata di chiedere il computo della contribuzione versata nell'AGO ai fini di una pensione unica a carico della Gestione separata; la decorrenza è ancorata alla domanda che esercita tale facoltà
art. 6 L. n. 155/1981
disciplina ordinaria della decorrenza delle pensioni di vecchiaia, ma non si applica quando la pensione deriva dal computo dei contributi AGO nella Gestione separata secondo la facoltà di cui al D.M. n. 282/1996
art. 7 L. n. 155/1981
richiamato nella descrizione della domanda di supplemento di pensione
art. 1, commi 3-5, L. n. 243/2004
richiamato nella descrizione della domanda di ricalcolo della pensione di vecchiaia
Massime di principio
- Quando l'assicurato esercita la facoltà di computo dei contributi versati in una diversa gestione ai fini della liquidazione di una pensione unica a carico della Gestione separata, la decorrenza del trattamento pensionistico coincide con la data della domanda amministrativa che attiva tale computo, non con la sola maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi.
- La disciplina generale della decorrenza della pensione di vecchiaia non opera in modo automatico se il diritto alla prestazione dipende, per la sua stessa formazione, dall'esercizio di una specifica facoltà amministrativa che consente di unificare contributi di gestioni diverse.
- Il montante contributivo utile alla liquidazione della pensione non può ritenersi formato prima dell'istanza con cui l'assicurato chiede il computo dei contributi in altra gestione; di conseguenza, la prestazione non può decorrere anteriormente a tale domanda.
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