Cassazione Civile, Ordinanza n. 10671/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un’azione proposta dal fallimento per far dichiarare la simulazione assoluta del trasferimento di alcuni immobili, effettuato in favore della società ricorrente mediante verbale di conciliazione del 25 settembre 2012 davanti al Tribunale di Brindisi. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ordinando la restituzione dei beni alla massa fallimentare; la Corte d’appello di Lecce aveva confermato la decisione. In cassazione la società soccombente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1414 e 1417 c.c., sostenendo che la simulazione non fosse stata provata e che il giudice avesse omesso di considerare due precedenti preliminari di compravendita, oltre a pretendere una prova che, secondo la ricorrente, spettava invece al fallimento; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2722 e 2726 c.c., lamentando l’ammissibilità e l’utilizzo della prova testimoniale e delle presunzioni per smentire la documentazione relativa ai pagamenti e sostenendo che la simulazione di una quietanza/documentazione di pagamento non potesse essere dimostrata con tali mezzi; con il terzo ha denunciato violazione degli artt. 356 e 115 c.p.c. per il mancato rinnovo in appello dell’istruttoria orale e per la mancata riascoltazione dei testimoni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in via preliminare, che il ricorso presentava un profilo di inammissibilità per assemblaggio dell’esposizione dei fatti, essendo state riportate integralmente le sentenze di merito; inoltre ha osservato che i motivi erano costruiti in modo sostanzialmente fattuale e orientato a sollecitare una nuova valutazione del merito, senza individuare correttamente violazioni di legge. Quanto al secondo motivo, la Corte ha evidenziato che la ricorrente fondava la censura su contratti preliminari del 2007 e 2009 non riconosciuti dai giudici di merito, rendendo irrilevante la doglianza. Quanto al terzo motivo, ha ritenuto che la censura mascherasse una contestazione di merito sulla ricostruzione dei fatti, senza una specifica violazione normativa. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata difesa dell’intimato; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del fatto o per mascherare doglianze di merito.
artt. 1414 e 1417 c.c.
Richiamati dalla ricorrente per contestare la declaratoria di simulazione assoluta del trasferimento immobiliare e il relativo riparto dell’onere probatorio.
artt. 2722 e 2726 c.c.
Richiamati per sostenere i limiti della prova testimoniale rispetto ai patti contrari e alla simulazione di quietanze o documenti di pagamento.
art. 2729 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’asserita insufficienza delle presunzioni rispetto alla prova documentale del pagamento.
art. 356 c.p.c.
Richiamato per contestare il mancato rinnovo in appello dell’istruttoria orale.
art. 115 c.p.c.
Richiamato per denunciare la pretesa violazione delle regole di valutazione del materiale probatorio.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove compiuta dai giudici di merito.
- Non è consentito costruire il motivo di ricorso su un presupposto fattuale non riconosciuto dalla sentenza impugnata: se i fatti posti a base della censura non risultano accertati dai giudici di merito, la doglianza è priva di decisività.
- La denuncia di vizi nella prova testimoniale o nell’uso delle presunzioni non è ammissibile se non si individua una specifica violazione di norme processuali o sostanziali e se la critica si risolve nella contestazione della ricostruzione del fatto.
- La mancata rinnovazione dell’istruttoria in appello non può essere censurata in cassazione mediante una generica contestazione della motivazione, quando la doglianza mira solo a ottenere un diverso apprezzamento del materiale probatorio.
- In tema di simulazione, la censura deve confrontarsi con gli accertamenti di merito già compiuti; la mera allegazione di documenti o pagamenti non basta se il giudice di merito ha escluso in fatto la ricorrenza dei presupposti invocati.
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