Sentenza n. 3313/2026 - Napoli, Sezione 6
Per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di rilascio di permesso di soggiorno a seguito della procedura di ingresso in Italia per lavoro subordinato, e per l’accertamento dell’obbligo di provvedere mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio della Questura di Caserta sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno a seguito di primo ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto il ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Caserta sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno e l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere con un atto espresso. Nel corso del giudizio il Ministero dell'Interno ha documentato l'adozione di un decreto espresso di rigetto dell'istanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'adozione, nel corso del giudizio, di un provvedimento espresso conclusivo del procedimento soddisfi l'interesse pretensivo azionato con il ricorso avverso il silenzio, indipendentemente dal fatto che il provvedimento sia favorevole o sfavorevole. Le spese sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia e delle circostanze del caso concreto. La decisione sulla domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata rinviata alla camera di consiglio del 24 giugno 2026 per la necessità di acquisire integrazioni documentali.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio e l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito speciale per il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, l'adozione da parte dell'Amministrazione di un provvedimento espresso che definisce il procedimento determina la cessazione della materia del contendere, anche quando il provvedimento sia di rigetto, perché viene comunque soddisfatto l'interesse processuale del ricorrente all'ottenimento di una decisione amministrativa espressa.
- La cessazione della materia del contendere nel giudizio avverso il silenzio non implica una valutazione favorevole della posizione sostanziale del ricorrente né la legittimità del provvedimento espresso sopravvenuto, che può essere contestato con gli strumenti processuali propri.
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