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Ordinanza

Ordinanza n. 6632/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’ottemperanza del giudicato formato sulla sentenza n. -OMISSIS-, resa dal Tar - Lazio, Roma, pubblicata il 13/11/2018 con la quale è stato definito il giudizio R.G. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202506582

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio del 13 novembre 2018 relativa al reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del TAR Lazio del 2018, resa nell'ambito di una controversia relativa all'annullamento del D.M. n. 506/2018 e al reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Nel corso del giudizio il Collegio ha rilevato che, in casi analoghi, erano emerse dichiarazioni mendaci circa una precedente iscrizione nelle GAE, presupposto rilevante per l'efficacia delle decisioni giudiziali di reinserimento. Il Ministero ha quindi chiesto all'USR per la Campania di verificare se la ricorrente fosse stata effettivamente iscritta nelle GAE prima della domanda di reinserimento e del ricorso originario. L'USR ha riferito che dai sistemi informatici non risultava alcuna pregressa iscrizione, effettuando la ricerca su due codici fiscali. La ricorrente ha contestato tale esito e ha prodotto una ricevuta del 1992, rilasciata dal Provveditorato agli Studi di Napoli, attestante il deposito di un'istanza di partecipazione alle graduatorie per supplenze nelle scuole elementari e materne. Tuttavia, non ha depositato né l'istanza cui la ricevuta si riferiva né la graduatoria comprovante l'effettivo inserimento nelle GAE o nelle precedenti graduatorie permanenti. Il Ministero, inoltre, non aveva dato seguito alla precedente richiesta del Collegio di chiarire se fossero state effettuate le segnalazioni preannunciate all'autorità giudiziaria e quale fosse l'esito o lo stato dei relativi procedimenti.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso la domanda di ottemperanza. Ha disposto ulteriori incombenti istruttori: la ricorrente deve depositare l'istanza del 1992 e la graduatoria comprovante l'effettiva precedente iscrizione nelle graduatorie; il Ministero deve nuovamente riferire sulle eventuali segnalazioni all'autorità giudiziaria e sui relativi esiti o sullo stato dei procedimenti, dando seguito alla richiesta già formulata dal Collegio. A entrambe le parti è stato assegnato il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con avvertimento che l'inosservanza potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 17 giugno 2026. Le spese non risultano liquidate.

Norme richiamate

  • art. 64 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La mancata esecuzione degli incombenti istruttori può essere valutata dal giudice ai fini della decisione, secondo i poteri istruttori e il comportamento processuale delle parti.

  • art. 76 d.P.R. 445/2000

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il Ministero ha richiamato la possibile rilevanza penale di eventuali dichiarazioni mendaci, prospettando una segnalazione all'autorità giudiziaria; la questione non è stata definita con l'ordinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente e dei terzi.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando emergano elementi idonei a mettere in dubbio la ricorrenza dei presupposti fattuali sui quali si fonda l'efficacia del giudicato, il giudice può disporre ulteriori accertamenti istruttori prima di decidere sull'esecuzione della sentenza.
  • La produzione di una ricevuta attestante il deposito di una domanda di partecipazione a graduatorie non dimostra, da sola, l'effettivo inserimento dell'interessato nelle graduatorie: a tal fine occorrono anche l'istanza e la graduatoria o altra documentazione idonea a provare l'iscrizione.
  • Nel giudizio amministrativo, il giudice può assegnare alle parti un termine per adempiere agli incombenti istruttori, avvertendo che la mancata esecuzione potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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