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Sentenza

Sentenza n. 1972/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202300608

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Permesso di costruire n. 4 del 3 febbraio 2023 per lavori sul cortile interno e sul muro di cinta del Palazzo Berlingieri

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, che affermavano di essere proprietari o possessori di unità immobiliari nel Palazzo Berlingieri, hanno impugnato il permesso rilasciato al controinteressato per costruire un nuovo muro divisorio, demolire e ricostruire parte della recinzione con un accesso carrabile e pedonale e mettere in quota la pavimentazione. Con il ricorso principale hanno dedotto: (1) violazione dell’art. 48 della l.r. Calabria n. 19/2002 e dei presupposti per il rilascio del titolo, sostenendo che il richiedente non avesse titolo a intervenire su un’area e su una recinzione di natura condominiale; hanno richiamato il precedente contenzioso tra privati e le ordinanze comunali del 2010 che avevano annullato una DIA e ordinato il ripristino dei luoghi; (2) violazione dell’art. 48 della l.r. n. 19/2002, dell’art. 17 del QTRP e dell’art. 45 delle N.T.A., per la mancata valutazione della compatibilità dell’intervento con il carattere storico-architettonico del palazzo e del cortile, che i ricorrenti ritenevano parte integrante di un complesso storico unitario. Con motivi aggiunti hanno riproposto le censure sul titolo del richiedente, aggiungendo che i lavori avrebbero interessato una recinzione condominiale, e quelle relative alla tutela storico-urbanistica, contestando l’assenza, al momento del rilascio, di un’analisi storico-critica e l’inadeguatezza di quella successivamente prodotta. Il Comune e il controinteressato hanno eccepito difetto di legittimazione e di interesse, oltre all’infondatezza delle censure.

La decisione

Il TAR ha accolto le eccezioni preliminari di difetto di legittimazione e di interesse: l’affermazione indistinta e non documentata di essere proprietari o possessori di unità nel palazzo non provava la legittimazione; inoltre i ricorrenti non avevano indicato un pregiudizio concreto, personale e attuale derivante dal permesso, non sufficiente essendo la sola vicinitas. Ha comunque esaminato il merito. Il primo motivo del ricorso principale e la corrispondente censura aggiunta sono stati respinti: il Comune aveva verificato il titolo del richiedente sulla base di un atto notarile di compravendita del 2018; in sede di rilascio del titolo edilizio l’amministrazione non deve risolvere controversie civilistiche sulla proprietà, salvo che risulti in modo evidente l’inesistenza di un titolo legittimante. Il contenzioso tra privati e i precedenti procedimenti relativi a persone e situazioni non dimostrate come sovrapponibili erano irrilevanti; i ricorrenti non avevano provato che il titolo del beneficiario non comprendesse la recinzione. Anche il secondo motivo principale e quello aggiunto sono stati respinti: l’edificio e le pertinenze non risultavano assoggettati a dichiarazione di interesse culturale; i ricorrenti non avevano dimostrato che l’area esterna interessata ricadesse nel perimetro degli edifici tutelati dall’art. 45 N.T.A., mentre il Comune aveva prodotto elementi in senso contrario. In assenza di vincoli pertinenti, non erano applicabili l’analisi storico-critica prevista per gli interventi sugli edifici individuati dallo strumento urbanistico né le censure fondate sull’art. 48 della legge regionale. L’invito della Soprintendenza a preservare le matrici storiche non costituiva un vincolo né un atto procedimentale capace di incidere sul permesso già rilasciato; la sospensione dei lavori, la successiva analisi e la richiesta di variante non dimostravano da sole l’illegittimità del titolo. Le contestazioni dei motivi aggiunti sul contenuto dell’analisi privata sono state inoltre dichiarate inammissibili, non essendo stata recepita da un atto amministrativo. Ricorso e motivi aggiunti rigettati; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 380/2001

    l’art. 11 t.u. edilizia prevede che il permesso di costruire sia rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo e la P.A. ha il dovere di accertare tale presupposto e che esso sia sufficiente per eseguire l’attività edificatoria; il potere di controllo in sede di rilascio dei titoli edilizi (al pari di quello esercitato in sede inibitoria), quindi, deve sempre collegarsi al riscontro di profili d’illegittimità dell’attività per contrasto con leggi, regolamenti, piani, programmi e regolamenti edilizi, mentre non può essere esercitato a tutela di diritti di terzi non riconducibili a quelli connessi con interessi di natura pubblicistica, quali ad esempio il rispetto delle distanze dai confini di proprietà o del distacco dagli edifici; fatto salvo il caso in cui de plano risulti l’inesistenza di un titolo giuridico che fondi la legittimazione attiva del richiedente il titolo edilizio

    Il Comune deve verificare che il richiedente disponga di un titolo idoneo a richiedere il permesso, ma non può sostituirsi al giudice civile nella risoluzione di controversie proprietarie né tutelare diritti privati di terzi. Il controllo può rilevare l’assenza del titolo quando essa risulti in modo evidente; nel caso concreto è stata ritenuta sufficiente la produzione dell’atto notarile di compravendita.

  • art. 48 l.r. Calabria 16 aprile 2002, n. 19

    Si soggiunge ancora, peraltro, che nella nota del 28.2.2023 la Soprintendenza si è limitata a porre l’attenzione dell’amministrazione comunale quanto al rispetto dell’art. 45 delle N.T.A del vigente strumento urbanistico, considerando l’immobile e la relativa recinzione coeva e parte integrante dell’impianto e invitando quest’ultima a voler porre in essere ogni utile iniziativa volta al mantenimento delle matrici storiche e/o storicizzate riferite all’immobile in questione. Pur tuttavia un invito di tal fatta, in assenza di un vincolo ovvero dell’inclusione del sito oggetto dell’intervento tra quelle di cui all’art. 45 delle N.T.A., è irrilevante dal punto di vista procedimentale

    L’art. 48 non rende di per sé applicabili specifiche prescrizioni di tutela a un’area: in assenza di un vincolo pertinente o di inclusione dell’area nelle previsioni urbanistiche di salvaguardia, l’invito della Soprintendenza a tutelare le matrici storiche non determina l’illegittimità del permesso.

  • art. 45 N.T.A. dello strumento urbanistico comunale

    Ancora, mentre parte ricorrente non fornisce alcuna comprova in ordine all’assunto per cui il bene oggetto dell’intervento (che, si ripete, non è il “Palazzo Berlingieri” ma un’area esterna) insista in un’area assoggettata all’art. 45 delle N.T.A., il Comune resistente ha allegato elementi a comprova dell’assunto contrario (su cui, si soggiunge, nessuna replica interviene ex adverso), nel senso che, sebbene il Palazzo rientri nella perimetrazione degli edifici di interesse storico artistico normata dall’art. 45 delle N.T.A. (come da nota prot. n. 44481 del 22.8.2008), ciò non è a dirsi per il cortile esterno in quanto escluso dal perimetro

    Le prescrizioni dell’art. 45 e il correlato incombente dell’analisi storico-critica si applicano agli edifici o alle aree ricompresi nella perimetrazione urbanistica di tutela. Poiché il cortile interessato dall’intervento risultava escluso dal perimetro, la disposizione non fondava le censure.

  • art. 833 c.c.

    Ulteriore fondamento del detto insegnamento è dato dal divieto di atti di emulazione sancito dall’art. 833 c.c., quale principio generale dettato per le azioni a tutela della proprietà, ritenuto a maggior ragione valido per i ricorsi in materia edilizia

    Il divieto di atti emulativi è richiamato quale ulteriore fondamento dell’esigenza che il ricorso edilizio persegua una tutela concreta e non sia diretto a un’utilità meramente emulativa.

Massime di principio

  • Nell’impugnazione di un titolo edilizio, legittimazione e interesse a ricorrere sono condizioni distinte e devono essere verificate entrambe, anche d’ufficio. La vicinitas può concorrere a individuare la legittimazione, ma non dimostra automaticamente l’interesse, che richiede l’allegazione di un pregiudizio specifico, personale, attuale e concreto derivante dall’intervento.
  • Nel rilascio del permesso di costruire l’amministrazione deve verificare che il richiedente abbia un titolo idoneo a realizzare l’intervento, ma non può risolvere controversie civilistiche sulla proprietà né tutelare diritti privati di terzi. La verifica può condurre al diniego quando l’inesistenza del titolo legittimante risulti immediatamente; altrimenti è sufficiente una documentazione astrattamente idonea a giustificare la richiesta.
  • Gli obblighi di analisi storico-critica e le prescrizioni urbanistiche di tutela storico-architettonica operano se l’edificio o l’area interessati sono effettivamente assoggettati al vincolo o ricompresi nella perimetrazione prevista dallo strumento urbanistico. La tutela riconosciuta al palazzo non si estende automaticamente alle aree esterne escluse da tale perimetro.
  • Un invito della Soprintendenza alla conservazione delle matrici storiche, se non accompagnato da un vincolo o da una prescrizione applicabile all’area interessata, non costituisce di per sé un atto vincolante idoneo a incidere sulla legittimità di un permesso edilizio già rilasciato.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziLegittimazione e interesse a ricorrereVincolo culturale
RamiEdiliziaProcesso amministrativoBeni culturali e paesaggio
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzo

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