Ordinanza n. 5452/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami, classe A045, per la Regione Campania, nella parte in cui non include la ricorrente, nonché gli atti di valutazione dei titoli
Esito
La controversia
La ricorrente, candidata per la Regione Campania al concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 per la classe A045 “Scienze economico-aziendali”, aveva conseguito 236 punti su 250 (86 nella prova scritta, 100 nella prova orale e 50 per i titoli). Con un unico motivo articolato ha contestato l’erroneo computo delle riserve di legge nella graduatoria, sostenendo che, su nove partecipanti, sei risultavano vincitori beneficiari di riserva, benché il limite applicabile fosse del 30%, corrispondente a due o al massimo tre posti. Ha chiesto l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto a una posizione utile e la condanna delle amministrazioni all’assegnazione del posto spettante.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito del ricorso. Ha dichiarato nulla la notificazione alla controinteressata, eseguita a un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri, e ne ha ordinato la rinnovazione entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Ha inoltre ordinato, entro lo stesso termine, di notificare il ricorso alle altre amministrazioni statali titolari di interventi PNRR, considerate parti necessarie del giudizio. Ha disposto l’integrazione del contraddittorio verso tutti i candidati utilmente collocati nella graduatoria, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, secondo le modalità indicate in motivazione. La pubblicazione deve avvenire entro 30 giorni e la relativa prova va depositata entro i successivi 15 giorni; è fissato in 30 euro l’importo da versare all’amministrazione per l’attività di pubblicazione. Il giudizio è rinviato all’udienza pubblica del 14 aprile 2027.
Norme richiamate
art. 16-ter d.l. 179/2012
A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall’articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia
La notificazione PEC diretta a un indirizzo del destinatario non presente nei pubblici elenchi individuati dalla disposizione è nulla.
art. 44, comma 4, c.p.a.
in caso di nullità della notifica il giudice deve sempre ordinare la sua rinnovazione e perciò, senza giudicare sulla scusabilità dell’errore, assegnare alla parte ricorrente un nuovo termine che, ove rispettato, consente la sanatoria in via retroattiva del relativo vizio processuale
In presenza di una notifica nulla il giudice deve ordinare la rinnovazione e assegnare un nuovo termine; se rispettato, il vizio è sanato retroattivamente, senza che occorra valutare la scusabilità dell’errore.
art. 12-bis, comma 4, d.l. 68/2022
sono “parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera l), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato. Si applica l’articolo 49 del cod. proc. amm.”
Nei giudizi cui si applica la disposizione, le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR sono parti necessarie e il contraddittorio deve essere integrato nei loro confronti.
art. 49, commi 2 e 3, c.p.a.
L’integrazione del contraddittorio non è ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato; in tali casi il collegio provvede con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’articolo 74
L’integrazione del contraddittorio può essere omessa soltanto quando il ricorso è manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato; non ricorrendo tale presupposto, il TAR ha disposto l’integrazione verso le amministrazioni necessarie e gli altri controinteressati.
Massime di principio
- La notificazione a mezzo PEC indirizzata a un recapito non risultante dai pubblici registri previsti dalla legge è nulla, non inesistente.
- Quando la notifica del ricorso è nulla, il giudice deve ordinarne la rinnovazione e assegnare un nuovo termine; il rispetto del termine determina la sanatoria retroattiva del vizio, senza necessità di valutare la scusabilità dell’errore.
- Nei giudizi rientranti nell’ambito dell’art. 12-bis, comma 4, d.l. 68/2022, le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR sono parti necessarie e il contraddittorio va integrato nei loro confronti, salvo che il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato.
- L’integrazione del contraddittorio nei confronti di una pluralità di controinteressati può essere disposta mediante notifica per pubblici proclami; il giudice può precisare le modalità di pubblicazione e i termini per eseguirla e documentarla.
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