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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22593/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello per due motivi principali: (1) vizio procedurale per violazione del diritto di difesa in quanto il decreto di citazione per l'appello non indicava che il procedimento sarebbe stato trattato in forma cartolare (art. 601 c.p.p.), anzi invitava l'imputato a comparire personalmente, determinando l'impossibilità di chiedere tempestivamente la trattazione orale e di depositare memorie nel termine perentorio; la nullità è stata eccepita con memoria ex art. 598-bis c.p.p.; (2) vizio di diritto e di motivazione sulla qualificazione della fattispecie di cui all'art. 40, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 504/1995: la difesa sostiene che la norma punisca un reato di danno (esigenza di una sottrazione effettiva all'accertamento/pagamento dell'accisa) e non un reato di pericolo, per cui il mero superamento della capienza autorizzata non integrerebbe l'elemento oggettivo del reato senza un'effettiva sottrazione o utilizzo idoneo a impedire l'accertamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (procedurale). Ha accertato che il decreto di citazione a giudizio era difforme dalla previsione normativa (mancanza dell'avviso che il giudizio sarebbe stato trattato in camera di consiglio con indicazione del termine per chiedere la trattazione orale) e che tale difformità ha indotto in errore la difesa, comprimendo il diritto di intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato; la situazione concreta (comunicazione delle conclusioni del P.G. il 14/06/2024 e udienza fissata per il 01/07/2024) ha reso impossibile rispettare il termine perentorio di 15 giorni per chiedere la discussione orale. Per tale motivo il primo motivo è accolto e la sentenza impugnata è annullata per violazione del diritto di difesa. Il Collegio ha ritenuto assorbente il primo motivo e non ha esaminato il secondo motivo. Inoltre la Corte ha osservato che, con riferimento al residuo reato, il termine massimo di prescrizione è decorso (termine interamente spirato il 22/10/2024), con conseguenze sulle posizioni processuali pertinenti.

Norme richiamate

  • art. 47, d.lgs. n. 504/1995

    Norma richiamata in relazione alle fattispecie sanzionate dal d.lgs. 504/1995 (regime delle accise). Non è stata però risolta la questione sostanziale inerente l'elemento oggettivo del reato ai fini della sua configurabilità.

  • art. 40, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 504/1995

    Contestata come norma cui è rimproverata la qualificazione giurisprudenziale. La difesa sostiene che si tratti di reato di danno (richiede una concreta sottrazione all'accertamento/pagamento), mentre dalla giurisprudenza citata dal P.G. emerge la qualificazione come delitto permanente e reato a condotta libera, integrato anche da comportamenti come l'immissione al consumo o l'utilizzazione senza soluzione di continuità.

  • art. 601 c.p.p. (comma 3 e connessi)

    Il decreto di citazione per l'appello deve indicare l'avviso che si procederà in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che l'appellante o l'imputato o il difensore chiedano la trattazione orale entro il termine perentorio di 15 giorni prima dell'udienza. La mancata indicazione è idonea a ingenerare errore e a ledere il diritto di difesa.

  • art. 598-bis c.p.p.

    Norma collegata alla procedura d'appello cartolare; disciplina il deposito delle conclusioni del pubblico ministero e della difesa nella procedura camerale. La difesa ha eccepito la nullità del decreto con memoria ex art. 598-bis.

  • art. 178 c.p.p. (comma 1, lett. c))

    Nullità di ordine generale: la Corte ha ritenuto che la violazione procedurale rientri nella sfera delle nullità che incidono sull'intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato e che, se tempestivamente eccepita, legittima l'annullamento.

  • art. 179 c.p.p.

    Richiamata dalla difesa come possibile riferimento per configurare la nullità assoluta; la Corte ha comunque trattato la questione nel quadro della nullità di cui all'art. 178 e del pregiudizio concreto subito.

  • art. 23-bis, d.l. n. 137/2020 (convertito) e art. 5-duodecies l. n. 199/2022

    Normativa emergenziale e regolamentazione della procedura cartolare in appello durante il periodo pandemico; disciplina la facoltà di chiedere discussione orale 'per iscritto … entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza'. La corretta applicazione del termine è rilevante per valutare la tempestività delle richieste di trattazione orale.

  • art. 172 c.p.p. (comma 5)

    Principio di computo dei termini: quando è stabilito solo il momento finale (es. 15 giorni prima dell'udienza) le unità di tempo si computano intere e libere; dal computo si escludono dies a quo e dies ad quem salvo eccezioni per festività.

  • art. 382 c.p.p. (comma 2)

    Riferito dalla giurisprudenza citata per la nozione di reato permanente: lo stato di flagranza si estende finché non viene meno la disponibilità del bene (es. sino al pagamento dell'accisa o provvedimento ablatorio).

Massime di principio

  • Il decreto di citazione per l'appello deve indicare chiaramente se il giudizio sarà trattato in camera di consiglio (procedimento cartolare) e l'avviso sul termine per chiedere la trattazione orale (15 giorni): l'omissione può integrare una nullità che pregiudica il diritto di difesa.
  • Se il decreto induce la difesa a legittimo affidamento su una partecipazione orale, la comunicazione tardiva delle conclusioni cartolari (es. a distanza inferiore ai 15 giorni) può impedire di esercitare il diritto a richiedere la discussione orale e determina un pregiudizio non sanato dal semplice deposito di memorie di replica.
  • I termini per chiedere la discussione orale fissati 'a ritroso' (15 giorni liberi prima dell'udienza) si computano escludendo il dies a quo e il dies ad quem; la mancanza dei 15 giorni liberi rende tardiva la richiesta e legittima il lamentato pregiudizio.
  • La tempestiva eccezione di nullità da parte della difesa (anche con memoria di replica) è rilevante e, se fondata, comporta l'annullamento della sentenza impugnata; la possibilità di 'sanare' la nullità mediante successivi atti difensivi è limitata quando il pregiudizio derivi da un affidamento determinante sull'esercizio di diritti processuali.
  • Sotto il profilo sostanziale (art. 40 D.lgs. 504/1995), la giurisprudenza tende a considerare il reato come delitto permanente e a struttura di condotta libera: è sufficiente che la sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa si attui 'con qualsiasi mezzo'; tuttavia la qualificazione tra reato di pericolo e reato di danno può essere oggetto di contrasto e va valutata caso per caso in relazione agli elementi oggettivi dimostrati (immissione al consumo, utilizzo senza soluzione di continuità, ecc.).
  • Quando la Corte di legittimità accoglie un motivo procedurale assorbente, essa può non esaminare i profili sostanziali; ciò può comportare che questioni rilevanti (es. natura del reato) restino aperte per un successivo giudizio di merito.

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