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Sentenza

Sentenza del 12/03/2019 n. 331 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

PROCESSO TRIBUTARIO - giudizio di rinvio - art. 63, d.lgs. n. 546/92 - conclusioni del ricorso in riassunzione - richiesta di conferma della sentenza della CTR oggetto di cassazione - inammissibilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato il diniego di un rimborso IVA di 18.000 euro relativo all'anno 2007, sostenendo di essere operativa e che l'immobile posseduto costituisse un'immobilizzazione in corso di realizzazione, con conseguente esonero dall'interpello disapplicativo previsto per le società non operative. Dopo che la Cassazione aveva cassato la precedente sentenza favorevole della CTR, la contribuente aveva riassunto il giudizio chiedendo al giudice del rinvio di decidere nuovamente nel merito e di confermare integralmente la sentenza cassata.

La decisione

La CTR ha dichiarato inammissibile il ricorso in riassunzione, perché la contribuente aveva chiesto la conferma di una sentenza ormai definitivamente cassata dalla Corte di Cassazione. Il giudice del rinvio non può riesaminare o sindacare gli eventuali errori di fatto o di diritto attribuiti alla Cassazione, né può ripristinare la decisione cassata. La società contribuente è stata condannata al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, liquidate in complessivi 4.000 euro.

Norme richiamate

  • Art. 63, d.lgs. n. 546/1992

    La riassunzione davanti al giudice del rinvio deve conformarsi alla pronuncia della Corte di Cassazione e non può essere utilizzata per chiedere la conferma della sentenza precedentemente cassata o per rimettere in discussione la decisione della Suprema Corte.

  • Art. 63, comma 4, d.lgs. n. 546/1992

    La disposizione impone il rispetto dei limiti propri del giudizio di rinvio; la loro violazione può comportare l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso in riassunzione.

  • Art. 30, legge n. 724/1994

    Disciplina il test di operatività delle società non operative e i relativi parametri, rilevanti per la controversia sul rimborso IVA.

  • Art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973

    Prevede l'interpello disapplicativo della disciplina sulle società non operative; la contribuente sosteneva di esserne esonerata in ragione della presenza di immobilizzazioni in corso di realizzazione.

  • Corte costituzionale, ordinanza n. 149/2013

    È richiamata per affermare l'incompatibilità con il sistema delle impugnazioni di un sindacato del giudice del rinvio sugli eventuali errores in iudicando o in procedendo commessi dalla Corte di Cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio occorre formulare conclusioni coerenti con i principi e i limiti stabiliti dalla sentenza della Cassazione; non si può chiedere di confermare una decisione già cassata.
  • Il giudice del rinvio non è un ulteriore grado di impugnazione della sentenza della Cassazione e non può valutarne la correttezza o disattenderne gli effetti.
  • La riassunzione deve concentrarsi sugli aspetti della controversia rimessi dalla Cassazione, rispettando il principio di diritto e le attività processuali ancora consentite.
  • Una richiesta formulata in modo incompatibile con la cassazione della precedente sentenza può determinare l'inammissibilità dell'intero ricorso in riassunzione, oltre alla condanna alle spese.
  • Nel contenzioso sulle società non operative, le eccezioni relative al test di operatività e all'esonero dall'interpello devono essere dedotte tempestivamente, già nel ricorso introduttivo, quando introducono nuovi fatti o temi di indagine.

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