Sentenza del 11/05/2016 n. 9583 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE - Avviamento - Quantificazione - Modalità - Calcolo sulla base dei redditi al lordo delle imposte - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 51 del d.P.R. n. 131 del 1986 la sentenza della CTR della Lombardia, sostenendo che il valore dell'avviamento dei rami d'azienda fosse stato calcolato dalle società sulla base dei redditi futuri al netto delle imposte. Secondo l'Ufficio, invece, l'avviamento rappresenta la capacità dell'azienda di produrre profitti e di coprire tutti i costi, comprese le imposte; pertanto, i redditi da considerare dovevano essere assunti al lordo delle imposte.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha affermato che la determinazione del valore dell'avviamento implica l'interpretazione dell'art. 51, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986 e non costituisce una valutazione puramente fattuale. Richiamando anche i criteri del d.P.R. n. 460 del 1996, la Corte ha stabilito che il valore dell'avviamento deve essere calcolato considerando i redditi ritraibili al lordo delle imposte. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio a una diversa sezione della CTR della Lombardia, che dovrà riesaminare la controversia applicando tale principio e decidere anche sulle spese.
Norme richiamate
Art. 51, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986
Il valore delle aziende va controllato dall'Ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni, compreso l'avviamento, al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa.
La norma impone di determinare il valore dell'azienda considerando anche l'avviamento. Quest'ultimo deve riflettere la capacità complessiva dell'azienda di produrre profitto e di coprire tutti i costi, incluse le imposte; di conseguenza, i redditi utilizzati per il calcolo devono essere considerati al lordo delle imposte.
Art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 460 del 1996
Per le aziende il valore di avviamento è determinato sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d'imposta anteriori al trasferimento, moltiplicata per tre.
I criteri previsti per la determinazione dell'avviamento costituiscono un riferimento minimo per l'Amministrazione finanziaria e rafforzano l'interpretazione secondo cui il calcolo deve basarsi su grandezze reddituali lorde, non sul solo reddito distribuibile dopo le imposte.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
La corretta determinazione dell'avviamento ai fini dell'imposta di registro può essere sottoposta al controllo della Corte di cassazione quando la decisione dipende dall'interpretazione di una norma giuridica e non soltanto da una valutazione di fatto.
Massime di principio
- Nella cessione di un'azienda o di un ramo d'azienda, l'avviamento rappresenta la capacità del complesso aziendale di generare profitti superiori al valore dei singoli beni che lo compongono.
- Ai fini dell'imposta di registro, il valore dell'avviamento non deve essere calcolato utilizzando esclusivamente i redditi netti dopo le imposte: occorre considerare la capacità reddituale lorda dell'azienda, comprensiva della capacità di sostenere anche il carico fiscale.
- La valutazione dell'avviamento deve essere coerente con i criteri normativi e con i dati economici dell'azienda, inclusi i ricavi e la redditività dei periodi precedenti al trasferimento.
- Se l'Amministrazione rettifica il valore dichiarato sulla base di un diverso criterio di calcolo dell'avviamento, la questione può riguardare l'interpretazione della legge ed essere quindi sottoposta al controllo della Corte di cassazione.
- La cassazione con rinvio non determina necessariamente la definitiva vittoria dell'Amministrazione sull'importo dell'imposta: impone al giudice di merito di riesaminare la quantificazione applicando il principio secondo cui i redditi devono essere considerati al lordo delle imposte.
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