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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32043/2022 del 28/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società a responsabilità limitata già in liquidazione, pronunciata dal tribunale su istanza di una società creditrice. La corte d'appello, in sede di reclamo ex art. 18 l.fall., aveva revocato la sentenza di fallimento ritenendo insussistente lo stato di insolvenza alla data della declaratoria, sulla base delle risultanze di consulenze tecniche che quantificavano un deficit patrimoniale contenuto e valorizzavano anche pagamenti eseguiti successivamente dai soci e rinunce ai loro crediti postergati. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 5 l.fall. per avere la corte d'appello ritenuto sufficiente il patrimonio nonostante un deficit patrimoniale di oltre 366 mila euro; (2) violazione dell'art. 5 l.fall. e del principio di cristallizzazione della situazione alla data del fallimento, perché la decisione avrebbe considerato fatti successivi alla dichiarazione di fallimento, come pagamenti e rinunce dei soci, nonché la loro buona volontà; (3) nullità della motivazione per apparenza, illogicità e contraddittorietà; (4) omesso esame di un fatto decisivo, relativo alla corretta quantificazione del credito oggetto di rinuncia da parte dei soci. La società creditrice intimata nel primo ricorso ha poi rinunciato al proprio ricorso autonomo in cassazione.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi. Ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione limitatamente al ricorso proposto dalla società creditrice per intervenuta rinuncia rituale. Quanto al ricorso del fallimento, ha accolto i primi due motivi, dichiarando assorbiti il terzo e il quarto. Ha quindi cassato la sentenza della corte d'appello e rinviato alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto erronea l'applicazione dell'art. 5 l.fall. da parte del giudice di merito, perché, trattandosi di società in liquidazione, occorreva un accertamento statico e patrimoniale, verificando se gli attivi fossero sufficienti a soddisfare integralmente i creditori, senza valorizzare elementi dinamici o fatti sopravvenuti dopo la dichiarazione di fallimento.

Norme richiamate

  • art. 5 l.fall.

    Per la società in liquidazione, l'insolvenza va accertata in base alla nozione di insolvenza patrimoniale: occorre verificare se gli elementi attivi del patrimonio consentano l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori alla data della sentenza di fallimento, senza confondere tale criterio con quello valido per l'impresa in attività.

  • art. 6 l.fall.

    È richiamato come base dell'istanza di fallimento proposta dal creditore.

  • art. 18 l.fall.

    È il rimedio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.

  • art. 335 c.p.c.

    Giustifica la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima sentenza.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se rituale, determina l'estinzione del giudizio di cassazione anche se siano presenti profili di inammissibilità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È menzionato in relazione alla trattazione camerale e alla memoria depositata.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul vizio di motivazione apparente.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta nullità per difetto di motivazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale della motivazione della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per i motivi di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    È richiamato per il secondo motivo del ricorso del fallimento, che cumula violazione di legge e nullità.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È invocato per l'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte precisa che non trova applicazione nel caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.

Massime di principio

  • Nel fallimento di una società in liquidazione, l'accertamento dello stato di insolvenza deve essere compiuto in chiave patrimoniale e statica: rileva soltanto se l'attivo esistente alla data della dichiarazione sia sufficiente a soddisfare integralmente tutti i creditori.
  • In sede di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, possono rilevare solo fatti anteriori alla pronuncia, ancorché conosciuti successivamente; i fatti sopravvenuti non possono essere valorizzati per escludere lo stato di insolvenza già accertato.
  • Il giudice di merito non può applicare in modo promiscuo i criteri dell'insolvenza dell'impresa in esercizio e quelli della società in liquidazione, perché la diversa funzione della società impone parametri di verifica differenti.
  • La motivazione che affermi l'assenza di insolvenza pur in presenza di un deficit patrimoniale significativo deve spiegare in modo coerente e verificabile il criterio oggettivo seguito; non è sufficiente un richiamo generico a stime ottimistiche, all'impegno dei soci o alla fiducia dei creditori.
  • La rinuncia rituale al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio anche se, sul ricorso, fossero ipotizzabili questioni di inammissibilità o di merito.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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