Cassazione Civile, Ordinanza n. 18263/2026 del 06/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario del credito)
La controversia
Una banca aveva promosso azione revocatoria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace, nei suoi confronti, un atto di dotazione di beni in trust con cui un soggetto aveva trasferito propri immobili a un trustee. La banca assumeva di essere creditrice in virtù di un rapporto derivante da fideiussione prestata dal disponente e da un conto corrente della società da lui amministrata, poi fallita. Nel corso del giudizio si era costituita una società cessionaria del credito, che affermava di essere subentrata alla banca originaria per cessione in blocco ex art. 58 t.u.b. La Corte d’appello aveva respinto il gravame del debitore, ritenendo provata la successione nel credito sulla base dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e della mancata contestazione dei requisiti richiesti dall’avviso. Con il ricorso per cassazione il debitore ha dedotto: 1) violazione degli artt. 111, 115 e 345 c.p.c. e dell’art. 58 t.u.b., sostenendo che la cessionaria non avesse provato la propria legittimazione/titolarità del credito e che la Corte territoriale avesse valorizzato senza adeguata prova la classificazione del credito a sofferenza; 2) violazione dell’art. 111 c.p.c., lamentando la mancata estromissione della banca cedente e l’asserita necessità di coinvolgere nuovamente il soggetto originario nel giudizio di impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la prima censura perché la questione della cessione in blocco e della titolarità del credito appartiene al merito, e perché la Corte d’appello aveva correttamente valorizzato l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, insieme alla mancata contestazione dei requisiti di inclusione del credito nel perimetro trasferito. Ha inoltre osservato che la doglianza relativa alla mancata allegazione della sofferenza era priva di specificità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, oltre che manifestamente infondato, poiché la banca cedente era comunque parte del giudizio di appello e la giurisprudenza sull’estromissione tacita dell’alienante non era applicabile. Il ricorrente è stato condannato alle spese, al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte e di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre agli effetti di cui al contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
norma posta a fondamento dell’azione revocatoria proposta dalla banca per ottenere l’inefficacia dell’atto dispositivo
art. 58 t.u.b.
la cessione in blocco dei crediti bancari può essere provata mediante l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, valutato dal giudice di merito
art. 111 c.p.c.
la successione nel diritto controverso non pone una questione di legittimazione processuale, ma di titolarità sostanziale; la disciplina dell’estromissione dell’alienante non era applicabile nel caso concreto
art. 115 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso, ma la censura è stata ritenuta inammissibile e comunque riferita a valutazioni di merito
art. 345 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso, ma la censura è stata ritenuta inammissibile e comunque riferita a valutazioni di merito
art. 380-bis c.p.c.
richiamato nel procedimento camerale e nella proposta di definizione del ricorso
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il sindacato di legittimità sull’idoneità asseverativa dell’avviso e sulle valutazioni di fatto del giudice di merito è possibile solo nei limiti del vizio motivazionale
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come possibile vizio solo in relazione a specifiche anomalie motivazionali
art. 366, n. 4, c.p.c.
il motivo è stato reputato non specifico perché non riproduce o riassume il contenuto dell’atto di costituzione della cessionaria
art. 96, comma 3, c.p.c.
richiamato per la condanna accessoria conseguente alla soccombenza
art. 96, comma 4, c.p.c.
richiamato per la condanna accessoria conseguente alla soccombenza
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
norma che ha inserito il comma 1 quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nella cessione in blocco di crediti bancari ex art. 58 t.u.b., l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale che individua i crediti per categorie può essere sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza necessità di una enumerazione analitica di ogni singolo rapporto, purché gli elementi descrittivi consentano l’individuazione senza incertezze.
- L’accertamento circa l’inclusione del singolo credito nel perimetro della cessione e circa l’idoneità probatoria dell’avviso è rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale.
- La doglianza che il cessionario non abbia allegato o provato i requisiti del credito ceduto deve essere formulata con specificità, mediante puntuale riproduzione o indicazione del contenuto degli atti rilevanti; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La mancata contestazione in fatto dei requisiti indicati nell’avviso di cessione può essere valorizzata dal giudice di merito come condotta processuale rilevante ai fini dell’accertamento della cessione.
- La successione nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c. incide sulla titolarità sostanziale del rapporto e non integra, di per sé, una questione di legittimazione processuale; la disciplina sull’estromissione tacita dell’alienante opera solo quando il cedente sia effettivamente estraneo al giudizio di impugnazione, non quando sia comunque parte del processo.
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