Sentenza del 10/04/2015 n. 7217 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa a IRPEG, IRAP e IVA per l'anno 2000. La Commissione tributaria regionale del Veneto aveva annullato la cartella ritenendo inesistente la notificazione eseguita direttamente tramite il servizio postale, per mancanza della relata di notifica prevista dalla legge n. 890 del 1982. Equitalia ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, la cartella può essere notificata direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza redazione della relata. La società contribuente ha proposto ricorso incidentale condizionato contestando anche la formazione del ruolo e altri vizi della cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale di Equitalia, ritenendo errata la qualificazione della notificazione come inesistente. La disciplina speciale dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 consente all'agente della riscossione di notificare la cartella direttamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento; in tale modalità la notifica si perfeziona con la data e la sottoscrizione risultanti dall'avviso di ricevimento e la relata non è necessaria. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato inammissibile per carenze di specificità e per errata individuazione dei vizi denunciati. La sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, per l'esame degli ulteriori motivi di impugnazione della società e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento
La norma prevede una modalità speciale e alternativa di notificazione della cartella direttamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Quando si utilizza questa modalità, non è necessaria la relata di notifica, essendo sufficiente l'avviso di ricevimento.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36-bis e 60
L'art. 36-bis costituisce la base della liquidazione automatizzata delle imposte; l'art. 60 disciplina, in via generale e residuale, le notificazioni degli atti tributari relativi alle imposte dirette.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54-bis e 56
Le disposizioni riguardano, rispettivamente, la liquidazione automatizzata dell'IVA e il rinvio alle regole generali di notificazione degli atti tributari.
Legge n. 890 del 1982, artt. 3, 7, 8 e 14
La legge disciplina la notificazione a mezzo posta tramite ufficiale giudiziario o soggetti equiparati e l'attività dell'agente postale. Tuttavia, per la cartella notificata direttamente dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, prevale la disciplina speciale tributaria e la relata non è richiesta.
Codice di procedura civile, artt. 156, 160, 360, 366, 366-bis e 371
Gli artt. 156 e 160 riguardano gli effetti dei vizi della notificazione e la loro sanatoria; gli artt. 360, 366 e 366-bis disciplinano i motivi e i requisiti dei ricorsi per cassazione; l'art. 371 disciplina il controricorso e il ricorso incidentale.
Massime di principio
- La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall'agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di una relata di notifica separata.
- In questa modalità speciale, l'avviso di ricevimento costituisce la prova della notificazione, purché riporti la data e la sottoscrizione del destinatario o di una persona legittimata a ricevere l'atto.
- La mancanza della relata, quando la notificazione è stata effettuata secondo la procedura postale diretta prevista dall'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, non determina l'inesistenza della notifica.
- Occorre distinguere tra la notifica eseguita nelle forme degli atti giudiziari, per la quale opera la disciplina della legge n. 890 del 1982, e la notifica diretta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, disciplinata specialmente dall'art. 26.
- Un ricorso per cassazione deve indicare con precisione il vizio denunciato, trascrivere o individuare gli atti rilevanti e rispettare il parametro normativo corretto; in caso contrario il motivo può essere dichiarato inammissibile.
- La cassazione con rinvio non decide necessariamente sulla validità definitiva della cartella: elimina la sentenza impugnata e rimette al giudice di rinvio l'esame degli ulteriori motivi ancora pendenti.
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