Cassazione Penale, Sentenza n. 23475/2025 del 24/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 14/05/2024 per ragioni diverse: (a) Ojo Benjamin Osagie contestava l'inammissibilità dell'appello per presunta mancata indicazione/deposito della dichiarazione o elezione di domicilio ex art. 581, comma 1-ter c.p.p.; (b) Ojo Ezekiel censurava la dosimetria della pena per lesioni (ritenuta eccessiva, pari al massimo edittale ridotto per il rito) e la conferma del principio di equivalenza fra aggravanti e attenuanti nonostante l'assoluzione dal reato associativo in appello; (c) Obasuyi Miracle contestava la qualificazione del fatto come associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p. (vizio di motivazione sulle caratteristiche del metodo mafioso e sulla qualità apicale) e, in subordine, sollevava questione di costituzionalità dell'art. 416-bis rispetto agli artt. 3 e 27 Cost., nonché la sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata per stabile disponibilità e uso di armi.
La decisione
La Corte di legittimità ha deciso in modo parziale: - ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di Ojo Benjamin Osagie ritenendo fondata la censura sul punto: il richiamo documentale alla precedente elezione di domicilio depositata nel fascicolo e l'effettiva presenza dell'imputato in udienza soddisfacevano la ratio dell'art. 581, comma 1-ter; ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per il giudizio di appello sul punto; - ha annullato la sentenza limitatamente al riconoscimento dell'aggravante dell'associazione armata nei confronti di Obasuyi Miracle, perché la motivazione della Corte territoriale circa la stabile disponibilità e l'uso sistematico di armi era generica e incongrua; ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per nuovo giudizio su tale aggravante; - ha rigettato il ricorso di Ojo Ezekiel sulla dosimetria della pena, ritenendo ineccepibile l'apprezzamento di merito della Corte di appello circa la gravità del fatto (lesione con sfregio permanente) e la contiguità dell'imputato all'ambiente mafioso; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali. In conclusione: annulli parziali e rinvii per Ojo Benjamin e Obasuyi, rigetto per Ojo Ezekiel.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio
La Corte ha ritenuto che il richiamo espresso a una precedente elezione di domicilio già presente nel fascicolo e facilmente individuabile soddisfa l'onere previsto dalla norma, evitando un eccesso di formalismo quando la finalità della disposizione (efficace notifica e partecipazione consapevole) è raggiunta
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma 'Cartabia')
Ha introdotto i commi 1-ter e 1-quater all'art. 581 c.p.p. creando nuove cause di inammissibilità; la Corte applica la disposizione valorizzandone la ratio di responsabilizzazione dell'imputato e del difensore
legge 9 agosto 2024, n. 114
Ha successivamente abrogato la disposizione dell'art. 581, comma 1-ter; tuttavia le Sezioni Unite hanno precisato criteri applicativi per i casi anteriori all'abrogazione e la Corte di legittimità si è adeguata alle interpretazioni giurisprudenziali intermedie
art. 416-bis cod. pen.
La Corte conferma che il reato di associazione di stampo mafioso può essere riconosciuto anche per 'mafie straniere' o per piccole organizzazioni etniche, quando sia dimostrata una forza di intimidazione acquisita mediante delitti violenti, riti di affiliazione, gerarchia, omertà, estorsioni e forme di controllo; tuttavia l'aggravante dell'associazione armata richiede prova della stabile disponibilità e dell'uso sistematico di armi, non bastando episodi occasionali di rissa con oggetti atti ad offendere
art. 3 e art. 27 Cost.
La questione di costituzionalità dell'art. 416-bis (mancanza della fattispecie di lieve entità) è stata ritenuta manifestamente infondata: la disciplina del 416-bis è connotata da caratteristiche criminologiche che giustificano la preclusione di un trattamento 'di lieve entità'
Massime di principio
- Per l'impugnazione: il richiamo esplicito in atto d'appello a una precedente dichiarazione/elezione di domicilio già presente nel fascicolo può essere sufficiente a soddisfare l'onere previsto dall'art. 581 comma 1-ter quando la finalità della norma (efficace notifica e partecipazione consapevole) sia raggiunta; tuttavia è consigliabile indicare chiaramente e allegare l'elezione di domicilio per evitare rischi di inammissibilità
- Sulle 'mafie straniere': la qualificazione ex art. 416-bis può essere applicata anche a gruppi etnici o a piccole organizzazioni se è dimostrata una struttura gerarchica, riti di affiliazione, norme di omertà e una forza di intimidazione (anche limitata a una comunità etnica), valorizzando intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori e elementi convergenti
- Aggravante 'associazione armata' (416-bis, quarto comma): richiede prova della stabile disponibilità e dell'uso sistematico di armi come mezzo ordinario dell'attività criminale; episodi isolati di rissa con oggetti atti ad offendere non sono di per sé sufficienti a fondare l'aggravante
- Dosimetria della pena e equivalenza aggravanti/attenuanti: la Corte di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione della gravità del fatto e della contiguità dell'imputato all'ambiente criminale; la Cassazione interviene limitatamente a vizi logico-giuridici o a motivazioni manifestamente generiche o incongrue
- Eccezioni di costituzionalità su 416-bis: la giurisprudenza costituzionale e di legittimità tende a escludere la validità di censure basate sulla mancanza di una 'fattispecie di lieve entità' per il reato di mafia, data la peculiare portata criminologica del fenomeno mafioso
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