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Sentenza

Sentenza del 14/02/2017 n. 582 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Metodo sintetico - Redditometro - Presunzioni - Modifiche introdotte dal Dl. 78/10- Disponibilità finanziarie - Illegittimità dell'avviso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la legittimità dell'accertamento sintetico fondato sul redditometro, sostenendo di poter dimostrare, anche mediante presunzioni semplici, che le disponibilità finanziarie o le spese considerate dall'Amministrazione non riflettevano il reddito imponibile accertato. La difesa riguardava inoltre l'onere probatorio imposto al contribuente dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 78/2010, convertito nella l. n. 122/2010: tale onere non può essere irragionevolmente gravoso o sproporzionato rispetto agli obblighi documentali e strumentali previsti dalla normativa fiscale.

La decisione

L'avviso di accertamento è stato ritenuto illegittimo. Il giudice ha riconosciuto che il contribuente può contrastare la presunzione derivante dal redditometro anche attraverso presunzioni semplici, purché sottoposte alla valutazione giudiziale. È stato inoltre affermato che l'onere della prova non può essere configurato in modo da rendere eccessivamente difficile la difesa del contribuente o da imporre una prova sproporzionata rispetto agli obblighi fiscali cui era soggetto.

Norme richiamate

  • Decreto-legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010

    Le modifiche al redditometro incidono sulla determinazione sintetica del reddito e sull'onere di giustificazione del contribuente, che deve poter essere assolto con mezzi probatori effettivamente disponibili e non sproporzionati.

  • Costituzione, articolo 3

    Il trattamento fiscale e gli oneri probatori devono rispettare i principi di uguaglianza e ragionevolezza, evitando richieste sproporzionate al contribuente.

  • Costituzione, articolo 24

    Il contribuente deve poter esercitare concretamente il diritto di difesa, anche contro le presunzioni utilizzate nell'accertamento sintetico.

  • Costituzione, articolo 53

    La capacità contributiva deve essere determinata sulla base di elementi attendibili; le presunzioni fiscali non possono impedire al contribuente di dimostrare una diversa realtà economica.

  • Costituzione, articolo 117

    L'esercizio della potestà legislativa e amministrativa in materia tributaria deve rispettare i principi costituzionali e gli obblighi derivanti dall'ordinamento.

Massime di principio

  • Nel redditometro, gli elementi di spesa o di disponibilità finanziaria costituiscono presunzioni che possono essere contestate dal contribuente.
  • La prova contraria non deve necessariamente consistere soltanto in documenti diretti o formali: possono essere utilizzate anche presunzioni semplici, purché coerenti, specifiche e valutabili dal giudice.
  • L'Amministrazione finanziaria deve considerare concretamente le spiegazioni e gli elementi forniti dal contribuente, senza applicare automaticamente il risultato matematico del redditometro.
  • L'onere della prova a carico del contribuente non può essere impossibile, eccessivamente oneroso o sproporzionato rispetto agli obblighi di conservazione e documentazione previsti dalla legge.
  • In situazioni analoghe, è opportuno dimostrare l'origine alternativa delle somme o delle spese contestate, ad esempio mediante risparmi pregressi, finanziamenti, liberalità, disinvestimenti o disponibilità di altri soggetti, purché gli elementi siano plausibili e adeguatamente collegati ai fatti.

Testo integrale

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