Sentenza n. 1008/2026 - Bari, Sezione 1
per l’accertamento, ai sensi degli artt. 31 e 117 Cod. proc. amm., - dell’illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nel procedimento avviato, ai sensi dell’art. 9, comma terzo, della L. n. 394/1991; - nonché del conseguente obbligo del Ministero di concludere il procedimento ai sensi del citato art. 9, comma terzo, della L. n. 394/1991.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero sulla conclusione del procedimento di nomina del Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Gargano
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero nel procedimento avviato ai sensi dell’art. 9, comma 3, della l. n. 394/1991 e la condanna dell’Amministrazione a concluderlo con un provvedimento espresso. Il Ministero aveva proposto alla Regione Puglia una terna di candidati, comprendente il ricorrente, e la Regione aveva espresso l’intesa sulla sua candidatura. Nonostante il decorso dei termini e un successivo sollecito dell’interessato, il Ministero non aveva adottato il decreto di nomina né un provvedimento negativo. Sono state dedotte la violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 2 della l. n. 241/1990, dell’art. 9 della l. n. 394/1991, dell’art. 2 del d.P.R. 5 giugno 1995 e dell’art. 6 del d.m. n. 527/1994, nonché il difetto di istruttoria e la violazione dei principi di buon andamento, correttezza e buona amministrazione. Il ricorrente ha anche chiesto la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti dell’obbligo di conclusione del procedimento. Ha ritenuto che l’art. 2, comma 1, della l. n. 241/1990 imponga all’Amministrazione di concludere con un provvedimento espresso anche i procedimenti iniziati d’ufficio. L’art. 9, comma 3, della l. n. 394/1991 prevede una procedura articolata per la nomina del Presidente dell’ente parco: proposta ministeriale di una terna, acquisizione dell’intesa regionale e, in mancanza di intesa, possibilità per il Ministro di procedere comunque alla nomina secondo le modalità previste dalla legge. Pertanto, l’avvenuta acquisizione dell’intesa regionale non esauriva il procedimento e non consentiva al Ministero di mantenerlo indefinitamente pendente. Il ricorrente aveva un interesse qualificato a ottenere una decisione espressa, positiva o negativa, anche in ragione della sua inclusione nella terna, dell’intesa regionale e del sollecito presentato. La proroga dell’incarico del commissario straordinario dell’ente parco è stata ritenuta misura interinale e temporanea, inidonea a costituire una definitiva manifestazione di volontà sulla nomina e quindi inidonea a far venir meno il silenzio contestato. Il giudizio sul silenzio è stato considerato strumentale alla formazione di una decisione amministrativa e non è stata esaminata la fondatezza sostanziale della pretesa alla nomina, trattandosi di esercizio di potere discrezionale. Il Ministero è stato ordinato di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, positivo o negativo, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stata riservata la nomina del commissario ad acta in caso di successiva inerzia. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Disciplina l’azione per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e, nei limiti consentiti, dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il giudizio avverso il silenzio-inadempimento; il giudice può ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine.
art. 2, comma 1, l. n. 241/1990
Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso
L’obbligo generale di concludere con un provvedimento espresso riguarda anche i procedimenti iniziati d’ufficio.
art. 9, comma 3, l. n. 394/1991
Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell’ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l’intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l’intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna
La procedura di nomina deve essere conclusa dal Ministero; anche la previsione di una fase successiva in caso di mancata intesa conferma che il procedimento non può restare indefinitamente pendente.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e imparzialità concorrono a fondare il dovere di tempestiva conclusione del procedimento.
art. 13, comma 1, c.p.a.
Il ricorrente lo ha invocato per sostenere la competenza territoriale del TAR Puglia, in ragione degli effetti diretti del comportamento ministeriale limitati al territorio regionale.
art. 6 d.m. n. 527/1994
È stato richiamato quale possibile fonte di termini procedimentali, comunque non superiori a 120 giorni, per i procedimenti di competenza ministeriale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente e dei soggetti nominati.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L’obbligo generale di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, previsto dall’art. 2, comma 1, della l. n. 241/1990, opera anche per i procedimenti iniziati d’ufficio e impone all’Amministrazione di adottare una decisione, positiva o negativa, entro un termine ragionevole e predeterminato dalla legge o dalla disciplina applicabile.
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l’interesse del privato consiste nell’ottenere una formale manifestazione di volontà dell’Amministrazione; non è necessario che il provvedimento finale debba essere necessariamente favorevole, poiché il bene della vita tutelato è il diritto a una decisione espressa e tempestiva.
- Quando il procedimento di nomina di un organo amministrativo prevede una proposta, l’acquisizione dell’intesa e, in caso di mancato accordo, una fase alternativa di decisione dell’autorità competente, l’Amministrazione non può lasciare indefinitamente incompiuto l’iter procedimentale dopo l’acquisizione dell’intesa o dopo la scadenza dei termini previsti.
- Nel giudizio sul silenzio, quando l’Amministrazione conserva margini di discrezionalità nella decisione finale, il giudice può ordinare la conclusione del procedimento ma non può sostituirsi all’Amministrazione valutando la fondatezza sostanziale della pretesa o imponendo l’adozione di un provvedimento favorevole.
- La proroga di un incarico commissariale, avente natura interinale e temporanea e finalizzata alla continuità amministrativa, non equivale alla definizione del procedimento principale di nomina e non fa venir meno il silenzio-inadempimento relativo a quest’ultimo.
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