Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-792/22

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 settembre 2024. — Procedimento penale a carico di MG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Braşov. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Direttiva 89/391/CEE – Obblighi generali in materia di tutela della sicurezza e della salute – Procedimenti nazionali paralleli – Sentenza di un giudice amministrativo che riveste autorità di cosa giudicata dinanzi al giudice penale – Qualificazione di un evento alla stregua di “infortunio sul lavoro” – Effettività della tutela dei diritti garantiti dalla direttiva 89/391 – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di essere ascoltato – Procedimento disciplinare a carico di un giudice di diritto comune in caso di inosservanza di una decisione di una corte costituzionale in contrasto con il diritto dell’Unione – Primato del diritto dell’Unione. — Causa C-792/22

Giurisprudenza europea62022CJ0792

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha affrontato un caso rumeno in cui la qualificazione di un decesso come infortunio sul lavoro, decisa in sede amministrativa, vincolava il giudice penale per effetto dell’autorità di cosa giudicata. Ha ritenuto incompatibile con la direttiva 89/391 e con l’articolo 47 della Carta una simile preclusione quando le parti civili non hanno avuto la possibilità di essere sentite sulla questione in alcun procedimento. Ha inoltre ribadito che il primato del diritto UE impedisce di sanzionare disciplinarmente il giudice che disapplichi la giurisprudenza della corte costituzionale nazionale contrastante con il diritto dell’Unione.

Autorità di cosa giudicata di una sentenza amministrativa sulla qualificazione di un evento come infortunio sul lavoro e obbligo del giudice ordinario di disapplicare la giurisprudenza costituzionale contraria al diritto UE.

La questione giuridica

Se la direttiva 89/391/CEE, letta alla luce dell’articolo 47 della Carta e del principio di effettività, osti a una normativa nazionale che attribuisce autorità di cosa giudicata, nel processo penale, a una sentenza amministrativa definitiva che qualifica un evento come non costituente infortunio sul lavoro, quando gli aventi causa della vittima non hanno potuto essere ascoltati in alcun procedimento sulla sussistenza dell’infortunio; e se il principio del primato del diritto dell’Unione osti a una disciplina che impedisce ai giudici di diritto comune di disapplicare d’ufficio decisioni della corte costituzionale sotto minaccia di responsabilità disciplinare.

Principio di diritto

L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 89/391, letti con il principio di effettività e con l’articolo 47 della Carta, ostano a una normativa nazionale che impone al giudice penale di essere vincolato dalla sentenza definitiva di un giudice amministrativo sulla non qualificazione di un evento come infortunio sul lavoro, se tale soluzione impedisce agli aventi causa della vittima di essere ascoltati in alcun procedimento sulla sussistenza dell’infortunio. Inoltre, il principio del primato del diritto dell’Unione osta a una disciplina che vieti ai giudici ordinari di disapplicare le decisioni della corte costituzionale incompatibili con il diritto UE, sotto minaccia di sanzioni disciplinari.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 89/391/CEE
  • Articolo 1, paragrafi 1 e 2, direttiva 89/391/CEE
  • Articolo 5, paragrafo 1, direttiva 89/391/CEE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 31, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Autorità di cosa giudicata, infortunio sul lavoro e primato del diritto UE

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Braşov in un procedimento penale per violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro e omicidio colposo. La Corte è chiamata a chiarire gli effetti di una sentenza amministrativa definitiva sulla qualificazione di un evento come "infortunio sul lavoro" e i limiti posti dal diritto dell’Unione alla vincolatività di decisioni della corte costituzionale nazionale.

Fatti e procedimento principale

Un elettricista dipendente della SC Energotehnica SRL Sibiu è deceduto per elettrocuzione durante un intervento su un apparecchio di illuminazione esterno. MG, responsabile dell’organizzazione del lavoro e delle misure di sicurezza, è stato imputato per inosservanza delle misure di legge in materia di sicurezza e salute sul lavoro e per omicidio colposo.

Parallelamente al procedimento penale, l’Ispettorato del lavoro aveva qualificato l’evento come "infortunio sul lavoro"; tale qualificazione è stata però annullata dal Tribunalul Sibiu su ricorso del datore di lavoro e la decisione è stata poi confermata in appello. Il giudice penale ha assolto MG e respinto l’azione civile, e la causa è giunta in appello davanti alla Curtea de Apel Braşov.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama la direttiva 89/391/CEE, in particolare:

  • l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, sullo scopo di promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori;
  • l’articolo 5, paragrafo 1, che pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi al lavoro.

Sono inoltre richiamati l’articolo 31, paragrafo 1, e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, nonché l’articolo 267 TFUE. In diritto rumeno rilevano il codice penale, il codice di procedura penale e la legge n. 319/2006 sulla sicurezza e salute sul lavoro.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiede in sostanza:

  • se il diritto dell’Unione osti a una disciplina nazionale che attribuisce alla sentenza amministrativa definitiva sulla mancata qualificazione di un evento come infortunio sul lavoro efficacia vincolante nel giudizio penale, impedendo di decidere diversamente sulla stessa qualificazione quando le parti civili non sono state ascoltate nel procedimento amministrativo;
  • se il principio del primato del diritto dell’Unione osti a norme o prassi che impediscono ai giudici ordinari di disapplicare d’ufficio la giurisprudenza della corte costituzionale, sotto minaccia di responsabilità disciplinare.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte osserva anzitutto che la direttiva 89/391 impone obblighi generali di prevenzione e di sicurezza al datore di lavoro, ma non armonizza le modalità procedurali con cui far valere la responsabilità conseguente alla loro violazione. In assenza di disciplina UE, si applica l’autonomia procedurale degli Stati membri, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.

La Corte collega tale autonomia all’articolo 47 della Carta: quando uno Stato membro disciplina i rimedi giurisdizionali destinati a garantire i diritti derivanti dalla direttiva, deve assicurare un ricorso effettivo e il diritto di essere ascoltato. Ne deriva che è incompatibile con la tutela giurisdizionale effettiva una situazione in cui una condizione decisiva per la responsabilità civile venga definitivamente accertata da un altro giudice senza che le parti interessate abbiano avuto la possibilità effettiva di esprimersi.

La Corte sottolinea che il problema si pone solo se gli aventi causa della vittima non hanno potuto far valere le loro osservazioni sul punto della qualificazione dell’evento come infortunio sul lavoro. Spetta al giudice nazionale verificare tale circostanza.

Principio affermato sulla prima questione

La Corte conclude che la direttiva 89/391, letta con il principio di effettività e con l’articolo 47 della Carta, ostacola una normativa nazionale che conferisca autorità di cosa giudicata a una sentenza amministrativa definitiva sulla qualificazione di un evento come infortunio sul lavoro, quando ciò impedisca agli aventi causa della vittima di essere ascoltati in alcun procedimento sulla sussistenza di tale infortunio.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

La Corte richiama la propria giurisprudenza sul primato del diritto dell’Unione: il giudice nazionale che abbia adito la Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE deve, se necessario, disapplicare la decisione del superiore gerarchico, compresa quella della corte costituzionale, se la ritiene incompatibile con il diritto UE. Ciò vale anche se l’ordinamento nazionale prevede vincoli interni di soggezione alla giurisprudenza costituzionale.

La Corte aggiunge che la minaccia di responsabilità disciplinare per il solo fatto di aver disapplicato una decisione della corte costituzionale è incompatibile con l’indipendenza dei giudici e con l’effettività del rinvio pregiudiziale. Solo casi eccezionali di condotte gravissime e inescusabili possono rilevare sul piano disciplinare, non l’ordinario esercizio del potere-dovere di applicare il diritto UE.

Decisione

La Corte risponde che:

  • la normativa nazionale descritta è incompatibile con la direttiva 89/391, il principio di effettività e l’articolo 47 della Carta, se impedisce la partecipazione effettiva delle parti interessate nella fase in cui viene definita la qualificazione dell’evento;
  • il principio del primato del diritto dell’Unione osta a una disciplina che vieti ai giudici ordinari di disapplicare decisioni della corte costituzionale contrarie al diritto UE, sotto pena di sanzioni disciplinari.

Implicazioni pratiche

Per la pratica forense e aziendale, la pronuncia evidenzia che la qualificazione di un infortunio sul lavoro non può essere cristallizzata in modo definitivo da un giudizio in cui i soggetti incisi non abbiano potuto partecipare effettivamente, se ciò compromette la tutela dei diritti derivanti dalla direttiva 89/391. La sentenza ribadisce inoltre che i giudici nazionali devono poter disapplicare, se necessario, la giurisprudenza costituzionale incompatibile con il diritto dell’Unione, senza essere esposti a sanzioni disciplinari per il solo fatto di aver dato seguito al primato del diritto UE.

Come è indicizzato

Materiesicurezza e salute sul lavoroinfortunio sul lavorotutela giurisdizionale effettivaprimato del diritto dell’unionerapporto tra giurisdizione amministrativa e penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.