Regolamento (UE) 2022/1023
Regolamento (UE) 2022/1023 della Commissione del 28 giugno 2022 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’uso della lecitina di avena nei prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’uso della lecitina di avena come additivo alimentare nei prodotti di cacao e di cioccolato disciplinati dalla direttiva 2000/36/CE, fissando un livello massimo d’uso di 20 000 mg/kg e attribuendole il numero E 322a. Parallelamente, inserisce nel regolamento (UE) n. 231/2012 le specifiche tecniche della nuova sostanza. La modifica discende dalla domanda presentata nel 2018 e dal parere favorevole di sicurezza espresso dall’EFSA nel 2019.
Autorizzazione dell’uso della lecitina di avena come additivo alimentare nei prodotti di cacao e di cioccolato e aggiornamento delle relative specifiche tecniche.
Ambito di applicazione
Si applica agli additivi alimentari immessi sul mercato nell’Unione e, in particolare, all’impiego della lecitina di avena nei prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE, categoria alimentare 5.1 dell’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008. Incide anche sulle specifiche dell’additivo ai sensi del regolamento (UE) n. 231/2012. L’applicazione è diretta in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE. Non emergono esclusioni specifiche ulteriori oltre al perimetro della categoria alimentare autorizzata.
Autorizzazione della lecitina di avena nei prodotti di cacao e di cioccolato
Il regolamento (UE) 2022/1023 della Commissione interviene sulla disciplina degli additivi alimentari per autorizzare la lecitina di avena come nuovo additivo impiegabile nei prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE. L’intervento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1333/2008, che contiene l’elenco unionale degli additivi autorizzati, e del regolamento (UE) n. 231/2012, che ne definisce le specifiche tecniche.
Contesto normativo e presupposti dell’adozione
La Commissione richiama la procedura uniforme di autorizzazione prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008. In base ai considerando, soltanto gli additivi inclusi nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato come tali e utilizzati negli alimenti alle condizioni stabilite. La domanda di autorizzazione per la lecitina di avena è stata presentata il 25 gennaio 2018 e resa accessibile agli Stati membri ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
Valutazione di sicurezza e funzione tecnologica
L’EFSA ha valutato la sostanza e, nel parere del 10 dicembre 2019 pubblicato come EFSA Journal 2020;18(1):5969, ha concluso che l’uso della lecitina di avena come additivo alimentare non pone problemi di sicurezza per gli usi e i livelli proposti. La Commissione descrive la lecitina di avena come un olio di avena frazionato che svolge una funzione di emulsionante, utile nella fabbricazione dei prodotti di cacao e di cioccolato perché riduce la viscosità e il valore di resa, agevola il pompaggio del cioccolato fuso e limita affioramento del grasso e formazione di patine grigiastre durante la conservazione.
Modifiche al regolamento (CE) n. 1333/2008
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato per inserire la nuova voce E 322a, "lecitina di avena". L’inserimento avviene:
- nella parte B, punto 3, tra gli additivi diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, dopo E 322;
- nella parte E, categoria alimentare 5.1 "Prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE", con un livello massimo d’uso pari a 20 000 mg/kg.
Specifiche tecniche dell’additivo E 322a
Il regolamento integra anche l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 con una scheda dedicata alla lecitina di avena. La definizione tecnica indica che si tratta di un olio di avena frazionato ricco di lipidi polari, principalmente galattolipidi, ottenuto da chicchi di avena di qualità alimentare mediante setacciatura ed estrazione con etanolo a temperatura elevata, seguita da evaporazione e filtrazione multistadio.
Le specifiche essenziali includono, tra l’altro:
- identificazione EINECS: 281-672-4;
- tenore minimo: non meno del 30 % di lipidi polari insolubili in acetone;
- descrizione: liquido viscoso di colore bruno giallastro;
- limiti di purezza e composizione per colina, fosforo, lipidi polari, lipidi neutri, saturi, monoinsaturi e polinsaturi;
- limiti per solventi residui: etanolo non più di 300 mg/kg;
- limiti per arsenico, piombo, mercurio e cadmio;
- criteri microbiologici per conteggio aerobi, lieviti, muffe, enterobatteriacee e spore aerobiche;
- contenuto massimo di glutine: non più di 20 mg/kg.
Entrata in vigore e effetto giuridico
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, con effetto immediato nel quadro temporale previsto.
Disposizioni principali
Autorizzazione della lecitina di avena
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato per inserire la lecitina di avena tra gli additivi alimentari autorizzati, sia nella parte B sia nella parte E relativa alla categoria 5.1 "Prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE". L’additivo è identificato con il numero E 322a e può essere utilizzato in tale categoria al livello massimo di 20 000 mg/kg.
Aggiornamento delle specifiche tecniche
L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è integrato con una voce specifica per E 322a lecitina di avena. Sono fissati denominazione, sinonimo, definizione del processo produttivo, solvente consentito esclusivamente etanolo, tenore minimo di lipidi polari, descrizione, criteri di identificazione, parametri di purezza, limiti per solventi residui, contaminanti, criteri microbiologici e contenuto massimo di glutine.
Base scientifica e motivazione dell’intervento
La Commissione richiama la procedura uniforme di autorizzazione di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008. La domanda di autorizzazione è stata presentata il 25 gennaio 2018; l’EFSA, nel parere del 10 dicembre 2019, ha concluso che l’uso della lecitina di avena non pone problemi di sicurezza ai livelli proposti.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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