Ordinanza ingiunzione o revoca n. 14 del 11/01/2024
Provvedimento dell'11 gennaio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che Build Lenders S.r.l. ha continuato a pubblicare online e nella visura camerale i dati personali di un ex socio, indicandolo anche come collaboratore, nonostante l’interruzione del rapporto e la richiesta di cancellazione. La Società non ha riscontrato l’istanza dell’interessato né fornito un riscontro adeguato alle richieste istruttorie del Garante. È stata quindi dichiarata l’illiceità del trattamento, ordinata la cancellazione dei dati e applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro, con pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità.
Build Lenders S.r.l. sanzionata e diffidata per la pubblicazione illecita e non aggiornata dei dati di un ex socio nel Registro delle imprese e per il mancato riscontro alla richiesta di cancellazione
Build Lenders S.r.l. - pubblicazione illecita di dati di un ex socio e mancato riscontro alla richiesta di cancellazione
Il Garante ha esaminato il trattamento posto in essere da Build Lenders S.r.l. in relazione alla permanenza online e nella visura camerale di dati personali di un ex socio, ancora indicato come collaboratore nel Registro delle imprese. Il procedimento trae origine da un reclamo dell’interessato e da successive richieste istruttorie dell’Autorità rimaste sostanzialmente prive di adeguato riscontro.
Fatti e origine del reclamo
L’interessato ha segnalato che, pur avendo ceduto le quote societarie e interrotto ogni rapporto con la società a settembre 2021, i suoi dati personali continuavano a risultare presenti nella documentazione societaria e nel sito web collegato al Registro delle imprese. In particolare, erano ancora visibili nome, cognome e titolo di studio, con l’erronea indicazione del ruolo di collaboratore.
Ha inoltre riferito di aver inviato il 30 settembre 2022 una richiesta di cancellazione dei dati senza ricevere risposta. Persistendo la pubblicazione dei dati, ha presentato reclamo al Garante il 21 novembre 2022.
Istruttoria svolta dall’Autorità
L’Ufficio ha avviato l’istruttoria con richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 157 del Codice privacy, trasmessa il 10 marzo 2023. La Società ha risposto in modo incompleto, sostenendo inizialmente che mancasse il reclamo allegato alla richiesta. L’Ufficio ha replicato chiarendo che l’allegato era presente e lo ha reinoltrato.
Non avendo ottenuto ulteriori riscontri, l’Autorità ha avviato il procedimento con atto del 10 maggio 2023, notificato il 20 giugno 2023 con l’ausilio del Nucleo speciale privacy della Guardia di Finanza. Nel corso degli accertamenti presso la sede della Società, i verbalizzanti hanno incontrato difficoltà nel reperire un referente; il rappresentante legale, per il tramite della moglie, ha dichiarato che i dati sarebbero stati cancellati in occasione del rinnovo dei requisiti di start-up innovativa e comunque entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio.
Successivamente è pervenuta una comunicazione via PEC, non sottoscritta, in cui si affermava che la mail del 17 marzo 2023 era sfuggita alla visione dell’addetta al controllo e si ribadiva la promessa di cancellazione. Tuttavia, al controllo del 21 dicembre 2023, i dati risultavano ancora pubblicati sia nella pagina web indicata dal reclamante sia nella visura camerale, nonostante l’aggiornamento della scheda dell’impresa sulla base di una dichiarazione del 28 agosto 2023.
Violazioni accertate
Il Garante ha ritenuto illecito il trattamento per assenza di base giuridica, rilevando che l’interessato non era più socio da oltre un anno e che non vi era ragione per mantenere i dati nella documentazione societaria pubblicata.
Sono state contestate e poi confermate le violazioni di:
- art. 5, par. 1, lett. a) e d), GDPR, per violazione dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e esattezza;
- art. 6 GDPR, per mancanza di una valida base giuridica;
- art. 12, par. 3, GDPR, per mancato riscontro alla richiesta dell’interessato;
- art. 17 GDPR, per mancata cancellazione dei dati;
- art. 157 del Codice privacy, per mancata risposta alle richieste di informazioni dell’Autorità.
L’Autorità ha sottolineato che la pubblicazione di dati non aggiornati, già chiesti in cancellazione, integra un trattamento privo di liceità e trasparenza. Ha inoltre rilevato che la Società non ha fornito motivazioni plausibili né sull’erronea pubblicazione né sul persistente silenzio verso l’interessato e verso il Garante.
Ordine di cancellazione e poteri correttivi
Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, il Garante ha ordinato a Build Lenders S.r.l. di provvedere senza ritardo alla cancellazione dei dati del reclamante da tutte le sedi in cui non sia più necessaria la loro conservazione e pubblicazione, con particolare riferimento alla documentazione societaria esposta nel Registro delle imprese.
Sanzione amministrativa pecuniaria
Considerata la pluralità delle violazioni, il Garante ha applicato il principio di cui all’art. 83, par. 3, GDPR, ritenendo operante il massimo edittale previsto dall’art. 83, par. 5, GDPR. Ha quindi individuato il limite massimo teorico in 20 milioni di euro, evidenziando che il 4% del fatturato della Società era inferiore a tale soglia.
Nel determinare l’importo, l’Autorità ha valorizzato come aggravanti:
- la gravità e la durata della violazione, poiché l’erronea indicazione era presente da oltre due anni;
- il carattere gravemente colposo della condotta;
- l’elevato grado di responsabilità del titolare, che non ha dato seguito alle dichiarazioni rese;
- la scarsa cooperazione con l’Autorità.
Sono state considerate attenuanti:
- l’assenza di precedenti violazioni pertinenti;
- la natura dei dati trattati, limitati a dati comuni (nome, cognome, titolo di studio).
Alla luce anche della natura di microimpresa del titolare e dei dati di bilancio, è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000,00, pari allo 0,05% del massimo edittale ipotizzato.
Ulteriori disposizioni
Il Garante ha disposto:
- la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice privacy;
- l’annotazione delle violazioni e delle misure nel registro interno dell’Autorità, ai sensi del regolamento del Garante n. 1/2019.
È stato infine ricordato che, in caso di inosservanza del provvedimento, può applicarsi la sanzione di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR, e che avverso il provvedimento è proponibile opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini previsti dall’art. 78 GDPR e dalla normativa richiamata.
Punti principali
Origine del procedimento e fatti contestati
Il procedimento origina da un reclamo dell’interessato, ex socio di Build Lenders S.r.l., che lamentava la pubblicazione indebita online di nome, cognome e titolo di studio e il mancato riscontro alla richiesta di cancellazione inviata alla Società il 30 settembre 2022. I dati risultavano ancora presenti nella visura camerale e nella scheda del portale del Registro delle imprese, dove l’interessato era erroneamente qualificato come collaboratore.
Istruttoria e mancata cooperazione
L’Ufficio ha richiesto informazioni alla Società ai sensi dell’art. 157 del Codice privacy il 10 marzo 2023. Dopo un primo riscontro limitato e non utile, è stato avviato il procedimento e la richiesta è stata reinoltrata. Nonostante ciò, Build Lenders non ha fornito un riscontro completo e non ha giustificato la mancata cancellazione dei dati, tanto da rendere necessario l’intervento del Nucleo speciale privacy della Guardia di Finanza per acquisire informazioni presso la sede societaria.
Violazioni accertate
Il Garante ha ritenuto integrata la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e d), 6, 12, par. 3, e 17 del GDPR, oltre all’art. 157 del Codice privacy. La pubblicazione di dati non aggiornati e ormai privi di giustificazione è stata considerata priva di base giuridica, quindi illecita, non corretta e non trasparente. È stata inoltre accertata la mancata risposta alla richiesta di cancellazione dell’interessato e l’assenza di collaborazione con l’Autorità.
Misure correttive e sanzione
Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del GDPR, è stato ordinato alla Società di cancellare senza ritardo i dati del reclamante dalla documentazione societaria pubblicata nel Registro delle imprese e in ogni altra sede in cui non sia più necessaria la conservazione e pubblicazione. Per le violazioni accertate è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro, determinata tenendo conto dell’art. 83 GDPR e dei criteri di gravità, durata, colpa, responsabilità e cooperazione, nonché dell’assenza di precedenti e della natura dei dati trattati.
Ulteriori conseguenze
Il Garante ha disposto la pubblicazione integrale del provvedimento sul proprio sito web ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice privacy e l’annotazione nel registro interno dell’Autorità. È stata inoltre ricordata la possibilità di definire la controversia pagando, entro 30 giorni, la metà della sanzione comminata, nonché la facoltà di proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 11 gen 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 5 del 11/01/2024
- Provvedimento · 11 gen 2024Deliberazione n. 18 del 11/01/2024
- Provvedimento · 11 gen 2024Deliberazione n. 17 del 11/01/2024
- Provvedimento · 11 gen 2024Deliberazione n. 20 del 11/01/2024
- Provvedimento · 11 gen 2024Deliberazione n. 19 del 11/01/2024
- Provvedimento · 11 gen 2024Deliberazione n. 16 del 11/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →