Sentenza del 25/10/2018 n. 868 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia sul beneficio di esenzione dall'IVA all' importazione riconosciuto al soggetto passivo sulla base di una preventiva autorizzazione che risulta, a seguito di ulteriori controlli, fondata su presupposti fraudolenti. Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 143, paragrafo 1, lettera d) - Esenzione dall'IVA all'importazione - Importazione seguita da una cessione intracomunitaria - Rischio di frode fiscale - Buona fede del soggetto passivo importatore e fornitore - Valutazione - Obbligo di diligenza del soggetto passivo importatore e fornitore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva importato banane da Paesi terzi in Slovenia avvalendosi del regime doganale 42, che consente l'esenzione dall'IVA all'importazione quando i beni sono destinati a una successiva cessione intracomunitaria esente. Le banane erano poi vendute ad acquirenti rumeni, i quali avrebbero dovuto trasportarle in Romania. A seguito di controlli successivi, le autorità rilevavano anomalie relative agli acquirenti, ai documenti di trasporto, ai prezzi, ai pesi indicati e alla documentazione contabile, ritenendo non dimostrato il trasporto effettivo in Romania e ravvisando possibili indizi di frode. Al ricorrente veniva quindi richiesto il pagamento retroattivo di circa 242.949 euro di IVA. La questione era se l'autorizzazione preventiva all'esenzione impedisse il recupero dell'imposta e se l'importatore dovesse rispondere automaticamente delle irregolarità o della frode commessa dagli acquirenti.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che l'importatore non è automaticamente tenuto a pagare l'IVA a posteriori solo perché, in un controllo successivo, risultano mancanti le condizioni sostanziali dell'esenzione. L'esenzione può essere negata soltanto se, sulla base di elementi oggettivi, si dimostra che l'importatore sapeva o avrebbe dovuto sapere che le successive cessioni intracomunitarie facevano parte di una frode commessa dall'acquirente e che egli non aveva adottato tutte le misure ragionevoli per evitarla. L'autorizzazione preventiva non impedisce un controllo successivo, ma impone di valutare concretamente buona fede e diligenza del soggetto passivo. La verifica finale spettava al giudice nazionale; la Corte non ha quindi dichiarato in via definitiva che il sig. X avesse vinto la controversia, ma ha escluso una responsabilità automatica fondata sulle sole irregolarità o sulla frode dell'acquirente.
Norme richiamate
Articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2009/69/CE
Gli Stati membri esentano le importazioni di beni destinati a uno Stato membro diverso da quello di importazione, se la successiva cessione effettuata dall'importatore è esente ai sensi dell'articolo 138.
L'esenzione all'importazione dipende dal collegamento con una successiva cessione intracomunitaria esente, ma il suo venir meno non comporta automaticamente il recupero dell'IVA nei confronti dell'importatore in buona fede e diligente.
Articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE
L'importatore deve fornire, tra l'altro, i numeri di identificazione IVA e la prova che i beni sono destinati a essere spediti o trasportati verso un altro Stato membro.
La norma individua gli elementi documentali necessari per il regime di esenzione, la cui attendibilità può essere oggetto di controlli, anche successivi.
Articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE
Gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati verso un altro Stato membro a favore di un altro soggetto passivo.
Il fornitore mantiene l'esenzione se agisce in buona fede e adotta tutte le misure ragionevoli per evitare di partecipare a una frode dell'acquirente.
Articolo 201 della direttiva 2006/112/CE
All'importazione l'IVA è dovuta dalla o dalle persone designate o riconosciute come debitrici dallo Stato membro d'importazione.
La designazione dell'importatore come debitore dell'IVA non autorizza gli Stati membri a prescindere dalla valutazione della sua buona fede e diligenza nell'ambito dell'esenzione.
Articolo 78, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92, codice doganale comunitario
Dopo lo svincolo delle merci, l'autorità doganale può revisionare la dichiarazione e adottare i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione qualora emergano elementi inesatti o incompleti.
Il controllo a posteriori è legittimo, ma non comporta di per sé il recupero automatico dell'IVA: anche nel controllo successivo devono essere valutati la conoscenza della frode e il comportamento diligente dell'importatore.
Massime di principio
- La frode commessa dall'acquirente non rende automaticamente responsabile il venditore o importatore: occorre dimostrare che egli sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
- La buona fede deve essere accompagnata da una diligenza concreta e documentabile, come la verifica delle partite IVA, dell'identità e dell'affidabilità commerciale degli acquirenti, nonché della realtà del trasporto intracomunitario.
- Un'autorizzazione preventiva dell'amministrazione non esclude i controlli successivi, ma impedisce che l'imposta venga recuperata senza una valutazione individuale del comportamento del contribuente.
- Le anomalie documentali e commerciali possono costituire elementi oggettivi di conoscenza o prevedibilità della frode; la loro rilevanza deve però essere valutata complessivamente dal giudice.
- La responsabilità per l'IVA va distinta dalla responsabilità doganale: il recupero dei dazi può seguire regole più oggettive, mentre per negare l'esenzione IVA occorre considerare anche buona fede e misure adottate dal soggetto passivo.
- Il fatto che le merci provengano da Paesi terzi e rappresentino il primo ingresso nel mercato dell'Unione non giustifica, da solo, un obbligo di diligenza più rigoroso rispetto a una normale cessione intracomunitaria.
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