Cassazione Civile, Ordinanza n. 11328/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della società per il pagamento di una somma a titolo di trattamento di fine rapporto. La società aveva proposto opposizione sostenendo, tra l'altro, l'insussistenza della continuità aziendale tra la precedente ditta individuale e la società e, in appello, la Corte territoriale aveva accolto il gravame della società, revocando il decreto e rigettando la domanda del lavoratore. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi formalmente distinti ma sviluppati in modo unitario: (1) omessa pronuncia/violazione dell'art. 112 c.p.c.; (2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. In sostanza, ha sostenuto che la Corte d'appello avrebbe ignorato la questione da lui prospettata e non avrebbe considerato i fatti e i documenti che, a suo dire, avrebbero imposto il rigetto dell'appello della società, inclusa la circostanza della cessazione del rapporto di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i due motivi erano formulati e sviluppati in modo promiscuo e indistinto, senza separare chiaramente le doglianze ex art. 360, n. 4 e n. 5 c.p.c.; inoltre, il primo motivo non denunciava l'omessa pronuncia su una domanda o eccezione, ma su una generica "questione" non specificamente individuata, mentre il secondo non indicava un preciso fatto storico decisivo omesso, limitandosi a proporre una diversa lettura delle risultanze processuali. Nessuna statuizione sulle spese, perché la controparte non ha svolto difese in cassazione; è stato invece disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura per omessa pronuncia è configurabile solo se il giudice omette di decidere su una domanda o eccezione ritualmente proposta; non basta dedurre l'omesso esame di una generica questione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La doglianza per nullità della sentenza/processo deve essere specifica e distinguersi dalle altre censure; non può essere confusa con il vizio di motivazione o con l'omesso esame di fatti.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio è configurabile solo se viene indicato un preciso fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti, il cui esame sia stato omesso; non è sufficiente sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto, ove dovuto, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Costituisce il parametro cui commisurare l'ulteriore importo dovuto per il contributo unificato in caso di declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico, chiaro e autonomo: non è ammissibile una censura sviluppata in modo promiscuo, che cumuli senza distinzione violazioni processuali e vizi motivazionali.
- L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. presuppone il mancato esame di una domanda o eccezione; non ricorre se si lamenta l'omessa considerazione di una generica questione difensiva.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito; non può ridursi alla richiesta di una diversa valutazione delle prove o delle risultanze di causa.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente soccombente è tenuto, se dovuto, al raddoppio del contributo unificato ai sensi della normativa speciale.
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