Sentenza n. 4449/2026 - Napoli, Sezione 6
per ottenere la declaratoria dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Napoli rispetto all'istanza-diffida trasmessa in data 6 novembre 2025, con la quale il ricorrente ha invitato l'Amministrazione a concludere il procedimento di riesame/annullamento in autotutela avviato in data 28 febbraio 2025 e, per l'effetto, rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento della Prefettura di Napoli sull’istanza di riesame e annullamento in autotutela della revoca del nulla osta al lavoro
Esito
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia con visto rilasciato in forza di un nulla osta al lavoro subordinato, deduceva che il datore di lavoro non aveva proceduto all’assunzione e che, per tale ragione, aveva chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Dopo una precedente controversia sul silenzio dello Sportello unico per l’immigrazione, il procedimento si concludeva con la revoca del nulla osta, impugnata dal ricorrente in altro giudizio. In data 28 febbraio 2025 il ricorrente presentava un’istanza di riesame, motivata anche dalla cessazione dell’attività del datore di lavoro, e successivamente diffidava l’Amministrazione a concludere il procedimento. Con il ricorso in esame chiedeva la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e l’adozione di un ordine di provvedere, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Nel giudizio chiedeva inoltre l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
Nel corso del giudizio l’Amministrazione depositava una nota dello Sportello unico per l’immigrazione di Napoli del 26 maggio 2026, con la quale forniva riscontro negativo all’istanza di riesame, ritenendo che non sussistessero ictu oculi i presupposti per avviare l’istruttoria, poiché il procedimento era stato definito con provvedimento notificato il 20 febbraio 2025 e divenuto inoppugnabile, e poiché i fatti sopravvenuti rappresentati dal ricorrente non sarebbero stati rilevanti nell’ambito della procedura del decreto flussi. Il TAR ha ritenuto che tale riscontro facesse venir meno l’interesse alla decisione sull’azione avverso il silenzio e ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza pronunciarsi sulla fondatezza sostanziale della pretesa al rilascio del permesso di soggiorno o sulla legittimità della revoca del nulla osta. Il Collegio ha accolto in via definitiva l’istanza di patrocinio a spese dello Stato: ha ritenuto integrato il requisito reddituale, anche alla luce della dichiarazione del ricorrente di non possedere redditi all’estero e dell’impossibilità di gravarlo di un onere documentale incompatibile con il diritto di difesa, e ha ritenuto la domanda non manifestamente inammissibile o infondata. Il compenso del difensore è stato liquidato in euro 800, oltre accessori, a carico dello Stato. Le spese di giudizio sono state compensate per la peculiarità della controversia e la sostanziale non opposizione dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 76 d.P.R. 115/2002
Prevede il requisito reddituale per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
art. 79, comma 2, d.P.R. 115/2002
Prevede, per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, l’onere di produrre una certificazione dell’autorità consolare sulla veridicità dei redditi dichiarati.
art. 122 d.P.R. 115/2002
Richiede, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la non manifesta infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio.
art. 82 d.P.R. 115/2002
Costituisce la base normativa per la liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
d.m. 147/2022
Utilizzato dal Collegio per determinare il compenso del difensore in relazione alla natura e complessità della causa.
art. 79, comma 2, d.P.R. 115/2002, come interpretato dalla sentenza Corte costituzionale n. 157/2021
nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, in caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta [...], di produrre, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione
In caso di impossibilità di produrre la certificazione consolare, il cittadino non appartenente all’Unione europea può presentare una dichiarazione sostitutiva; nel caso concreto l’autodichiarazione di assenza di redditi esteri è stata ritenuta sufficiente, in assenza di elementi contrari.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme alla disciplina nazionale per disporre l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l’amministrazione adotta un atto o una comunicazione che fornisce un riscontro espresso all’istanza dell’interessato, viene meno l’inerzia oggetto del giudizio e può essere dichiarata cessata la materia del contendere, senza necessità di accertare la fondatezza sostanziale della pretesa amministrativa.
- Ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea che dimostri l’impossibilità di produrre la certificazione consolare sui redditi esteri può sostituirla con una dichiarazione sostitutiva; tale dichiarazione può essere ritenuta sufficiente, in assenza di elementi contrari, senza imporre un onere probatorio che comprima il diritto di difesa.
- L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato richiede la compresenza del requisito reddituale e della non manifesta infondatezza della pretesa; quest’ultimo requisito è soddisfatto quando la domanda non risulti manifestamente inammissibile o infondata alla luce delle questioni prospettate e dei precedenti richiamati.
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