Cassazione Penale, Sentenza n. 29330/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Bardi Antonella era stata condannata in appello per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale in qualità di amministratrice di fatto della società Arianna s.r.l. Ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo: 1) insufficiente motivazione e mancanza di prova del dolo nella distrazione dei beni (sarebbero stati solo trasferiti, beni di modesto valore rinvenuti e venduti per EUR 2.000); 2) mancata derubricazione in bancarotta semplice patrimoniale (assenza di intento fraudolento, al più incapacità gestionale); 3) mancata derubricazione della bancarotta fraudolenta documentale in quella semplice (mancanza del dolo specifico e consegna di documentazione per il 2016); 4) eccessività della pena e mancata concessione della circostanza attenuante della particolare tenuità del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il limite della cognizione di legittimità (impossibilità di riesaminare i fatti e le prove), ritenendo la motivazione di merito logica e sufficientemente argomentata. In particolare: la Corte territoriale ha accertato il trasferimento del patrimonio aziendale (avviamento, dipendenti, beni strumentali e ingente merce di magazzino) alla nuova impresa individuale della ricorrente senza corrispettivo; le scritture contabili indicavano un magazzino per circa EUR 375.000 e la merce che doveva essere rinvenuta per EUR 230.000 non è stata trovata; pertanto sussisteva il dolo nella distrazione. Quanto alla bancarotta documentale, la Corte ha ritenuto integrata la forma 'generica' (dolo generico) per la irregolare tenuta della contabilità (regolare nel 2015, parziale nel 2016, assente per 10 mesi del 2017) e la contemporanea distrazione degli elementi aziendali. La richiesta della particolare tenuità del danno è stata respinta: la valutazione deve basarsi sull'ammontare della distrazione (circa EUR 250.000) e non sul passivo fallimentare (circa EUR 400.000). Al rigetto è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
La Corte ha richiamato tale norma per distinguere le forme di bancarotta documentale: la fattispecie include anche la omessa tenuta parziale dei libri (libri "lasciati in bianco") e richiede, a seconda dei casi, dolo specifico (per occultamento totale volto a recare pregiudizio o profitto ingiusto) o dolo generico (per alterazioni o tenuta irregolare). Nel caso la Corte ha ritenuto sufficiente il dolo generico.
art. 219 legge fallimentare (l. 16 marzo 1942, n. 267)
Riferita alla circostanza attenuante della speciale tenuità del danno: la Corte ha applicato il principio per cui la valutazione della tenuità si effettua in relazione all'importo della distrazione operata dall'imputato e non all'entità del passivo fallimentare complessivo.
Massime di principio
- In caso di trasferimento di beni e attività aziendali a una nuova impresa senza corrispettivo, anche se formalmente 'spostamento', può configurarsi bancarotta fraudolenta distrattiva se risulta una trasformazione giuridica e incapienza degli attivi rispetto alle scritture contabili.
- Il valore economico apparente dei singoli beni non esclude il reato: è decisivo l'ammontare complessivo della merce o dei cespiti distratti e la loro mancata rinvenibilità contestualmente alle scritture contabili.
- La bancarotta documentale può essere 'generica' quando la tenuta delle scritture sia irregolare o parziale, e in tali ipotesi è sufficiente il dolo generico; il dolo specifico è richiesto solo per condotte mirate a occultare o distruggere la contabilità per arrecare pregiudizio o profitto ingiusto.
- In Cassazione il sindacato sulla motivazione di merito è limitato: non si può chiedere una rilettura dei fatti ma soltanto verificare la presenza di un apparato argomentativo logico e coerente; per vincere in Cassazione è necessario contestare la motivazione in termini di vizio di diritto o di illogicità manifesta, non solo proporre una diversa valutazione delle prove.
- Per ottenere la speciale attenuante della tenuità del danno va dimostrato che l'importo della distrazione rientra nel limite della non rilevanza penale; la valutazione riguarda l'effettiva diminuzione patrimoniale causata dall'illecito e non il passivo complessivo del fallimento.
- Quando si contesta una sentenza basata su accertamenti del curatore fallimentare e su scritture contabili, la strategia difensiva efficace richiede prove concrete di esistenza, collocazione o valutazione dei beni e una puntuale contestazione metodologica del calcolo operato dalla curatela.
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