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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29164/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per il reato di cui all'art. 95 D.P.R. n. 115 del 2002, con recidiva infraquinquennale. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge per asserita erronea applicazione della norma incriminatrice, contestando la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Con il secondo motivo ha lamentato vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche richieste in prevalenza sulla recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché meramente riproduttivo delle doglianze di appello e non confrontato criticamente con la motivazione della sentenza impugnata; il secondo perché la motivazione d'appello sul diniego delle attenuanti generiche era congrua e logicamente coerente, quindi insindacabile in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi non si confrontavano con la motivazione della sentenza di appello: il primo riproponeva censure già sollevate e respinte senza specifico confronto con le ragioni poste a fondamento della decisione, mentre il secondo investiva una valutazione di merito adeguatamente motivata e non censurabile in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Norme richiamate

  • art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    norma incriminatrice contestata nel caso concreto; la Corte non ne discute il contenuto astratto, ma rileva che la motivazione di merito aveva già adeguatamente spiegato la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

  • art. 581 c.p.p.

    richiamato per affermare che i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta, pena l'inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    richiamato insieme all'art. 581 c.p.p. quale base normativa dell'inammissibilità dell'impugnazione priva di specificità.

  • art. 591 c.p.p.

    norma processuale posta a fondamento della declaratoria di inammissibilità per mancanza di specificità dei motivi.

  • Corte cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le medesime censure già formulate in appello e già motivatamente respinte, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
  • La funzione dell'impugnazione è quella della critica argomentata del provvedimento: i motivi devono indicare in modo puntuale le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono il dissenso.
  • La mancanza di un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata determina, di per sé, l'inammissibilità del motivo, perché viene meno la funzione propria dell'atto di impugnazione.
  • Le doglianze che investono il merito di una motivazione logica e coerente della corte di appello, specie sul diniego delle attenuanti generiche, non sono sindacabili in sede di legittimità se non denunciano reali vizi logici o giuridici.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in difetto di cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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