Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05365/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Spadon chiedeva la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale per l'espiazione di una pena residua di 2 mesi e 26 giorni, da svolgersi preferibilmente in Germania (dove risiede e lavora) o, in subordine, in Italia. In via subordinata aveva chiesto anche la detenzione domiciliare da eseguirsi in Germania. Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato l'affidamento in prova all'estero ritenendo probabile il rifiuto dello Stato estero a causa della brevità della pena (inferiore a 6 mesi), ha rigettato l'affidamento in prova in Italia per mancata indicazione di attività lavorativa o volontariato nel territorio e per la difficoltà di attivazione dell'UEPE per una misura così breve, e ha concesso la detenzione domiciliare in Italia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso con riferimento al diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale da svolgersi all'estero e in parte rispetto alle ragioni del rigetto in Italia, ritenendo illegittima la motivazione del Tribunale che ha negato il trasferimento all'estero basandosi solo sulla "probabile" mancata accettazione da parte dello Stato richiesto. La Corte ha affermato che il d.lgs. 38/2016 (attuazione della decisione quadro 2008/947/GAI) consente allo Stato richiesto di rifiutare l'esecuzione quando la misura è in linea di principio espletata in un arco di tempo inferiore a sei mesi, ma tale facoltà non autorizza lo Stato richiedente a negare il beneficio in base a una mera prognosi di rifiuto. Ha inoltre rilevato illogicità nella valutazione del Tribunale circa la mancanza di impegno del ricorrente nella ricerca di lavoro in Italia senza considerare il suo lavoro in Germania e la proposta principale di esecuzione all'estero. Quanto alla detenzione domiciliare da svolgersi all'estero, la Corte l'ha ritenuta inammissibile perché la decisione quadro 2008/947/GAI e il d.lgs. 38/2016 non comprendono misure totalmente privative della libertà personale come la detenzione domiciliare; perciò il motivo relativo alla detenzione domiciliare all'estero è stato respinto. La sentenza impugnata è annullata e rinviata al Tribunale di sorveglianza di Venezia per nuovo giudizio limitatamente alla valutazione della concedibilità dell'affidamento in prova, nel rispetto dei principi indicati.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 38/2016

    La trasmissione all'estero è disposta immediatamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza ovvero immediatamente dopo la decisione di liberazione condizionale, sempre che gli obblighi e le prescrizioni imposti debbano essere adempiuti e osservati per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi

    Ha recepito la decisione quadro 2008/947/GAI; stabilisce che la trasmissione all'estero è subordinata alla sussistenza di obblighi da osservare per almeno sei mesi, ma tale previsione attribuisce allo Stato richiesto la facoltà di rifiutare la richiesta per misure di durata inferiore a sei mesi e non impone allo Stato richiedente di negare il beneficio in via prognostica

  • Decisione quadro 2008/947/GAI

    Ha lo scopo di favorire l'esecuzione in un altro Stato membro di sanzioni sostitutive della detenzione al fine del reinserimento sociale; include le misure alternative alla detenzione (come l'affidamento in prova al servizio sociale) tra gli istituti eseguibili in altro Stato membro e prevede che lo Stato richiesto possa rifiutare il riconoscimento quando la prestazione è in linea di principio espletata in meno di sei mesi, senza che tale previsione costituisca un divieto assoluto

  • Decisione quadro 2009/829/GAI e d.lgs. n. 36/2016

    Riguardano il reciproco riconoscimento delle decisioni relative a misure alternative alla detenzione cautelare (prevenzione), includendo misure di permanenza domiciliare in tale ambito; non sono applicabili all'esecuzione di sentenze definitive che dispongono misure detentive o misure che mantengono lo stato detentivo, come la detenzione domiciliare definitiva

Massime di principio

  • La possibilità che lo Stato richiesto rifiuti l'esecuzione di una sanzione sostitutiva per una durata inferiore a sei mesi è una facoltà dello Stato richiesto e non autorizza lo Stato richiedente a negare la misura in base a una mera previsione di rifiuto.
  • L'affidamento in prova al servizio sociale rientra tra le misure alternative che, in linea di principio, possono essere richieste per essere eseguite in altro Stato membro ai sensi della decisione quadro 2008/947/GAI e del d.lgs. 38/2016.
  • La detenzione domiciliare finale (misura che mantiene uno stato detentivo) non è trasferibile ai sensi della decisione quadro 2008/947/GAI; le norme sulla trasferibilità delle misure cautelari alternative non sono applicabili alle sentenze definitive che impongono detenzione domiciliare.
  • Nel valutare la concedibilità di una misura alternativa lo Stato giudicante deve considerare in modo concreto la condotta post-delitto del richiedente (es. adempimento di obblighi risarcitori), la presenza di un'attività lavorativa o di volontariato e se la mancanza di attività nel territorio sia imputabile al richiedente o a fattori esterni.
  • Il rifiuto motivato del Tribunale per mancanza di attività lavorativa/volontariato deve essere supportato da una motivazione non contraddittoria: se il richiedente ha indicato una reale occupazione all'estero o una precedente disponibilità lavorativa, il giudice deve valutare tale elemento e non limitarsi a considerazioni astratte; inoltre va valutato se e come l'UEPE possa effettivamente individuare attività idonee nei tempi utili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.