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Sentenza

Sentenza del 27/01/2016 n. 1487 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria sull'istanza di rimborso dell'IRPEF trattenuta nel 2000 da ENEL sulla somma corrisposta a titolo di capitalizzazione della pensione integrativa aziendale. L'Agenzia sosteneva che l'intera prestazione dovesse essere assoggettata a tassazione separata, poiché derivante dalla cessazione del rapporto di lavoro e non da un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione. Il contribuente sosteneva invece l'applicazione dell'aliquota del 12,50%, almeno sulle somme qualificabili come rendimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e rinviando la causa ad altra sezione della medesima Commissione, anche per le spese. Ha stabilito che, per gli iscritti a forme di previdenza complementare aziendale prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, relativamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la parte corrispondente alla sorte capitale è soggetta a tassazione separata, mentre soltanto il rendimento netto derivante dall'effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato può beneficiare della ritenuta del 12,50% prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6. Il giudice del rinvio dovrà accertare, sulla base delle norme contrattuali e della documentazione disponibile, se vi sia stato un effettivo impiego del capitale da parte del Fondo, quale rendimento sia stato conseguito e quale quota della somma liquidata rappresenti tale rendimento. Per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 si applica invece integralmente la tassazione separata.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), artt. 16 e 17

    Tassazione separata delle somme derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro e delle prestazioni previdenziali.

    La tassazione separata si applica alla sorte capitale della prestazione e, integralmente, agli importi maturati dal 1° gennaio 2001.

  • Legge n. 482 del 1985, art. 6

    Ritenuta del 12,50% sulla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, con riduzione del 2% per ogni anno successivo al decimo.

    L'aliquota del 12,50% è applicabile esclusivamente al rendimento netto effettivamente prodotto dalla gestione sul mercato del capitale accantonato, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000.

  • D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9

    La riforma ha previsto un trattamento fiscale assimilato a quello dei redditi di lavoro per le prestazioni in capitale, ma tale disciplina è stata ritenuta applicabile alle sole iscrizioni successive all'entrata in vigore del decreto.

  • D.Lgs. n. 47 del 2000

    A decorrere dal 1° gennaio 2001 non è più possibile distinguere tra capitale e rendimento ai fini del precedente regime agevolato; gli importi maturati successivamente sono soggetti integralmente a tassazione separata.

  • Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 13642 del 2011

    Per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è soggetta a tassazione separata per la sorte capitale, mentre al rendimento si applica la ritenuta del 12,50%; per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 si applica integralmente la tassazione separata.

    Il principio vincolante distingue la componente capitale dalla componente rendimento e richiede un accertamento concreto della quota effettivamente derivante dalla gestione finanziaria del Fondo.

Massime di principio

  • Nelle prestazioni in capitale derivanti da vecchi fondi di previdenza complementare aziendale occorre distinguere tra sorte capitale e rendimento netto.
  • L'aliquota agevolata del 12,50% non si applica automaticamente all'intera somma liquidata: riguarda soltanto il rendimento effettivamente conseguito mediante l'investimento sul mercato del capitale accantonato.
  • La quota capitale, costituita dagli accantonamenti contributivi del datore di lavoro e del lavoratore, resta soggetta al regime della tassazione separata.
  • La data di maturazione delle somme è decisiva: per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 opera la distinzione tra capitale e rendimento; per quelli maturati dal 1° gennaio 2001 si applica integralmente la tassazione separata.
  • Il contribuente che chiede il rimborso deve fornire elementi idonei a dimostrare l'esistenza e l'ammontare del rendimento netto, non essendo sufficiente qualificare l'intera prestazione come reddito di capitale.
  • Il giudice deve esaminare il regolamento o accordo istitutivo del Fondo, la struttura dei versamenti e la documentazione relativa agli investimenti e ai rendimenti concretamente conseguiti.

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