Sentenza del 27/01/2016 n. 1487 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria sull'istanza di rimborso dell'IRPEF trattenuta nel 2000 da ENEL sulla somma corrisposta a titolo di capitalizzazione della pensione integrativa aziendale. L'Agenzia sosteneva che l'intera prestazione dovesse essere assoggettata a tassazione separata, poiché derivante dalla cessazione del rapporto di lavoro e non da un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione. Il contribuente sosteneva invece l'applicazione dell'aliquota del 12,50%, almeno sulle somme qualificabili come rendimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e rinviando la causa ad altra sezione della medesima Commissione, anche per le spese. Ha stabilito che, per gli iscritti a forme di previdenza complementare aziendale prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, relativamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la parte corrispondente alla sorte capitale è soggetta a tassazione separata, mentre soltanto il rendimento netto derivante dall'effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato può beneficiare della ritenuta del 12,50% prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6. Il giudice del rinvio dovrà accertare, sulla base delle norme contrattuali e della documentazione disponibile, se vi sia stato un effettivo impiego del capitale da parte del Fondo, quale rendimento sia stato conseguito e quale quota della somma liquidata rappresenti tale rendimento. Per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 si applica invece integralmente la tassazione separata.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), artt. 16 e 17
Tassazione separata delle somme derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro e delle prestazioni previdenziali.
La tassazione separata si applica alla sorte capitale della prestazione e, integralmente, agli importi maturati dal 1° gennaio 2001.
Legge n. 482 del 1985, art. 6
Ritenuta del 12,50% sulla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, con riduzione del 2% per ogni anno successivo al decimo.
L'aliquota del 12,50% è applicabile esclusivamente al rendimento netto effettivamente prodotto dalla gestione sul mercato del capitale accantonato, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000.
D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9
La riforma ha previsto un trattamento fiscale assimilato a quello dei redditi di lavoro per le prestazioni in capitale, ma tale disciplina è stata ritenuta applicabile alle sole iscrizioni successive all'entrata in vigore del decreto.
D.Lgs. n. 47 del 2000
A decorrere dal 1° gennaio 2001 non è più possibile distinguere tra capitale e rendimento ai fini del precedente regime agevolato; gli importi maturati successivamente sono soggetti integralmente a tassazione separata.
Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 13642 del 2011
Per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è soggetta a tassazione separata per la sorte capitale, mentre al rendimento si applica la ritenuta del 12,50%; per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 si applica integralmente la tassazione separata.
Il principio vincolante distingue la componente capitale dalla componente rendimento e richiede un accertamento concreto della quota effettivamente derivante dalla gestione finanziaria del Fondo.
Massime di principio
- Nelle prestazioni in capitale derivanti da vecchi fondi di previdenza complementare aziendale occorre distinguere tra sorte capitale e rendimento netto.
- L'aliquota agevolata del 12,50% non si applica automaticamente all'intera somma liquidata: riguarda soltanto il rendimento effettivamente conseguito mediante l'investimento sul mercato del capitale accantonato.
- La quota capitale, costituita dagli accantonamenti contributivi del datore di lavoro e del lavoratore, resta soggetta al regime della tassazione separata.
- La data di maturazione delle somme è decisiva: per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 opera la distinzione tra capitale e rendimento; per quelli maturati dal 1° gennaio 2001 si applica integralmente la tassazione separata.
- Il contribuente che chiede il rimborso deve fornire elementi idonei a dimostrare l'esistenza e l'ammontare del rendimento netto, non essendo sufficiente qualificare l'intera prestazione come reddito di capitale.
- Il giudice deve esaminare il regolamento o accordo istitutivo del Fondo, la struttura dei versamenti e la documentazione relativa agli investimenti e ai rendimenti concretamente conseguiti.
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