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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33350/2025 del 20/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

Un’azienda agricola, dopo essere entrata nella filiera del Parmigiano Reggiano tramite acquisto di quota latte e dopo aver cessato i conferimenti per un periodo, aveva stipulato con altra azienda agricola un contratto indicato come affitto di ramo d’azienda, sostenendo che esso avesse ad oggetto quote latte Parmigiano Reggiano idonee a conservare la continuità produttiva e a evitare la decadenza dalla filiera. Il consorzio, invece, aveva ritenuto che il contratto riguardasse soltanto quote latte comunitarie e non quote consortili utili alla produzione di Parmigiano Reggiano, dichiarando la decadenza dalla qualifica di produttore e sospendendo l’assegnazione di quote riserva. In primo e secondo grado la domanda dell’azienda era stata respinta. Nel ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto, con più motivi, nullità della sentenza per motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi, oltre a violazione di legge, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente interpretato il contratto del 27 ottobre 2014 e la normativa applicabile ratione temporis, e che avesse male qualificato il negozio escludendone la natura di affitto di ramo d’azienda idoneo a evitare la decadenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi cumulassero in modo non consentito censure eterogenee di violazione di legge, nullità della sentenza e vizio motivazionale; che fosse comunque precluso il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la presenza di doppia conforme; che non ricorresse una vera motivazione apparente, essendo la sentenza di merito sorretta da una trama argomentativa comprensibile; e che le doglianze sull’interpretazione del contratto si risolvessero in una richiesta di riesame del merito, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore somma prevista dall’art. 380-bis c.p.c. in collegamento con l’art. 96 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    indica il rito sommario con cui era stata introdotta la domanda in primo grado.

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, nn. 3, 4 e 5; comma 4

    la Corte ribadisce che non è consentito cumulare in modo promiscuo censure eterogenee; il n. 5 è precluso in caso di doppia conforme; la deduzione del vizio deve essere specifica e autosufficiente.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la decisione conforme alla proposta comporta l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste in caso di abuso del processo, nei limiti del caso concreto.

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato per la condanna aggravata conseguente alla conferma della proposta definitoria.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione di questa norma ricorre solo se l’onere della prova è stato attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti l’apprezzamento delle prove.

  • art. 45 L. n. 203/1982

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dei rapporti agrari e della qualificazione del contratto.

  • art. 10 L. n. 119/2003

    richiamato per evidenziare il riferimento normativo contenuto nel contratto e la disciplina del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario.

Massime di principio

  • In cassazione è inammissibile il motivo che mescoli, senza netta separazione, violazioni di legge, nullità della sentenza e vizi motivazionali, perché il giudice di legittimità non può essere chiamato a isolare d’ufficio le singole censure.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso quando la decisione di appello conferma la sentenza di primo grado sulla base del medesimo impianto fattuale e argomentativo, anche se aggiunge considerazioni ulteriori.
  • La denuncia di motivazione apparente è ammissibile solo se la sentenza sia priva, in sostanza, di una reale ratio decidendi intellegibile; non basta contestare la sufficienza o la correttezza della motivazione.
  • L’interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e in cassazione può essere censurata solo per violazione dei canoni ermeneutici specificamente indicati e per loro concreta falsa applicazione, non mediante una mera diversa lettura del testo negoziale.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice altera la regola di riparto dell’onere della prova; non ricorre quando si contesti soltanto la valutazione del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteAgenzia
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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