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Ordinanza

Ordinanza n. 2058/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: a) della determinazione del Comune di San Giorgio a Cremano - Settore 4 n. 1129 del 27 maggio 2026, avente a oggetto: “Servizio Semestrale di Raccolta, Trasporto RSU e Spazzamento - Determina di aggiudicazione. CIG: BB05565D16”; b) di tutti gli atti con cui il Comune di San Giorgio a Cremano ha ammesso e/o non ha escluso dalla procedura di gara CIG BB05565D16 la Velia Ambiente s.r.l.; c) dei verbali di gara, anche nella parte in cui la Commissione ha attribuito all’offerta tecnica presentata in gara dalla Ecologia Citti s.r.l. un punteggio inferiore rispetto a quello che avrebbe dovuto conseguire, con particolare riferimento ai verbali n. 6 e n. 7; d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, e di ogni altro atto della suddetta procedura di gara, se e in quanto lesivo degli interessi della Ecologia Citti s.r.l., ivi inclusi i verbali di gara in parte qua; nonché, ai sensi degli articoli 121 e 122 del codice del processo amministrativo, per la declaratoria: 1) dell’inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato dal Comune di San Giorgio a Cremano con la Velia Ambiente s.r.l.; 2) del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione definitiva dell’appalto e/o a subentrare nel contratto eventualmente stipulato con la controinteressata;

Giustizia amministrativa202604088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determina di aggiudicazione della gara per il servizio semestrale di raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani e spazzamento, con ammissione dell'aggiudicataria e attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica della ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione disposta dal Comune in favore di un'altra impresa, contestando, in particolare, la mancanza in capo all'aggiudicataria dei requisiti prescritti dalla lex specialis a pena di esclusione. Ha inoltre censurato i verbali di gara, con specifico riferimento ai verbali n. 6 e n. 7, sostenendo che la Commissione avesse attribuito alla propria offerta tecnica un punteggio inferiore a quello spettante. È stata chiesta anche la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il riconoscimento del diritto all'aggiudicazione o al subentro. Nel corso del giudizio il Comune ha riferito che il servizio era stato consegnato all'aggiudicataria sotto riserva di legge, per garantire la tutela della salute pubblica e la continuità del ciclo dei rifiuti.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare, senza definire nel merito le censure relative ai requisiti dell'aggiudicataria e alla valutazione dell'offerta tecnica della ricorrente, ritenendo che le questioni necessitassero di approfondimento nella sede di merito. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, il Collegio ha ritenuto necessario preservare la situazione esistente e giungere alla decisione di merito re adhuc integra. Ha quindi disposto la sospensione cautelare nei sensi indicati in motivazione, inibendo la stipulazione del contratto fino all'esito dell'udienza pubblica fissata per il 5 novembre 2026. L'ordinanza non dispone la cessazione della consegna del servizio sotto riserva di legge, ma mantiene immutata la situazione sino alla decisione di merito. Le spese sono state rinviate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha accolto l'istanza di sospensione, in attesa dell'approfondimento delle questioni nella sede di merito e previo bilanciamento degli interessi contrapposti.

  • art. 121 c.p.a.

    Richiamato per la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato; l'ordinanza cautelare non ha deciso tale domanda nel merito.

  • art. 122 c.p.a.

    Richiamato per la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato; l'ordinanza cautelare non ha deciso tale domanda nel merito.

Massime di principio

  • Quando le questioni relative alla legittimità dell'aggiudicazione e al possesso dei requisiti dell'aggiudicatario necessitano di approfondimento nella sede di merito, il giudice amministrativo può accogliere la tutela cautelare per preservare l'integrità della situazione controversa fino alla decisione definitiva.
  • Nel giudizio cautelare in materia di gara, il bilanciamento degli interessi deve considerare anche l'interesse pubblico alla continuità di un servizio essenziale, quale il ciclo dei rifiuti; tale interesse può giustificare il mantenimento della situazione di fatto, accompagnato dall'inibizione della stipulazione del contratto, in attesa della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoGestione dei rifiuti urbaniTutela cautelare
RamiContratti pubbliciServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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