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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25500/2026 del 07/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda una imprenditrice, quale legale rappresentante di una società, condannata per omesso versamento dell'IVA dovuta sulla base della dichiarazione annuale relativa a un determinato periodo d'imposta, per un importo superiore alla soglia di punibilità. La sentenza di appello aveva confermato la condanna e la confisca per equivalente. In un primo ricorso la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio la decisione perché la Corte territoriale non aveva esaminato in modo puntuale le deduzioni difensive sull'incolpevole impossibilità di adempiere, fondate su una grave crisi di liquidità della società dovuta a mancati incassi, crisi del settore edilizio, revoca di affidamenti bancari, mancato pagamento di un appalto estero e iniziative giudiziarie e stragiudiziali intraprese per recuperare crediti. Nel giudizio di rinvio la Corte di appello ha dichiarato estinto il reato per prescrizione, revocando le pene accessorie ma confermando la confisca. Con il nuovo ricorso la difesa ha censurato la motivazione della sentenza di rinvio per violazione di legge e vizio motivazionale nella parte in cui aveva escluso l'applicabilità dell'art. 129, comma 2, c.p.p., ritenendo non evidente l'innocenza nonostante la documentazione prodotta, e contestando la mancata considerazione degli elementi che avrebbero dimostrato l'assenza dell'elemento soggettivo del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse escluso in modo solo generico e apodittico la possibilità di pronunciare il proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p., senza confrontarsi con la documentazione difensiva e senza spiegare perché le risultanze non rendessero immediatamente e ictu oculi evidente una causa di assoluzione. Per tale ragione ha annullato la sentenza con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze, che dovrà anche verificare l'eventuale applicabilità ratione temporis dell'art. 578-bis c.p.p. in relazione alla confisca. La Corte non ha definito nel merito l'imputazione, né ha revocato la confisca in questa sede.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    norma incriminatrice del delitto di omesso versamento dell'IVA oltre soglia, contestato alla legale rappresentante della società

  • art. 12 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    richiamato per le pene accessorie applicate con la condanna di merito

  • art. 322-ter c.p.

    base della confisca disposta sui beni nella disponibilità dell'imputata fino alla concorrenza dell'importo evaso

  • art. 129 c.p.p.

    impone il proscioglimento nel merito, nonostante la causa estintiva del reato, solo quando emerga in modo assolutamente non contestabile una causa di esclusione del fatto, dell'attribuzione all'imputato o della rilevanza penale

  • art. 578-bis c.p.p.

    la Corte di rinvio dovrà valutarne l'applicabilità ratione temporis in relazione alla confisca; la norma, secondo Sezioni Unite richiamate, non si applica retroattivamente in malam partem

  • art. 25 Cost.

    richiamato come limite al divieto di retroattività in malam partem per la disciplina dell'art. 578-bis c.p.p.

  • art. 74/2000

    richiamo implicito alla disciplina dei reati tributari, in particolare al delitto contestato

  • Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti

    il proscioglimento ex art. 129, comma 2, c.p.p. è consentito solo se la prova dell'innocenza emerge dagli atti in modo assolutamente non contestabile, senza necessità di accertamenti o approfondimenti

  • Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito

    l'art. 578-bis c.p.p., per la sua natura anche sostanziale, non è applicabile retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, quando incida sulla confisca ex art. 322-ter c.p.

Massime di principio

  • Quando, dopo l'annullamento con rinvio, sopravviene una causa estintiva del reato, il giudice deve comunque verificare se dagli atti emerga in modo immediato e non contestabile una causa di proscioglimento nel merito; tale verifica non può essere sostituita da formule generiche o da un mero richiamo alla gravità astratta del reato.
  • Il proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p. richiede una situazione di evidenza probatoria tale da consentire una mera constatazione ictu oculi e non un apprezzamento che presupponga valutazioni complesse o approfondimenti istruttori.
  • La motivazione che esclude l'evidenza dell'innocenza deve confrontarsi specificamente con gli elementi fattuali e documentali dedotti dalla difesa; l'omesso esame di tali elementi rende apparente la motivazione.
  • In materia di omesso versamento IVA, le deduzioni difensive sull'incolpevole impossibilità di adempiere e sulla crisi di liquidità devono essere effettivamente valutate quando siano assistite da specifiche allegazioni documentali idonee a incidere sull'elemento soggettivo o sulla rimproverabilità della condotta.
  • La disciplina dell'art. 578-bis c.p.p., nella parte in cui incide sulla confisca prevista dall'art. 322-ter c.p., ha natura anche sostanziale e non può applicarsi retroattivamente in malam partem ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOmesso versamentoConfisca di prevenzione
RamiProcesso penaleReati tributariReati contro la PA
IstitutiPrescrizione del reatoConfiscaInutilizzabilità della provaOnere della prova

Testo integrale

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