Sentenza n. 4212/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma quanto al ricorso n. 3655 del 2025: della sentenza del T.r.g.a. di Trento n. 47/2025; quanto al ricorso n. 4689 del 2025: della sentenza del T.r.g.a. di Trento n. 47/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TRGA di Trento che aveva respinto le domande risarcitorie relative all’abbattimento dell’orsa KJ1
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le associazioni hanno appellato la sentenza di primo grado, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivati dall’abbattimento dell’orsa KJ1, disposto con decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 29 luglio 2024 ed eseguito il 30 luglio 2024. Hanno dedotto l’illegittimità del decreto per violazione della disciplina europea, nazionale e provinciale sulla tutela delle specie protette, del PACOBACE, del principio di legalità e del principio di proporzionalità, nonché per difetto assoluto di presupposti, istruttoria e motivazione. In particolare, hanno sostenuto che l’aggressione del 16 luglio 2024 dovesse essere qualificata come falso attacco riconducibile alla fattispecie n. 11 del PACOBACE, incompatibile con l’abbattimento, e che l’amministrazione avrebbe dovuto valutare alternative meno lesive, tra cui la cattura e la captivazione permanente. È stata inoltre censurata l’immediata esecuzione del decreto, ritenuta lesiva della possibilità di ottenere una tutela cautelare. Le associazioni hanno quantificato il danno per la lesione della loro funzione sociale e per la pretesa lesione dell’interesse legittimo oppositivo, deducendo altresì la violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La decisione
Gli appelli, previamente riuniti perché rivolti contro la medesima sentenza, sono stati respinti. Il Consiglio di Stato ha ritenuto assorbente il difetto di allegazione e prova degli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione: le associazioni non hanno dimostrato un danno concretamente subito, il nesso causale tra l’atto e il pregiudizio né la colpa dell’amministrazione. L’illegittimità del provvedimento non determina automaticamente il diritto al risarcimento e, in assenza della prova di un danno risarcibile, diventano irrilevanti le censure rivolte contro l’atto. Il principio vale anche per gli enti collettivi: essi possono chiedere il risarcimento della lesione di interessi legittimi oppositivi e di eventuali danni patrimoniali o non patrimoniali all’immagine o alla reputazione, ma tali danni non sono in re ipsa e devono essere specificamente allegati e provati. È stata inoltre esclusa la colpa dell’amministrazione, avuto riguardo alla complessità del contesto, all’istruttoria svolta e alla delicatezza degli interessi coinvolti. Il Collegio ha comunque esaminato sinteticamente anche la legittimità del decreto, ritenendo infondate le censure. La normativa consente, in presenza di un concreto pericolo per la sicurezza pubblica, la deroga al divieto di uccisione delle specie protette quando non esista altra soluzione valida e non sia compromessa la conservazione della specie. La scelta dell’abbattimento è stata ritenuta adeguatamente istruita e motivata, proporzionata e non manifestamente illogica. L’aggressione con contatto fisico e lesioni è stata ritenuta più coerente con le fattispecie PACOBACE n. 15 e/o n. 16 che con il falso attacco di cui alla fattispecie n. 11; inoltre, la decisione amministrativa si fondava su una pluralità di precedenti comportamenti problematici dell’orsa, sul parere ISPRA e sulla valutazione dell’inefficacia e della minore tempestività delle alternative alla rimozione. Le censure relative alla pendenza dei rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia sono state superate in quanto i relativi giudizi erano stati definiti con pronunce di non luogo a provvedere. Spese compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
La responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione per fatto illecito richiede la prova del fatto illecito, dell’evento dannoso ingiusto, del danno patrimoniale o non patrimoniale, del nesso causale e della colpa dell’apparato amministrativo.
art. 2697 c.c.
Nell’azione risarcitoria grava sul danneggiato l’onere di provare tutti gli elementi costitutivi della domanda.
art. 115 c.p.c.
L’azione risarcitoria davanti al giudice amministrativo è retta dall’onere della prova e non dal metodo acquisitivo tipico del giudizio impugnatorio.
art. 16 direttiva 92/43/CEE
“nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica”
La deroga al divieto di cattura o uccisione delle specie particolarmente protette è ammessa solo quando non esista altra soluzione valida e non sia pregiudicato il mantenimento della popolazione in uno stato di conservazione soddisfacente.
art. 13 TFUE
La vita degli animali è direttamente tutelata dall’ordinamento europeo e il suo sacrificio richiede condizioni rigorose, da valutare anche alla luce della proporzionalità.
art. 9 Cost.
La tutela degli animali rafforza la protezione della loro vita, da bilanciare con gli altri interessi costituzionalmente rilevanti.
art. 21-octies l. 241/1990
La norma è stata richiamata tra quelle che le appellanti assumevano violate; la decisione non fonda tuttavia su di essa una specifica statuizione autonoma.
art. 11 d.P.R. 8 settembre 1997 n. 357
La norma è stata richiamata tra le disposizioni nazionali sulla tutela delle specie protette dedotte come violate.
art. 96 c.p.a.
I ricorsi sono stati riuniti perché aventi ad oggetto la medesima sentenza.
art. 52 d.P.R. n. 670/1972
È richiamato quale base normativa dei precedenti provvedimenti contingibili e urgenti adottati dalla Provincia.
art. 62, comma 4, l.r. 3 maggio 2018 n. 2
È richiamato quale ulteriore base normativa dei precedenti provvedimenti contingibili e urgenti provinciali.
l. provinciale 11 luglio 2018 n. 9
Attribuisce al Presidente della Provincia la competenza ad autorizzare il prelievo, la cattura e l’uccisione dell’orso, nel rispetto delle condizioni poste a tutela della sicurezza pubblica e della conservazione della specie.
PACOBACE
Il piano individua categorie di interazione orso-uomo e correlate procedure d’intervento; il giudice ha ritenuto l’episodio riconducibile alle fattispecie n. 15 e/o n. 16, non alla n. 11 del falso attacco.
Massime di principio
- L’illegittimità di un provvedimento amministrativo non determina automaticamente il diritto al risarcimento: il danneggiato deve provare anche il danno concreto, il nesso causale e la colpa dell’amministrazione.
- Nell’azione risarcitoria proposta davanti al giudice amministrativo trova applicazione il principio generale dell’onere della prova; il ricorrente deve dimostrare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione.
- Gli enti collettivi possono chiedere il risarcimento per la lesione di interessi legittimi oppositivi e per danni patrimoniali o non patrimoniali all’immagine e alla reputazione, ma il pregiudizio deve essere specificamente allegato e provato e non può essere riconosciuto in re ipsa.
- L’abbattimento di un animale appartenente a una specie protetta può essere disposto per esigenze di sanità o sicurezza pubblica soltanto in presenza di un pericolo concreto, quando non esista un’altra soluzione valida e sia rispettata la conservazione della specie; la scelta deve risultare da un’istruttoria completa e da una motivazione adeguata.
- La valutazione amministrativa della pericolosità di un animale selvatico è espressione di discrezionalità tecnica e può essere sindacata dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, senza estendersi al merito della scelta.
- Il principio di proporzionalità impone di verificare, nella scelta dell’abbattimento di un animale protetto, l’idoneità, la necessarietà e la proporzionalità in senso stretto della misura, anche mediante il confronto concreto con le alternative disponibili.
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