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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21421/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce dall'impugnazione di un estratto di ruolo relativo a cartelle di pagamento per tasse automobilistiche per complessivi euro 4.444,66. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso contro l'estratto di ruolo e aveva compensato le spese di lite. In appello, il contribuente censurava proprio la compensazione, sostenendo che non ricorressero gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 546/1992: la pretesa oscillazione giurisprudenziale richiamata dal giudice sarebbe stata inesistente o comunque superata da una pronuncia delle Sezioni Unite già risalente; inoltre la sopravvenuta normativa sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo non poteva incidere, perché intervenuta dopo la decisione di primo grado e dopo che si sarebbe formato giudicato interno sul punto. In cassazione il ricorrente deduce un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 15 d.lgs. 546/1992, ma articolando anche un profilo di motivazione apparente: la sentenza d'appello avrebbe confermato la compensazione con motivazione solo apparente, facendo riferimento in modo generico al comportamento delle parti, a un'asserita oscillazione giurisprudenziale e alla novella legislativa del 2021 senza spiegare in concreto perché tali elementi integrassero le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al profilo di violazione di legge sulla compensazione delle spese. Ha ritenuto infondato il vizio di motivazione apparente, perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione esplicita, ancorché discutibile. Ha invece ritenuto fondato il rilievo per cui le ragioni addotte per compensare le spese non integravano i presupposti dell'art. 15 d.lgs. 546/1992: l'asserita oscillazione giurisprudenziale andava valutata al momento dell'introduzione della lite e, nel caso concreto, era stata già superata da una pronuncia delle Sezioni Unite risalente; il richiamo al comportamento delle parti era formulato in termini generici; il sopravvenuto mutamento normativo non poteva costituire di per sé una grave ed eccezionale ragione idonea a derogare alla regola della soccombenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    gravi ed eccezionali ragioni

    La compensazione totale o parziale delle spese nel processo tributario richiede la presenza di specifiche e concrete ragioni, da indicare espressamente in motivazione; non bastano formule generiche o richiami astratti.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È la norma invocata per censurare la violazione di legge nella regolazione delle spese.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La Corte riqualifica il profilo di motivazione apparente come vizio riconducibile a questa previsione, pur ritenendo nel caso concreto il vizio infondato.

  • art. 92 c.p.c.

    gravi ed eccezionali ragioni

    La nozione di gravi ed eccezionali ragioni è clausola generale da specificare in via interpretativa; la sua applicazione è censurabile in cassazione se il giudice di merito la usa in modo non conforme ai parametri di legge.

  • art. 12 d.P.R. 602/1973

    La novella che ha introdotto il comma 4-bis è richiamata dalla sentenza impugnata, ma la Cassazione esclude che il solo mutamento normativo possa giustificare la compensazione delle spese.

  • art. 3-bis d.l. 146/2021

    La disposizione è menzionata come fonte della modifica normativa sull'impugnazione dell'estratto di ruolo, ma non può fondare, da sola, la compensazione delle spese.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la compensazione delle spese è eccezionale e richiede gravi ed eccezionali ragioni specifiche, effettive e puntualmente motivate, non formule generiche.
  • L'incertezza giurisprudenziale può integrare una ragione di compensazione solo se esistente al momento dell'introduzione della lite e solo se realmente incide sulla scelta di agire o resistere in giudizio.
  • Il sopravvenuto mutamento normativo, di per sé, non costituisce una grave ed eccezionale ragione per compensare le spese, perché non esprime un'incertezza del quadro giurisprudenziale bensì una scelta legislativa esterna al processo.
  • Ai fini della legittimità della compensazione delle spese, il giudice deve confrontarsi in modo concreto con le specifiche censure della parte soccombente; un richiamo meramente assertivo al comportamento delle parti o alla particolarità della controversia non è sufficiente.
  • La motivazione è apparente solo quando manca un reale apparato argomentativo; non lo è quando il giudice espone le ragioni della decisione, anche se queste possono essere giuridicamente erronee.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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