Cassazione Penale, Sentenza n. 2246/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari per i reati indicati nei capi 399 e 400 (artt. 81, comma 2, 61 n.2 c.p., e art. 73 d.P.R. 9/10/1990 n.309). In particolare: (1) si deduce vizio di motivazione e violazione di legge per aver fondato i "gravi indizi" su conversazioni intercettate dal contenuto generico e su un unico fotogramma di videosorveglianza; (2) si chiede la riqualificazione delle condotte ai sensi dell'art.73, comma 5 d.P.R. n.309/1990 sostenendo che non è stata accertata la quantità di stupefacente e che la ricorrente avrebbe partecipato al massimo a due cessioni in tre mesi; (3) si contesta la sussistenza delle esigenze cautelari in relazione al pericolo di reiterazione, rilevando l'età (ultrasettantenne), l'assenza di precedenti e rapporti delittuosi limitati alla figlia coindagata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno aveva infatti revocato la misura cautelare (provvedimento acquisito agli atti), determinando il venir meno dell'interesse ad impugnare l'ordinanza. Di conseguenza la Corte non si è pronunciata nel merito sulle questioni sostanziali sollevate (sufficienza delle intercettazioni, riqualificazione ai sensi dell'art.73, comma 5, o valutazione del rischio di reiterazione).
Norme richiamate
artt. 81, comma 2 e 61 n. 2 c.p.
Richiamati nell'imputazione come riferimenti al contesto del reato e ad eventuali elementi aggravanti/concorsuali; la decisione impugnata li utilizzava per inquadrare l'accusa, ma la Corte d'appello non ha esaminato nel merito l'applicazione concreta di tali norme in ragione della sopravvenuta carenza d'interesse.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma centrale che disciplina i delitti relativi agli stupefacenti e in base alla quale era stata disposta la misura cautelare (arresti domiciliari). Anche su questo capo la Corte non si è pronunciata nel merito a seguito della revoca della misura cautelare.
art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990
Norma richiamata dalla difesa per ottenere una riqualificazione in ben meno grave fattispecie (previsione di particolare tenuità/quantitativo). Il ricorso chiedeva espressamente tale riqualificazione sulla base dell'assenza di accertamento della quantità e del numero limitato di cessioni, ma la Corte non ha affrontato la questione per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Se la misura cautelare oggetto di impugnazione viene revocata prima della decisione sull'appello, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: il giudice d'appello può non esaminare il merito.
- Le impugnazioni che sollevano vizi di motivazione sulle intercettazioni e su fonti video devono contestare in modo puntuale i passaggi probatori: obiezioni generiche sul "contenuto generico" rischiano di essere ritenute insufficienti.
- La richiesta di riqualificazione ai sensi dell'art.73, comma 5 DPR 309/1990 richiede elementi probatori relativi alla quantità della sostanza e alla concreta modalità/numero delle cessioni; senza tali elementi la riqualificazione è difficile da ottenere.
- L'età avanzata e l'assenza di precedenti sono elementi che mitigano la valutazione del pericolo di reiterazione, ma non escludono automaticamente esigenze cautelari se sussistono altri elementi indiziari concreti.
- È importante comunicare tempestivamente ai giudici eventuali provvedimenti sopravvenuti che rendono privo di oggetto il ricorso (ad es. revoca della misura), per evitare spese e tempi processuali inutili.
- Quando l'appello rischia di risultare privo di oggetto, valutare la possibilità di chiedere la pronuncia sul merito cumulativamente o istituire rimedi alternativi per preservare posizioni processuali rilevanti (es. istanze probatorie immediate).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2211/2025 del 20/01/2025
- Sentenza penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2212/2025 del 20/01/2025
- Sentenza penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2213/2025 del 20/01/2025
- Sentenza penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2214/2025 del 20/01/2025
- Sentenza penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2216/2025 del 20/01/2025
- Sentenza penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2219/2025 del 20/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →