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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 02819/2026 del 08/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cava Baroni ha impugnato l'omologazione del concordato proposto da Valnerina denunciando (i) violazione delle formalità societarie previste dall'art. 265 CCII (e dall'art. 152 l.fall.) per la proposta concordataria, per mancata trascrizione di una deliberazione nel libro delle decisioni (art. 19.5 dello statuto); (ii) illegittimità della procedura di voto perché una proposta migliorativa di Valbeton, depositata dopo la comunicazione ai creditori della proposta di Valnerina, non sarebbe stata valutata e i creditori non erano stati informati, con violazione del principio di competitività e del miglior soddisfacimento dei creditori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: (i) la fattispecie dovesse essere qualificata come "concordato fallimentare" applicando la disciplina della legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267) ai sensi del secondo comma dell'art. 390 CCII, essendo la procedura di fallimento pendente prima dell'entrata in vigore del CCII; (ii) le formalità previste dall'art. 152 l.fall. (richiamate dall'art. 265 CCII) si applicano soltanto alla proposta presentata dalla stessa società sottoposta a procedura concorsuale e non ai terzi proponenti in bonis, per i quali valgono le ordinarie regole di rappresentanza societaria; (iii) l'ordine del giudice delegato che dispone la comunicazione della proposta ai creditori e fissa il termine per le dichiarazioni di dissenso funge da termine preclusivo: proposte concorrenti depositate dopo tale ordine sono tardive e il proponente tardivo non ha diritto alla revoca dell'ordine né alla sospensione delle operazioni di voto. Conseguentemente la Corte ha confermato l'omologazione della proposta di Valnerina (come deciso dalla Corte d'appello) e ha condannato Cava Baroni al pagamento delle spese, oltre al contributo unificato raddoppiato.

Norme richiamate

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    La disciplina del concordato fallimentare prevista dalla legge fallimentare si applica alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del CCII; la Corte ha ritenuto che il concordato presentato nella procedura originata dal fallimento debba essere definito secondo la legge fallimentare.

  • Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII) art. 390

    "I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare... depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3."

    Il secondo comma di art. 390 CCII estende l'applicazione della legge fallimentare anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del CCII; da ciò la qualificazione della fattispecie come concordato fallimentare.

  • CCII art. 240, 241 e 265

    Le norme sul "concordato nella liquidazione giudiziale" sono sostanzialmente continuative della disciplina previgente, ma le formalità puntualmente previste per la proposta proveniente dalla società sottoposta a procedura non sono applicabili alle proposte presentate da terzi in bonis.

  • CCII art. 241 (ex art. 125 l.fall. in materia di comunicazione ai creditori)

    L'ordine del giudice delegato che dispone la comunicazione della proposta ai creditori e fissa il termine per le opposizioni costituisce lo spartiacque temporale: proposte sopraggiunte dopo non impongono la revoca del decreto né la sospensione delle operazioni di voto.

  • Art. 152 l. fall. (proposta di concordato per la società fallita)

    Le formalità (es. verbale notarile, iscrizione nel registro delle imprese) previste per la proposta della società fallita hanno senso solo quando la proposta proviene dalla stessa società in procedura; non sono imposte ai terzi proponenti in bonis.

  • CCII art. 120-bis

    Regola l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi da parte della società in stato di crisi: impone formalità per la domanda di accesso della stessa società (verbale notarile, iscrizione), ma non estende tali formalità alle proposte di terzi su procedure altrui.

  • CCII art. 216 e art. 245, comma 5

    Il principio di competitività e la valutazione della convenienza delle proposte non eliminano la funzione preclusiva dell'ordine di comunicazione ai creditori; la contestazione della maggiore convenienza è disciplinata e, in sede di opposizione all'omologa, è riservata in via principale al creditore appartenente a una classe dissenziente (art. 245, comma 5).

Massime di principio

  • Se la procedura di fallimento è stata aperta prima dell'entrata in vigore del CCII, ma la proposta di concordato è stata presentata successivamente, occorre valutare l'applicazione della legge fallimentare ai sensi dell'art. 390 CCII; in molti casi la proposta va trattata come "concordato fallimentare".
  • Distinguere sempre la proposta proveniente dalla stessa società soggetta a procedura (per la quale valgono formalità più rigide: verbale notarile, iscrizione) dalla proposta presentata da un terzo in bonis: le formalità dell'art. 152 l.fall./art. 265 CCII sono richieste solo per la prima ipotesi.
  • L'ordine del giudice delegato che dispone la comunicazione ai creditori e fissa il termine per le opposizioni costituisce un termine preclusivo per proposte concorrenti: le proposte sopraggiunte dopo non giustificano in automatico la revoca di quel provvedimento né la sospensione del voto.
  • Il principio di competitività non autorizza a violare le scadenze procedurali previste dalla legge né a riaprire indefinitamente la fase selettiva; la certezza e la tempestività del procedimento concorrono con l'esigenza del miglior soddisfacimento dei creditori.
  • Per contestare la "convenienza" di una proposta in sede di opposizione all'omologa è rilevante la qualifica del creditore (in particolare la posizione in classi dissenzienti); criticare la regolarità della procedura richiede tempestive impugnazioni dei provvedimenti interlocutori (es. reclamo contro il diniego di sospensione delle operazioni di voto).
  • Prassi consigliata: chi intende presentare una proposta concorrente deve depositarla e, se necessario, chiedere misure cautelari prima che il giudice delegato disponga la comunicazione ai creditori; curatore e comitato dei creditori, se sopraggiungono offerte tardive, possono informare i creditori secondo criteri di opportunità, ma non sempre otterranno rimedi giurisdizionali.

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