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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21517/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li ha condannati per invasione di terreni/edifici (art. 633 c.p. e art. 639-bis c.p.). Deducevano: (1) vizio di legge e illogicità della motivazione perché la Corte d'appello avrebbe errato nel ravvisare l'elemento della "arbitrarietà" dell'occupazione nonostante i ricorrenti fossero subentrati al precedente possessore (autorizzazione del precedente assegnatario); (2) errata esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., attesa la situazione di disagio economico e il tentativo di regolarizzare la posizione; (3) (solo Castrogiovanni) censura per la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria e richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto fondato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'art. 633 c.p. tutela la destinazione pubblicistica del bene e punisce l'occupazione sine titulo: il subentro autorizzato dal precedente detentore, la mera ospitalità o il vincolo di parentela non trasformano la detenzione in titolo legittimo e non escludono l'arbitrarietà dell'introduzione. Ha quindi confermato la configurabilità del reato di invasione nelle fattispecie di subentro non conforme alle procedure di assegnazione. Ha respinto anche il motivo relativo all'art. 131-bis ritenendo che la Corte territoriale abbia motivato congruamente l'esclusione della causa di non punibilità, tenendo conto della gravità del fatto e della lunga durata dell'occupazione. Infine ha dichiarato infondato il motivo sulla sospensione condizionale: la richiesta del beneficio non era stata formulata nel giudizio di merito e non può essere sollevata per la prima volta in cassazione; la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria disposta in appello è legittima.

Norme richiamate

  • art. 633 cod. pen.

    Tutela l'inviolabilità del patrimonio immobiliare pubblico/privato e sanziona l'introduzione arbitraria (contra ius) finalizzata all'occupazione o al profitto; l'elemento cruciale è l'arbitrarietà della introduzione, che può sussistere anche in assenza di violenza o clandestinità, e comprende il subentro in alloggi pubblici senza titolo legittimo.

  • art. 639-bis cod. pen.

    Norma richiamata nella sentenza come parte del capo di imputazione (ricadente nella fattispecie contestata); interpretazione specifica non approfondita nel testo.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Prevede la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto o condizioni personali (nei limiti previsti); la sua applicazione richiede valutazione concreta di circostanze, gravità e durata del fatto: la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, tali requisiti non ricorressero.

  • art. 1168 cod. civ.

    Citato in riferimento alla distinzione tra invasione penale e spoglio civile; la sentenza sottolinea che la clandestinità non è elemento necessario per il reato di invasione penale.

Massime di principio

  • Il subentro nell'uso di un immobile pubblico autorizzato dal precedente detentore non garantisce un titolo legittimo: può integrare il reato di invasione ai sensi dell'art. 633 c.p. quando manca un titolo di assegnazione conforme alle procedure pubbliche.
  • La mera acquiescenza dell'ente proprietario o il pagamento di un'indennità non sono di per sé idonei a trasformare in legittimo il possesso di chi non ha i requisiti per l'assegnazione: l'interesse pubblico alla corretta destinazione dell'alloggio prevale.
  • La causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis richiede un'apprezzamento concreto e complessivo della situazione (gravità del danno, durata dell'occupazione, modalità): difficilmente sussiste se l'occupazione si è protratta per lungo tempo e ha arrecato rilevante pregiudizio.
  • I benefici procedurali o sostitutivi (sospensione condizionale, applicazione di pena pecuniaria in luogo della detentiva) devono essere richiesti tempestivamente in sede di merito; la mancata richiesta in appello o in primo grado ostacola la loro valutazione in cassazione.
  • Il giudice d'appello può sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria quando si verifichino i presupposti formali al momento della definizione del giudizio di secondo grado, anche d'ufficio e senza consenso dell'interessato.

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