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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 13972/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I due macchinisti avevano chiesto il riconoscimento, per ciascuna giornata di ferie, di una retribuzione comprensiva dell'indennità di assenza dalla residenza e dell'intera indennità di utilizzazione professionale (IUP), calcolate sulla media dei compensi percepiti nei 12 mesi precedenti, detratto l'importo fisso giornaliero già riconosciuto. Il Tribunale, poi la Corte d'appello, avevano dato loro ragione ritenendo che tali voci rientrassero nella nozione europea di retribuzione feriale e che la loro esclusione fosse idonea a dissuadere dal godimento delle ferie. Trenitalia ha impugnato in Cassazione sostenendo, tra l'altro, errata applicazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, la natura indennitaria e non retributiva dell'indennità di assenza dalla residenza, la prevalenza della contrattazione collettiva e questioni relative alla prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Trenitalia. Ha confermato che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e l'interpretazione conforme del diritto nazionale, la retribuzione dovuta durante le ferie deve mantenere condizioni economiche comparabili a quelle percepite in servizio e comprende qualsiasi importo collegato all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale. Pertanto l'IUP e l'indennità di assenza dalla residenza vanno considerate nella retribuzione feriale se la loro esclusione è idonea a dissuadere i lavoratori dal godere delle ferie. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante il fatto che talune voci siano fiscalmente non imponibili o qualificate come indennitarie ai fini del loro esclusione automatica. Sulla prescrizione, la Corte ha confermato il principio secondo cui, per diritti non prescritti all'entrata in vigore della legge n.92/2012, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro. Condanna alle spese a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • Direttiva 2003/88/CE

    La Corte ha richiamato l'art.7 per affermare che le ferie annuali retribuite devono garantire al lavoratore una retribuzione comparabile a quella ordinaria; voci correlate allo status e alle mansioni rientrano nella retribuzione feriale se la loro esclusione può dissuadere dal godimento delle ferie.

  • D.Lgs. 66/2003

    Recepisce la direttiva nel diritto interno; il giudice nazionale deve interpretare conforme le norme interne alle finalità del diritto UE in materia di ferie retribuite.

  • TFUE

    Stabilisce la competenza della Corte di Giustizia per i rinvii pregiudiziali; la Cassazione ribadisce l'obbligo di conformità interpretativa alle pronunce della Corte di Giustizia.

  • TFUE

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere che le sentenze della CGUE non possono creare norme; la Corte di Cassazione ha comunque chiarito che l'interpretazione della CGUE vincola e orienta l'applicazione del diritto nazionale senza trasformare le sentenze in fonti legislative.

  • CCNL Mobilità - Area Attività Ferroviarie

    Le previsioni contrattuali (IUP e indennità di assenza dalla residenza) non possono automaticamente escludere tali voci dalla retribuzione feriale se, nella loro funzione e incidenza, contrastano con la nozione europea di retribuzione; il controllo della conformità spetta al giudice nazionale.

  • Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)

    art.18 modificato dalla L.92/2012

    Le modifiche legislative incidono sul regime della prescrizione: per i diritti non prescritti alla data di introduzione della L.92/2012 il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.

  • Codice Civile

    Richiamati in tema di decorrenza della prescrizione dei crediti derivanti dal rapporto di lavoro; confermato il principio di decorrenza dalla cessazione del rapporto per i crediti non prescritti al momento delle modifiche legislative.

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea

    sentenze Robinson-Steele (16/03/2006); Schultz-Hoff (20/01/2009); Williams (C-155/10); Torsten Hein (C-385/17); causa C-514/20 (13/01/2022)

    La Cassazione ha applicato i principi enunciati dalla CGUE: la retribuzione durante le ferie deve mantenere condizioni economiche comparabili a quelle in servizio e l'esclusione di voci retributive che rende il compenso significativamente inferiore può essere considerata dissuasiva e quindi incompatibile con il diritto UE.

Massime di principio

  • La retribuzione durante le ferie deve comprendere qualsiasi emolumento collegato all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale quando la loro esclusione possa dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie.
  • La qualificazione contabile, fiscale o formale di una voce come 'indennitaria' o non imponibile non determina automaticamente la sua esclusione dalla retribuzione feriale: conta la funzione sostanziale e la correlazione alla prestazione lavorativa.
  • Le previsioni della contrattazione collettiva che escludono determinate voci dalla retribuzione feriale possono essere sindacate dal giudice nazionale se risultano in contrasto con la nozione europea di retribuzione; il giudice valuta in concreto l'effetto dissuasivo.
  • La verifica dell'idoneità all'effetto dissuasivo deve essere effettuata dal giudice di merito in concreto e può essere compiuta anche considerando brevi periodi temporali, non solo la prospettiva annuale.
  • Il giudice nazionale è tenuto a interpretare le norme interne conformemente agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione, e le decisioni della CGUE orientano e vincolano l'applicazione nazionale nella materia delle ferie retribuite.
  • Quanto alla prescrizione dei crediti di lavoro maturati nel rapporto, per quelli non prescritti all'entrata in vigore della legge n.92/2012 il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.

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