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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 13932/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I lavoratori hanno chiesto che, durante le ferie annuali, la retribuzione fosse calcolata comprendendo varie voci normalmente percepite in servizio: indennità di assenza dalla residenza, indennità di utilizzazione professionale (IUP) comprensiva della parte variabile, indennità di scorta vetture eccedenti, premio scoperta irregolarità. Il Tribunale e la Corte d'Appello avevano ritenuto nulle, alla luce dell'art. 7 Direttiva 2003/88/CE come interpretata dalla CGUE, le clausole dei contratti aziendali/CCNL che limitavano o escludevano tali voci nel periodo feriale e avevano condannato la società a corrispondere le differenze retributive (calcolate sulla media degli ultimi 12 mesi, detratto il fisso giornaliero gia' riconosciuto). Trenitalia ha impugnato in Cassazione sostenendo, tra l'altro, che alcune indennità non sono collegate alle mansioni, hanno natura risarcitoria o premiale/aleatoria, che la contrattazione collettiva può disciplinare diversamente e chiedendo il riconoscimento della prescrizione quinquennale dei crediti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Trenitalia, confermando la decisione della Corte d'Appello. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla Corte di Giustizia, nella retribuzione spettante durante le ferie devono essere incluse le voci pecuniarie che siano funzionalmente collegate all'esecuzione delle mansioni e correlate allo status personale/professionale del lavoratore. La Corte ha considerato sussistente tale nesso per l'indennità di assenza dalla residenza, per la parte variabile della IUP, per l'indennità di scorta vetture eccedenti e per il premio scoperta irregolarità, rilevando la continuità della loro erogazione e la loro incidenza sul trattamento economico. Ha quindi confermato la nullità delle disposizioni collettive che escludevano o limitavano tali voci nel periodo feriale e l'obbligo del datore di corrispondere le differenze retributive calcolate sulla media dei 12 mesi precedenti (detratto il fisso giornaliero di €4,50 già riconosciuto). Quanto alla prescrizione, la Corte ha confermato il principio secondo cui, per diritti non prescritti alla data di entrata in vigore della legge n.92/2012, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro. Spese e compensi di giudizio a carico di Trenitalia.

Norme richiamate

  • Direttiva 2003/88/CE

    L'art. 7 impone che le ferie annuali siano retribuite in modo che durante il periodo di ferie il lavoratore percepisca una retribuzione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria; la nozione europea di retribuzione comprende qualsiasi importo pecuniario collegato all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale e personale del lavoratore

  • d.lgs. n. 66/2003

    Richiamato nel contesto dell'interpretazione dell'art. 7 della direttiva; utilizzato come norma di recepimento e quadro nazionale per il diritto alle ferie

  • Codice Civile

    art. 2109 c.c.; artt. 2948, n.4 e 2935 c.c.

    Art.2109 citato in tema di mansioni e retribuzione; artt.2948/2935 richiamati nella questione della decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi (termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto per diritti non prescritti al 2012)

  • Legge n. 92/2012

    art. 18, commi 1 e 2 legge n. 300/1970 come modificato

    Le modifiche legislative al regime del rapporto di lavoro (riforma art.18 L.300/1970) hanno inciso sul regime di stabilità del rapporto e sul decorso della prescrizione: la prescrizione dei crediti matura dalla cessazione del rapporto per i diritti non prescritti alla data di entrata in vigore della riforma

  • D.lgs. n. 23/2015

    Richiamato insieme alla legge 92/2012 per spiegare il nuovo quadro sulla stabilità del rapporto e le conseguenze sulla prescrizione dei crediti

  • CCNL Mobilità - Area Attività Ferroviarie

    La norma collettiva che escludeva l'indennità per assenza della residenza dal calcolo della retribuzione feriale è stata ritenuta incompatibile con la direttiva/giurisprudenza UE quando la voce è funzionalmente collegata alle mansioni

  • Contratti Aziendali Ferrovie dello Stato

    art. 31 (2012 e 2016), art. 32 (2012 e 2016), art. 36 (2012 e 2016)

    Disposizioni aziendali che limitavano l'IUP a un fisso giornaliero di €4,50 o escludevano talune indennità in ferie sono state dichiarate nulle nella parte in contrasto con la direttiva; le voci regolarmente erogate e conness e alle mansioni devono essere incluse nella retribuzione feriale

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE

    sent. Schultz‑Hoff (C‑350/06 e C‑520/06), Williams (C‑155/10), T/ Torsten Hein (C‑385/17), Lock (C‑? citata), Robinson-Steele (C‑? citata), Koch (C‑514/20)

    I principi stabiliti dalla CGUE sono vincolanti: le sentenze chiariscono che la retribuzione feriale deve essere paragonabile a quella ordinaria, che una diminuzione può essere dissuasiva, e che vanno incluse le voci correlate alle mansioni e allo status; i giudici nazionali devono interpretare norme interne in conformità a tali pronunce

Massime di principio

  • Per stabilire se una voce retributiva va inclusa nella retribuzione per le ferie verificare il nesso funzionale: la voce deve essere collegata all'esecuzione delle mansioni e allo status personale/professionale del lavoratore
  • Valutare l'effetto 'dissuasivo' in termini di impatto economico mensile: se la riduzione durante le ferie può spingere il lavoratore a non fruire delle ferie, la voce deve essere inclusa
  • Voci erogate in modo continuativo e che compensano disagio tipico della mansione (es. indennità per assenza dalla residenza, indennità correlate alla mobilità) tendono ad essere incluse nella base feriale
  • Anche componenti variabili della retribuzione (parti variabili di indennità) devono essere considerate se ordinarie e significative nella composizione del trattamento retributivo
  • La denominazione 'risarcitoria' o 'non imponibile' non esclude automaticamente l'inclusione: conta la funzione reale della voce e la sua connessione alla mansione
  • Le clausole dei contratti collettivi o aziendali che escludono o limitano voci retributive nel periodo feriale possono essere dichiarate nulle se contrarie all'art.7 Direttiva 2003/88/CE come interpretata dalla CGUE
  • Per il calcolo delle differenze retributive usare la media dei compensi percepiti nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie, con le eventuali rettifiche già riconosciute (es. fisso giornaliero dedotto)
  • Sulla prescrizione, per crediti retributivi non prescritti alla data di entrata in vigore della riforma del 2012, il termine decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro; durante il rapporto la prescrizione è sospesa

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