Cassazione Civile, Sentenza n. 3530/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Velletri che aveva ritenuto legittima la riscossione, tramite ruolo, di somme addebitate quale tariffa del servizio idrico integrato, qualificandola come presunta entrata assimilabile a tributo e ritenendo idonee come titolo esecutivo le fatture emesse dal gestore e l'intimazione di pagamento del Comune; la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione di norme (art. 154 e 156 comma 3 d.lgs. n.152/2006; artt. 17 comma 2 e 21 d.lgs. n.46/1999) sostenendo che la tariffa è corrispettivo di diritto privato e che le fatture/non sempre costituiscono titolo esecutivo per iscrizione a ruolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso; ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Velletri, adito a diverso magistrato, affinché riesamini la questione secondo i principi indicati. La Corte ha affermato che la tariffa del servizio idrico integrato ha natura di entrata di diritto privato e che le fatture del gestore (e l'intimazione emessa dal Comune) non costituiscono automaticamente titolo esecutivo idoneo alla riscossione tramite ruolo; l'amministrazione (o il creditore) deve provare i fatti costitutivi del credito. Spese del giudizio di legittimità sono poste a carico delle parti intimante.
Norme richiamate
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico ambientale)
art. 154; art. 156, comma 3
Richiamate nella prospettazione sulla natura delle tariffe idriche e sui presupposti per la riscossione; la Corte conferma che le norme non legittimano automaticamente l'iscrizione a ruolo senza titolo esecutivo effettivo
d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
art. 17, comma 2; art. 21; art. 37, commi 3-bis e 3-ter (richiamati nel testo)
Le disposizioni disciplinano la riscossione delle tariffe idriche e i requisiti per il ruolo; la Corte precisa che la riscossione mediante ruolo è ammessa solo se il credito risulta da titolo avente efficacia esecutiva salvo i casi previsti dagli artt. 37 commi 3-bis e 3-ter
R.D. 21 febbraio 1910, n. 639
Citato nella discussione sull'ingiunzione come atto prodromico o titolo unilaterale della P.A.; la Corte ricorda che, anche se l'ingiunzione può formare un titolo, essa non gode di una presunzione di verità nella fase contenziosa e il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie
Codice di procedura civile
Norma procedurale invocata per il motivo di cassazione (violazione o falsa applicazione di legge)
Costituzione della Repubblica Italiana
Richiamato indirettamente per sostenere che non è giustificabile una presunzione di verità persistente dell'atto amministrativo nella fase contenziosa, dovendo il rapporto essere provato secondo le regole ordinarie
Massime di principio
- La tariffa del servizio idrico integrato ha natura di corrispettivo (entrata di diritto privato) e non è automaticamente assimilabile a tributo; ciò influisce sui mezzi di riscossione utilizzabili.
- Le fatture emesse dal gestore del servizio idrico e una semplice intimazione di pagamento del Comune non costituiscono automaticamente titolo esecutivo idoneo per la riscossione mediante ruolo; occorre che il titolo abbia efficacia esecutiva formale.
- Quando la P.A. forma unilateralmente un titolo (es. ingiunzione), tale atto può avere efficacia esecutiva in formazione, ma nella successiva fase contenziosa non gode di una presunzione di verità: il creditore/amministrazione deve provare i fatti costitutivi del credito secondo le regole ordinarie.
- La duplicazione di cartelle/atti di riscossione può determinare l'annullamento di una delle cartelle se risultano essere meri duplicati senza nuovo titolo; va verificata l'effettiva esistenza e validità del credito.
- In situazioni analoghe, il debitore può validamente opporsi alla cartella contestando l'inesistenza del titolo esecutivo e chiedendo la prova del diritto da parte dell'amministrazione; il giudice deve valutare il titolo e le prove senza attribuire alla P.A. una presunzione di correttezza nella fase contenziosa.
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