Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 24/10/2019 n. 5855 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Iva - Controversia -Appello - Ufficio che ha emesso atto - Contraddittorio in primo grado - Non integro - Effetto - Rimessione ex art. 59 D.lgs 546/1992.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava un rimborso IVA. In sede di appello è stato rilevato che, nel giudizio di primo grado, non era stato instaurato correttamente il contraddittorio nei confronti dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente. Ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 546/1992, come modificato dal D.lgs. 156/2015, l’Ufficio che ha emesso l’atto impugnato, oppure che non ha emesso l’atto richiesto, è parte necessaria del giudizio.

La decisione

Il giudizio di primo grado non poteva essere validamente definito senza la partecipazione dell’Ufficio competente. La rilevata violazione del contraddittorio comporta l’applicazione dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 546/1992, con rimessione della causa al giudice di primo grado affinché il processo venga nuovamente trattato integrando correttamente il contraddittorio. Non si tratta quindi di una decisione definitiva sul diritto al rimborso IVA, ma di una decisione processuale.

Norme richiamate

  • D.lgs. 546/1992, art. 10

    Individua l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha emanato l’atto impugnato o che non ha emanato l’atto richiesto come parte del processo tributario.

  • D.lgs. 546/1992, art. 59, comma 1

    Prevede la rimessione della causa al giudice di primo grado quando il processo non si è validamente instaurato o si è svolto senza la partecipazione necessaria di una parte.

  • D.lgs. 546/1992, art. 59, comma 6

    Richiamato nel quadro della disciplina degli effetti processuali della rimessione al primo grado.

  • D.lgs. 156/2015

    Ha modificato, tra l’altro, la disciplina dell’individuazione dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate legittimato a partecipare al giudizio tributario.

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari relativi a un atto dell’Agenzia delle Entrate, deve essere chiamato in causa l’Ufficio che ha materialmente emesso l’atto o che avrebbe dovuto emettere il provvedimento richiesto.
  • La mancata partecipazione dell’Ufficio competente determina un difetto di contraddittorio e può comportare la rimessione della causa al giudice di primo grado, anziché una decisione definitiva nel merito.
  • La rimessione per difetto di contraddittorio è una tutela processuale e non equivale al riconoscimento automatico del diritto sostanziale del contribuente, come il diritto al rimborso IVA.
  • Prima di proporre o difendere un ricorso tributario è essenziale verificare la corretta individuazione dell’ufficio resistente e la sua effettiva partecipazione al processo fin dal primo grado.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.