Ordinanza n. 8015/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - del giudizio di revisione di non idoneità dell'odierno ricorrente, datato 30/09/2025, espresso dal Ministero della Giustizia nell'ambito del concorso pubblico, per titoli, volto all'assunzione di 30 unità nel Gruppo Sportivo del Corpo della polizia penitenziaria “Fiamme Azzurre” per un presunto deficit visivo, nonché del decreto di esclusione dalla predetta procedura selettiva e del giudizio di inidoneità di prima istanza del 09/07/2025; - del decreto di approvazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei non vincitori - datato 01/10/2025 - nella sola misura in cui non riporta la disciplina di <<parapendio>>, specialità <<acrobatico maschile>>, per la quale il ricorrente ha concorso, con il suo nominativo riportato quale vincitore;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di revisione di non idoneità per presunto deficit visivo, giudizio di inidoneità di prima istanza, decreto di esclusione dal concorso e decreto di approvazione delle graduatorie
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato i giudizi medico-legali di inidoneità, il decreto di esclusione dalla procedura concorsuale per titoli finalizzata all'assunzione di 30 unità nel Gruppo Sportivo del Corpo della polizia penitenziaria “Fiamme Azzurre” e il decreto di approvazione delle graduatorie, chiedendo che fosse riconosciuta la propria idoneità nella disciplina del parapendio, specialità acrobatico maschile. La controversia riguarda in particolare l'accertamento della reale condizione oftalmologica del candidato e l'incidenza della presenza di lenti intraoculari fachiche sulla sua idoneità concorsuale.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento. Preso atto che il precedente organo individuato per la verificazione aveva indicato nel Collegio Medico Legale della Difesa l'organismo istituzionalmente preposto a svolgere pareri e verificazioni anche nell'ambito dei giudizi amministrativi, il Tribunale ha disposto un nuovo incombente istruttorio, nominando tale Collegio quale verificatore. Il Collegio dovrà accertare la condizione oftalmologica effettiva del ricorrente, con particolare riguardo all'incidenza delle lenti intraoculari fachiche, potendo esaminare il fascicolo telematico, richiedere informazioni e documenti all'interessato e svolgere l'attività nel contraddittorio tra le parti, con facoltà di assistenza dei difensori e dei consulenti tecnici. La relazione, l'eventuale verbale e la documentazione acquisita dovranno essere depositati possibilmente entro il 24 giugno 2026. È stata fissata la camera di consiglio del 15 luglio 2026 per il prosieguo della trattazione. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Il Tribunale ne ha richiamato i presupposti per disporre l'oscuramento delle generalità delle parti e dei dati relativi allo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
articolo 9, paragrafi 1 e 4
Il richiamo sostiene la tutela dei dati relativi alla salute mediante l'oscuramento nel caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Il Tribunale lo richiama, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, quale base per l'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando la decisione di una controversia amministrativa dipende dall'accertamento di condizioni medico-legali controverse, il giudice può disporre una verificazione affidandola all'organismo istituzionalmente qualificato per esprimere pareri tecnici nella materia.
- La verificazione deve essere svolta nel contraddittorio tra le parti, alle quali deve essere consentito di partecipare mediante i propri difensori e consulenti tecnici e di fornire informazioni o documentazione utile.
- Nell'ambito di una verificazione medico-legale, il giudice può autorizzare il verificatore ad accedere al fascicolo telematico e a richiedere direttamente all'interessato gli elementi necessari per l'accertamento tecnico.
- La diffusione di un provvedimento giurisdizionale contenente dati idonei a rivelare lo stato di salute impone l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati sanitari identificativi delle persone interessate.
Come è indicizzato
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