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Legge

L.R. Valle d'Aosta 4/2006

Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 4/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna in modo ampio la l.r. Valle d’Aosta n. 27/1998 sulla cooperazione, riscrivendo numerosi articoli, introducendo la disciplina delle cooperative a mutualità prevalente, alcune nuove disposizioni su contributi e controlli e abrogando norme non più coerenti. Prevede anche una disciplina transitoria per l’iscrizione al registro e per le domande di contributo già istruite, con effetti dal 2006.

Modifiche al testo unico regionale sulla cooperazione

Modifiche al testo unico regionale sulla cooperazione

La legge regionale Valle d’Aosta 16 febbraio 2006, n. 4 interviene in modo esteso sulla l.r. 5 maggio 1998, n. 27, riorganizzando la disciplina della cooperazione regionale. Il provvedimento aggiorna requisiti, forme di iscrizione, controlli, misure di sostegno e alcune regole economico-finanziarie, con particolare attenzione alle cooperative a mutualità prevalente.

Oggetto e portata della riforma

L’intervento non introduce un testo autonomo, ma modifica in modo diffuso il testo unico regionale sulla cooperazione. La disciplina risultante riguarda esclusivamente il territorio della Valle d’Aosta e si applica come cornice normativa regionale per gli enti cooperativi operanti nella Regione.

Cooperazione e struttura del sistema normativo

La legge riscrive numerosi articoli della l.r. 27/1998, incidendo su definizioni, requisiti, regole organizzative, vigilanza e strumenti di sostegno. Vengono inoltre abrogate o sostituite singole disposizioni non più coerenti con il nuovo assetto, così da aggiornare il quadro complessivo della normativa cooperativa regionale.

Cooperative a mutualità prevalente e iscrizione nel registro

La riforma introduce una disciplina specifica per le cooperative a mutualità prevalente. Per gli enti cooperativi già iscritti nel registro regionale alla data di entrata in vigore della legge è prevista una procedura transitoria di riconoscimento:

  • entro due mesi dall’entrata in vigore, l’ente deve presentare alla struttura competente una dichiarazione del legale rappresentante attestante il possesso della condizione di mutualità prevalente;
  • in presenza della dichiarazione, l’iscrizione nella sezione a mutualità prevalente avviene in via provvisoria con effetto dal 31 marzo 2005;
  • entro dodici mesi dall’entrata in vigore, la struttura competente verifica la permanenza dei requisiti formali previsti dall’articolo 2514 del codice civile e conferma l’iscrizione;
  • se mancano i requisiti formali o non è presentata la dichiarazione nei termini, l’ente è iscritto nella sezione degli enti privi del requisito, con comunicazione all’ente e agli uffici del registro delle imprese.

Controlli, vigilanza e disciplina cooperativa

Tra gli effetti della riforma vi è il rafforzamento e l’aggiornamento della disciplina di controllo e vigilanza sugli enti cooperativi. La legge interviene su più articoli relativi alla gestione degli enti, alla vigilanza e alle procedure collegate, coordinando il sistema regionale con la nuova distinzione tra cooperative mutualistiche e non mutualistiche.

Contributi e sostegni finanziari

La legge modifica la disciplina dei contributi regionali destinati alla cooperazione. Le nuove regole riguardano in particolare gli interventi di sostegno agli enti cooperativi e gli strumenti di finanziamento per operazioni di investimento, avvio di attività e nuovi investimenti.

Regime transitorio per le domande di contributo

Per evitare effetti retroattivi sulle procedure già avviate, la legge stabilisce che continuano ad applicarsi le disposizioni del capo I del titolo IV della l.r. 27/1998, nella formulazione previgente, alle domande di ammissione ai contributi relativi agli articoli 45, 46, 47 e 48 già in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della legge, purché non siano stati ancora adottati i provvedimenti di concessione o di rigetto.

Disposizioni finanziarie

L’onere derivante dall’applicazione degli articoli 23 e 31 è quantificato in 140.000 euro annui a decorrere dal 2006. La copertura è assicurata nel bilancio regionale 2006-2008 nell’ambito dell’obiettivo programmatico dedicato agli interventi a favore della cooperazione, tramite:

  • 10.000 euro annui dal capitolo relativo alla vigilanza, alle revisioni e alla tutela sugli enti cooperativi;
  • 130.000 euro annui dal capitolo relativo ai contributi per operazioni d’investimento di avvio attività e per nuovi investimenti. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio.

Obsolescenza pratica

Pur restando una legge di modifica del sistema cooperativo regionale, il provvedimento ha oggi rilevanza soprattutto storica e di coordinamento del testo consolidato. Le disposizioni transitorie erano legate a termini già spirati nel 2006 e il contenuto è in larga parte assorbito dalle successive evoluzioni della l.r. 27/1998; per questo l’atto è sostanzialmente privo di autonoma utilità applicativa odierna.

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