L.R. Valle d'Aosta 5/2006
Modificazioni alla legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 (Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la L.R. Valle d'Aosta 25 giugno 2003, n. 19 sulla disciplina dell'iniziativa legislativa popolare e dei referendum propositivo, abrogativo e consultivo. Interviene su raccolta firme, verifica delle sottoscrizioni, procedura referendaria e aspetti organizzativi, introducendo anche un nuovo articolo 31-bis. È una legge di modifica senza autonomia applicativa diretta.
Modifiche alla disciplina regionale di iniziativa popolare e referendum
Modifiche alla disciplina dell'iniziativa popolare e dei referendum nella Valle d'Aosta
La legge regionale 14 marzo 2006, n. 5 interviene sulla L.R. 25 giugno 2003, n. 19, che disciplina l'iniziativa legislativa popolare e i referendum propositivo, abrogativo e consultivo nell'ambito della Regione autonoma Valle d'Aosta. Il provvedimento non istituisce una disciplina autonoma, ma modifica alcuni profili procedurali e organizzativi della normativa previgente.
Ambito dell'intervento
L'atto opera esclusivamente come legge modificativa della disciplina regionale già vigente in materia di partecipazione popolare e referendum. Le modifiche incidono su:
- raccolta e verifica delle sottoscrizioni;
- disciplina del procedimento referendario;
- aspetti organizzativi e applicativi collegati alla normativa del 2003;
- introduzione di una nuova disposizione specifica, l'articolo 31-bis.
Contenuto delle modifiche
La legge sostituisce o integra singole disposizioni della L.R. n. 19/2003, con effetti sulla disciplina risultante nel suo complesso. In particolare:
- modifica l'articolo 10, limitatamente alla lettera b) del comma 4;
- sostituisce integralmente gli articoli 12 e 14;
- inserisce l'articolo 31-bis;
- sostituisce integralmente l'articolo 36;
- modifica l'alinea del comma 1 dell'articolo 40.
Effetti sulla disciplina regionale vigente
Le modifiche sono destinate a coordinare e aggiornare la procedura prevista per gli strumenti di democrazia diretta regionali. Il testo non contiene una disciplina transitoria autonoma né prevede termini di efficacia temporanea; pertanto la legge opera come aggiornamento strutturale della normativa del 2003 a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Rilevanza pratica
Per l'operatore giuridico, il provvedimento ha rilievo solo in quanto parte del testo consolidato della L.R. n. 19/2003. Trattandosi di legge di modifica puntuale e non di disciplina autonoma, il suo interesse è ricostruttivo e sistematico, non applicativo in via separata.
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